argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione
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di Marco Rossetti
La Corte chiarisce la propria precedente giurisprudenza, ribadendo che non costituisce una "reticenza" rilevante ex art. 1892 c.c. quella dell'assicurto che, nello stipulare un'assicurazione sulla vita, taccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi aspecifici; ma tale principio non può trovare applicazione quando l'assicurato, per accertare la natura dei sintomi, si era sottoposto ad esami strumentali diagnostici (nella specie, ben tre: una TAC, una risonanza ed una ecografia), tacendo anche questa circostanza all'assicuratore.