argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione
Articoli Correlati: - assicurazione r.c.a. - processo civile
di Marco Rossetti
L'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all'art.147 c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, perdendo la suddetta efficacia in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che abbia pagato in esecuzione della stessa è legittimata ad agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con istanza che può essere proposta per la prima volta nel grado di appello (eventualmente con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso la suddetta sentenza) o in separato giudizio.