argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione
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di Marco Rossetti
La S.C. ha chiarito che nell'assicurazione di responsabilità ciivile, anche quando il terzo danneggiato avanzi richieste risarcitorie eccedenti il massimale, l'assicuratore è sempre tenuto a rilevare l'assicurato dalle spese sostenute per resistere all'iniziativa giudiziaria del terzo, ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, c.c., a nulla rilevando che l'assicuratore, prima dell'inizio del giudizio, avesse contestato all'assicurato l'incapienza del massimale e lo avesse invitato a costituirsi in proprio.