PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
RITENUTO CHE
1. Con ricorso affidato a tre motivi, la ASL Napoli 1 Centro ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli, resa pubblica il 21 febbraio 2022, che (per quanto ancora interessa in questa sede) accoglieva il gravame congiuntamente interposto da Allianz S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A., Società Reale Mutua Assicurazioni, Unipol Sai S.p.A. e Generali Italia S.p.A. avverso la decisione di primo grado – la quale aveva accolto la domanda proposta dalla ASL contro le predette compagnie, in coassicurazione, al fine di essere manlevata, in base alla polizza 34.554.400.9 e alla relativa appendice di variazione n. 41.123.459 del 31 marzo 2000, di quanto dovuto, a titolo risarcitorio per responsabilità sanitaria, in favore degli eredi di L.A. – e rigettava l’anzidetta domanda di manleva.
2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che:
a) oggetto del contendere era l’art. 2 dell’appendice di variazione n. 41.123.459 del 31 marzo 2000 alla polizza 34.554.400.9, che prevedeva una clausola claims made, che limitava la validità temporale dell’assicurazione alle sole “richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso di validità dell’assicurazione e/o non oltre 24 mesi dall’ultima scadenza contrattuale, purché relativo a fatti accaduti durante la validità del contratto stesso”; a.1) la richiesta di danni oggetto di causa era pervenuta alla ASL il 7 febbraio 2005, ben oltre 24 mesi dall’ultima scadenza contrattuale, in data 20 dicembre 2002, e le compagnie di assicurazione convenute in garanzia avevano, pertanto, eccepito l’inoperatività della polizza; a.2) il Tribunale aveva, invece, ritenuto che la polizza fosse operativa “affermando che detta clausola è vessatoria e non approvata specificamente per iscritto”;
b) diversamente da quanto reputato dal primo giudice, la clausola claims made non era da considerare vessatoria – e, quindi, non necessitava di specifica approvazione per iscritto – in quanto “volta a determinare l’oggetto del contratto di assicurazione, delimitando il rischio trasferito all’assicuratore, e non già volta ad escludere o limitare la responsabilità dello stesso”;
c) il modello di assicurazione con clausole “on claims made basis” era soggetto non ad un controllo di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, c.c., ma alla verifica, ai sensi del primo comma del citato art. 1322 c.c., della rispondenza della conformazione al tipo, attraverso l’indagine sulla causa concreta del contratto e sotto tale profilo veniva in rilievo: c.1) rispetto al modello di cui all’art. 11 della legge n. 24/2017 (recante la previsione di assicurazione claims made in relazione alla responsabilità civile [continua..]