Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

31/08/2020 - Ai congiunti della vittima di errori medici compete solo l'azione extracontrattuale

argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione

Articoli Correlati: responsabilità civile - colpa medica - danno da morte

di Marco Rossetti

Con la sentenza 8.7.2020 n. 14258 la Corte di cassazione (con riferimento a fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della l. 8.3.2017 n. 24) ha stabilito che “i prossimi congiunti di un malato psichico, suicidatosi nella struttura in cui era ricoverato possono agire nei confronti di quest’ultima solo a titolo aquiliano, ex art. 2043 c.c., e non a titolo contrattuale ex art. 1218 o 1228 c.c.”. 

La S.C. ha ritenuto che i parenti di persona deceduta per colpa dei sanitari non sono parti del contratto di spedalità, e non hanno quindi azione contrattuale nei confronti della struttura, né è applicabile alla suddetta fattispecie la figura del contratto con effetti protettivi a favore dei terzi, perché tale figura è concepibile solo con riferimento alla peculiare ipotesi dei danni cagionati al nascituro, nell’esecuzione d’un contratto stipulato col medico dalla gestante.

La sentenza, sebbene affermi un principio non nuovo, per la prima volta lo fa con approfondite argomentazioni, le quali tuttavia sembrano prescindere da alcuni importanti obiter dicta desumibili da due importanti decisioni delle SS.UU. della stessa Corte di cassazione. 

In particolare nella motivazione di Cass. civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972, in Assicurazioni, 2008, II, 2., 439, il tema della risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti non da un illecito, ma da un inadempimento contrattuale, si afferma quanto segue: “vengono in considerazione, anzitutto, i c.d. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. 

In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.

In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto (…)”.

La motivazione appena trascritta, nella parte in cui afferma che nella materia della responsabilità sanitaria gli effetti protettivi del contratto "si estendono a soggetti terzi", parve a suo tempo legittimare anche i congiunti della persona deceduta o danneggiata dall'inadempimento delle prestazioni mediche a promuovere l'azione contrattuale contro la struttura sanitaria: principio ora negato dalla sentenza qui in rassegna. 

In ogni caso si rammenti che, per i fatti avventi dopo il 1.4.2017, è la legge a prevedere espressamente che anche ai congiuntio della vittima primaria spetti l'azione contrattuale nei confronti della struttura sanitaria. 

Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza in esame pare introdurre una oggettiva disparità di trattamento, certamente problematica sul piano della equità sostanziale.