L’analisi di una recente pronuncia della Corte di Cassazione conduce a una disamina dell’evoluzione giurisprudenziale interna e sovranazionale avutasi rispetto alla nozione di ‘circolazione di veicoli’ ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa per la responsabilità civile automobilistica. Ponendosi in linea con i precedenti, la Suprema Corte accoglie un’interpretazione estensiva della nozione, dissipando i dubbi in merito alla rilevanza del luogo del sinistro e all’incidenza dell’elemento psicologico del soggetto agente.
The analysis of a recent ruling by the Italian Court of Cassation leads to an examination of the domestic and supranational jurisprudential evolution concerning the notion of ‘vehicle circulation’ in order to apply the compulsory insurance cover against liability for damages caused by the use of a vehicle. In line with the previous judgements, the Supreme Court adopts an extensive interpretation of the notion, dispelling doubts about the relevance of the accident location and the impact of the psychological element of the acting subject.
1. Premessa - 2. Il fatto - 3. L’operatività della garanzia assicurativa: dal riferimento alla ‘circolazione stradale’ alla nozione di ‘uso del veicolo’ - 4. Sul luogo del sinistro - 5. Sulle nozioni di ‘circolazione’ e di ‘uso conforme alla funzione’ - 6. Sull’uso improprio per volontarietà del fatto dannoso dell’assicurato - NOTE
La pronuncia che si annota si inserisce in un filone della giurisprudenza di legittimità teso a fornire la corretta interpretazione della nozione di ‘circolazione stradale’ ai fini dell’operatività della disciplina sull’assicurazione obbligatoria in presenza di una responsabilità civile da circolazione di veicoli. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha riconosciuto al danneggiato l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa per danni derivanti da usi che hanno carattere di straordinarietà per luogo e modalità dell’evento. Viene così confermata la pressoché assoluta priorità del criterio della conformità dell’uso alle caratteristiche strutturali e funzionali del veicolo, anche quando questo sia utilizzato per finalità improprie ed eccedenti il mero trasporto.
La pronuncia origina da un episodio violento di investimento volontario commesso da un soggetto assicurato per la responsabilità civile automobilistica, il quale inseguiva con la propria vettura la moglie fino ad arrivare in un campo arato e lì la travolgeva, continuando a colpirla dopo averla immobilizzata sotto l’auto. La donna, sia in nome proprio sia quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia ancora minorenne, e il figlio agivano in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti dell’investitore e dell’assicuratore del veicolo da questi guidato. Tuttavia, i giudici di merito accoglievano la pretesa risarcitoria soltanto nei riguardi del conducente del veicolo, mentre veniva rigettata la domanda rivolta alla compagnia assicuratrice. In particolare, l’assicuratore veniva esonerato da ogni obbligo assicurativo in ragione dell’interpretazione accolta dalla Corte d’Appello con riguardo alla nozione di circolazione, che risultava circoscritta dalla rilevanza conferita alle caratteristiche del luogo in cui si era verificato il danno e all’uso improprio che del veicolo era stato fatto: il sinistro si era consumato su un campo arato privo dell’oggettiva destinazione al transito veicolare ed era stato volontariamente provocato dall’assicurato. Entrambi i risultati interpretativi venivano contestati e fatti oggetto del ricorso per cassazione, accolto dalla sentenza in commento.
