argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione
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di Marco Rossetti
Con la sentenza 25.8.2020 n. 17665 la Corte di cassazione ha affrontato per la prima volta ex professo la questione dei presupposti di legittimità dell'uso della targa "prova", e le conseguenti ricadute sul piano degli obblighi assicurativi r.c.a..
Con ampia motivazione, la S.C. ha stabilito che l'uso della targa "prova" è legittimo solo per consentire la circolazione di veicoli non ancora immatricolati. Per contro, qualunque veicolo già immatricolato (e cioè munito di targa), quale che sia la ragione per cui circoli (e quindi anche per collaudo o prova d'acquisto) non può esporre legittimamente la targa "prova".
Le conseguenze sul piano assicurativo sono importanti: se un sinistro sia causato da un veicolo che sia munito di targa e che circoli sovrapponendo ad essa la targa "prova", dei danni da esso causati dovrà rispondere non l'assicuratore della targa "prova", ma l'assicuratore della r.c.a. del veicolo. Se, poi, quest'ultimo era sprovvisto di assicurazione, obbligato al risarcimento della vittima sarà l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada.