argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione
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di Marco Rossetti
La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro il furto, la quale preveda uno scoiperto del 25% nel caso in cui i beni assicurati "non si trovassero all'interno di locali in muratura protetti da mezzi di chiusura", analiticamente indicati nel contratto, è una clausola di delimitazione del rischio (e quindi dell'oggetto del contratto), e non della responsabilità dell'assicuratore, con la conseguenza che essa non è vessatoria e non richiede la duplice sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c..