Il danno di cui sono chiamati a rispondere i convenuti, danneggiante e società assicurativa, appare già di primo acchito ascrivibile all’area della responsabilità civile da circolazione dei veicoli, essendo l’investimento avvenuto tramite l’uso di un’automobile. La norma cardine in materia, l’art. 2054 c.c., si limita però a riferire la responsabilità al conducente di un veicolo senza guida di rotaie che abbia cagionato un danno a persone o a cose, facendo salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [1]. La disposizione non definisce quindi l’attività pericolosa che fonda quest’ipotesi speciale di responsabilità civile, nell’ambito della quale si consuma la condotta illecita che provoca il danno [2]. A sua volta, l’art. 122 cod. ass. fissa l’obbligo assicurativo per i veicoli a motore richiamando la responsabilità ex art. 2054 c.c., da cui viene sussunto il medesimo concetto – appunto, vago e imprecisato – di ‘circolazione del veicolo’. Risulta allora chiaro quanto sia necessario definire correttamente i contorni del concetto di ‘circolazione stradale’, sia ai fini del regime di responsabilità ex art. 2054 c.c., sia ai fini dell’osservanza dell’obbligo di copertura assicurativa previsto dall’art. 122 cod. ass., sia ai fini dell’esercizio – ai sensi dell’art. 144 cod. ass. – dell’azione diretta per il risarcimento accordata al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. L’art. 122 cod. ass. delimita espressamente il campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c. La disposizione è stata oggetto della recente modifica apportata dal d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184, che, recependo la direttiva (UE) 2021/2118 [3], ha fissato dei parametri più esaustivi nella definizione dei presupposti di operatività della disciplina dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Sebbene rispetto al caso in esame non venga in considerazione la nuova normativa, applicabile a decorrere dal 23 dicembre 2023, è importante anticipare che essa ha accolto le statuizioni della Corte di giustizia che negli anni hanno precisato il significato del concetto [continua ..]
La prima questione analizzata dai giudici di legittimità nella decisione in epigrafe riguarda la sussistenza in capo all’assicuratore di un obbligo derivante dal contratto di assicurazione anche nel caso in cui l’evento dannoso si sia verificato in un luogo diverso da un’area a uso pubblico e non adibito alla circolazione. L’art. 122 cod. ass., nella versione ante riforma, riferisce l’operatività dell’assicurazione r.c. Auto alla circolazione «su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate» [6]. Risulta chiaro dalla disposizione che il regime dell’assicurazione obbligatoria vada applicato non soltanto ai danni da circolazione su strade pubbliche, ma anche a quelli che si verificano su strade private a uso pubblico [7]. L’assicurazione r.c. Auto opera anche con riferimento ai sinistri verificatisi in aree equiparate alle strade a uso pubblico, cioè zone che, sebbene non strade, sono aperte all’accesso dei veicoli – al passaggio, alla fermata, alla sosta, al parcheggio –, non rilevando, anche in questo caso, la proprietà pubblica o privata [8]. A prescindere dal titolo di cui il conducente disponga per il passaggio o la permanenza nell’area, rileva che essa si presti all’accesso a un numero indeterminato di soggetti ovvero a una o più categorie determinate di persone [9]. Fin qui, il danno garantito dall’assicurazione obbligatoria è quello verificatosi su aree pubbliche e private che hanno destinazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli e quello avvenuto su aree che, sebbene non adibite al pubblico traffico, consentano ordinariamente il transito, anche di un numero limitato di soggetti o a determinate condizioni. Secondo questa lettura, sarebbero rimaste fuori dall’ambito applicativo della garanzia assicurativa solo le strade o aree private a uso privato e non aperte al traffico, dove gli eventuali danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non sarebbero stati coperti dall’impresa di assicurazioni, ferma restando la responsabilità civile ex art. 2054 c.c. [10]. Tuttavia, da un arresto delle Sezioni Unite è dato constatare un’attenuazione anche del presupposto rappresentato dall’accessibilità a un numero sia pur determinato di persone [11], riconducendo alla circolazione stradale ogni evento che si verifichi su aree [continua ..]
Prima di esaminare l’attuale parametro dell’‘uso del veicolo’, è pregiudiziale l’analisi dell’evoluzione del concetto di ‘circolazione stradale’. Il presupposto perché operi la responsabilità ex art. 2054 c.c. e la correlata garanzia assicurativa è che il danno si verifichi nel contesto della circolazione dei veicoli [22]. Gli interventi giurisprudenziali in materia hanno gradualmente esteso il concetto di ‘circolazione’ fino a ricomprendervi le fasi di stasi, o meglio il ‘profilo statico’ dell’uso di un veicolo, che si sostanzia nelle operazioni prodromiche all’arresto, alla sosta e conseguente ripartenza o connesse alla fermata nonché in ogni altra attività eseguita mediante il mezzo, ricollegabile alla sua funzione di trasporto di cose e persone [23]. In primo luogo, la garanzia r.c. Auto viene considerata operativa anche quando il veicolo non sia in fase di movimento, ma di ingombro della strada a uso pubblico o di altra area equiparata, ossia quando il conducente è tenuto ad arrestarsi per esigenze della circolazione, ovvero sospende temporaneamente la guida per effettuare una fermata o la interrompe in modo prolungato per una sosta [24]. L’assicurazione r.c. Auto si applicherebbe così a quegli eventi dannosi che si verificano nell’ambito della circolazione così come definita dalle norme del Codice della strada che, all’art. 3, comma 1, n. 9, vi comprende «il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada» [25]. In seconda battuta, il fatto illecito da circolazione stradale è coperto da assicurazione anche quando le condotte dannose non siano tenute nell’espletamento delle varie fasi dinamiche e statiche della circolazione, ma nell’ambito di un uso del mezzo conforme alle sue funzionalità e caratteristiche. Questa interpretazione implica nel concetto di circolazione anche attività riconducibili a un uso del veicolo o delle sue componenti compatibile con la sua struttura e funzione, producendo un proficuo riallineamento tra le norme del Codice della Strada a cui la condotta del conducente deve conformarsi e le norme che governano la sua responsabilità civile. È così che il concetto di circolazione stradale, che – come si è detto – [continua ..]
Il tema dei limiti dell’uso conforme alla funzione di trasporto sostanzia il secondo motivo di ricorso, fondato sugli artt. 122, 144 cod. ass. e 1917 c.c., secondo cui la copertura assicurativa a favore del solo danneggiato dovrebbe applicarsi indipendentemente dal modo in cui il veicolo venga utilizzato. Nel caso in esame, invece, la Corte d’Appello ha giudicato l’investimento come «determinato da precisa volontà del conducente nell’ambito di un disegno criminoso a cui è estraneo qualsiasi collegamento con la circolazione stradale che possa legittimare la riconducibilità dell’evento nell’alveo della normativa in materia di r.c.a.». La giurisprudenza della Cassazione ha con costanza riconosciuto la responsabilità civile da circolazione dei veicoli e la correlata garanzia assicurativa quando il danno è stato cagionato da un fatto doloso del conducente [35]. La relazione così impostata tra la copertura assicurativa del danno da fatto doloso e il ricorso all’ampia nozione di ‘uso del veicolo’ rischia di ricomprendere anche situazioni completamente avulse dal contesto della circolazione dei veicoli. Bisogna discernere i casi in cui l’uso del veicolo è solo l’occasione per la produzione di un danno [36] dai casi in cui la circolazione appartiene alla dinamica di produzione dell’evento lesivo [37]. Solo in questi ultimi l’utilizzo del veicolo come instrumentum sceleris, cioè come l’arma impropria atta all’offesa tipica del gergo penalistico, non è difforme o, meglio, non completamente deviante rispetto alla sua naturale funzione di trasporto di cose e persone [38]. Il criterio discretivo non è quindi rappresentato dall’elemento psicologico del danneggiante, ma dalla conformità dell’uso alle caratteristiche strutturali e funzionali del mezzo. La soluzione è stata sostenuta sulla base dell’art. 2054 c.c. che, in quanto fattispecie speciale dell’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c., non esclude la responsabilità per i danni cagionati da fatti dolosi [39]. Di conseguenza, stante il rinvio dell’art. 122 cod. ass. alla responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., il contratto di assicurazione r.c. Auto coprirebbe anche i fatti dolosi dell’assicurato, contrariamente a quanto previsto [continua ..]