argomento: Giurisprudenza - Corte di giustizie UE
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di Marco Rossetti
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'art. 201 della Direttiva "Solvibilità II" (Direttiva 2009/138, e cioè la Direttiva che, come noto, disciplina l'accesso a, e l'esercizio della, attività assicurativa) deve essere interpretato nel senso che l'assicurazione di tutela giudiziaria deve necessariamente coprire non solo le spese legali sostenute dall'assicurato per partecipare ad un processo o ad una procedura arbitrale, ma anche quelle sostenute per partecipare ad una procedura dimediazione. Naturalmente la sentenza, avendo natura interpretativa, non può che applicarsi anche ai contratti già stipulati: e dunque eventuali patti contrattuali che escludessero dalla copertura le spese sostenute dall'assicurato per avvalersi di un avvocato al fine di partecipare alla procedura di mediazione sono divenute irrimediabilmente nulle.