Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

10/06/2020 - Attenzione al giudicato riflesso nell'assicurazione della r.c.a.!

argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione

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di Marco Rossetti

E' una vicenda singolare ma didascalica, quella decisa da Cass. 11104/20, qui in rassegna: verificatosi un sinistro in un'area privata (causato da un mezzo blindato all'interno d'una caserma), il danneggiato promosse ugualmente l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del mezzo. L'assicurato (un ministero) chiese al proprio assicuratore di pagare direttamente il terzo danneggiato, ex art. 1917, comma 2, c.c.. Il giudice di primo grado rigettò la domanda di garanzia; il responsabile pagò il terzo; il giudice di secondo grado accolse la domanda di garanzia e condannò l'assicuratore a manlevare il terzo danneggiato, senza quantificare il credito. Tale sentenza passò in giudicato. 

A questo punto l'assicurato convenne in giudizio l'assicuratore, chiedendo la rifusione di quanto pagato al terzo danneggiato in esecuzione della sentenza di primo grado. L'assicuratore rifiutò l'indennizzo, affermando che esso non era dovuto perché al momento del sinistro il mezzo era condotto da persona non abilitata alla guida. La Corte di cassazione, cassando la decisione di merito, ha ritenuto che la sentenza conclusiva del primo giudizio, condannando l'assicuratore a pagare direttmente il terzo, ex art. 1917, comma 2, c.c., aveva implicitamente statuito sulla efficacia e sulla validità del contratto di assicurazione, sicché l'assicuratore non poteva più, per effetto del giudicato, esercitare la rivalsa, il cui presupposto era l'inefficacia della garanzia.