Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 19 aprile 2018, n. 9666 (ord.) (di Marco Rossetti)


(Sez. VI–III) – 19 aprile 2018, n. 9666 (ord.) – Pres. Amendola, Est. Rossetti – S. (avv. Grifi) c. G. (avv. Vincenti).

(Sentenza impugnata: App. Bologna 12 giugno 2015)

In tema di inadempimento dell’assicuratore della responsabilità civile, all’obbligo di tenere indenne il proprio assicurato dalle pretese del terzo (c.d. “mala gestio” propria), non sussiste alcuna conseguenza pregiudizievole qualora il massimale resti capiente nonostante il ritardato adempimento; se, invece, il massimale – capiente all’e­poca del sinistro – è divenuto incapiente al momento del pagamento, l’assicurato può pretendere dall’assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale; quando, infine, il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da “mala gestio” deve essere liquidato attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. (1). (1) Sostanzialmente nello stesso senso si veda già Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537, in questa Rivista, 2014, II, 676. L’ordinanza qui in rassegna chiarisce in quali casi possa essere superato il limite del massimale ed anche il modo in cui va computato il danno da mala gestio c.d. propria dell’assicuratore. A tal riguardo la Corte distingue tre ipotesi: (1°) massimale capiente sia all’epoca del sinistro, che all’epoca della liquidazione; (2°) massimale incapiente sia all’epoca del sinistro che all’epoca della liquidazione; (3°) massimale capiente all’epoca del sinistro, ma incapiente all’epoca della liquidazione. Nel primo caso ovviamente non si pongono problemi di mala gestio: quand’an­che questa sia sussistente, infatti, l’assicuratore sarà comunque tenuto a tenere indenne l’assicurato di tutte le conseguenze per lui pregiudizievoli dell’illecito commesso. Nel secondo caso la sussistenza della mala gestio consente di condannare l’assi­curatore al pagamento di un indennizzo eccedente il massimale, ma l’eccedenza incontra pur sempre un limite: ovvero gli interessi o il maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c. calcolati sul massimale originario, secondo le regole dettate per le obbligazioni di valuta. Nel terzo caso, infine, il limite del massimale viene meno del tutto, in ossequio al principio di causalità: infatti, poiché è stata proprio la renitenza dell’assicuratore ad adempiere prontamente a determinare il superamento del massimale, il relativo limite non potrà più essere invocato dall’assicuratore. Il limite del massimale, infatti, vale rispetto al debito dell’assicuratore per il fatto altrui, cioè dell’assicurato, ma non vale certo per il fatto proprio, ovvero i pregiudizi causati dalla mora o dalla colpevole inerzia [continua..]