Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Il rischio nell'assicurazione della responsabilità civile: considerazioni sparse sull'nterpretazione dell'art. 1917 c.c. nella giurisprudenza di legittimità (di Domenico Bonaccorsi di Patti, Ricercatore a TD tipo B in Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”)


Prendendo spunto dalla decisione della Corte di Cassazione qui commentata, la nota ripercorre i risultati raggiunti dalla giurisprudenza in materia di delimitazione del rischio assicurato, con riguardo al concetto di evento, nonché in relazione alla risarcibilità del «danno involontariamente cagionato a terzi».

Risk in civil liability insurance: scattered considerations on the interpretation of the art. 1917 c.c. in the jurisprudence of the Supreme Court

Taking inspiration from the ruling of the Supreme Court, the note retraces the results achieved by jurisprudence regarding the delimitation of the insured risk, with regard to the concept of event, as well as in relation to the compensation of “damage involuntarily caused to third parties”.

MASSIMA: La Corte ecc. (Omissis). FATTO 1. Il Condominio dell’edificio in Genova, via Roma n. 5 (in appresso, per brevità: il Condominio), domandò giudizialmente la condanna del Comune di Genova (in appresso, per brevità: il Comune) al risarcimento dei danni (anche a titolo di spese sostenute per opere provvisionali anticipate con animo di rivalsa) cagionati al fabbricato dal crollo di due cornicioni marcapiano ascritto allo stillicidio proveniente da un degradato e malcurato canale di gronda della copertura a volta della galleria Mazzini, di proprietà comunale. Nel costituirsi, il Comune chiamò in causa, con finalità di manleva, le due compagnie assicuratrici per la responsabilità civile con cui aveva nel corso del tempo stipulato contratti di garanzia, segnatamente la A e la Q. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Genova condannò il Comune a risarcire all’attore il danno, quantificato nella misura di euro 42.935 (oltre interessi) e respinse le domande di garanzia e manleva formulate nei confronti di ambedue i terzi chiamati. 2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello principale del Comune (avente ad oggetto la responsabilità dell’ente e le domande di garanzia) ed invece dichiarato non luogo a provvedere sull’appello incidentale del Condominio (vertente sul quantum del ristoro), dacché proposto in via subordinata al principale. 3. Ricorre per Cassazione il Comune, affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, il Condominio, dispiegando altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, cui a, sua volta, resiste il Comune. La Q resiste, con distinti controricorsi, ad ambedue le impugnazioni. Non svolge difese in grado di legittimità A. 4. Il Comune e la Q. hanno depositato memorie illustrative. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge (artt. 1321, 1322, 1370, 1371, 1372, 1375, 1917, 2043 e 2051 c.c.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., critica la sentenza impugnata nella parte in cui escluso l’operatività, al momento di verificazione del sinistro, della garanzia prestata dalla Q., rigettando la domanda di manleva del Comune. Muovendo dalle condizioni generali e particolari della polizza (con copertura di danni arrecati a terzi in relazione alla qualità di proprietà e/o custodia di fabbricati), il ricorrente imputa al giudice territoriale di aver confuso l’evento corrispondente al rischio assicurato (ovvero il crollo del marcapiano del fabbricato condominiale) con la causa dell’evento stesso (ovvero lo stillicidio [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il rischio nell’assicurazione sulla responsabilità civile - 3. L’involontarietà del fatto dannoso e l’accidentalità - NOTE


1. Premessa

La Suprema Corte analizza due distinti aspetti della delimitazione del rischio assicurato, nell’assicurazione sulla responsabilità civile verso i terzi, e – nel cassare la decisione della Corte territoriale genovese – chiarisce taluni temi dell’istituto di sicuro interesse e che meritano alcune brevi annotazioni [1]. La vicenda, per quanto viene riportato nella decisione, può essere riassunta nei termini che seguono. Il Condominio di un edificio in Genova aveva chiesto la condanna del Comune di Genova al risarcimento dei danni cagionati al fabbricato dal crollo di due cornicioni marcapiano. La causa di detto crollo era stata attribuita allo stillicidio proveniente da un degradato e malcurato canale di gronda della copertura a volta di una galleria di proprietà comunale. Nel costituirsi, il Comune aveva chiamato in causa, con “finalità di manleva”, le due compagnie assicuratrici per la responsabilità civile con cui aveva – nel corso del tempo – stipulato contratti di garanzia. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Genova aveva condannato il Comune a risarcire al Condominio attore il danno, quantificato nella misura di euro [omissis], respingendo le domande di garanzia e manleva formulate nei confronti di ambedue i terzi chiamati. In secondo grado, poi, la Corte d’Appello di Genova aveva rigettato l’appello principale del Comune (avente ad oggetto la responsabilità dell’en­te e le domande di garanzia) ed invece dichiarato non luogo a provvedere sull’appello incidentale del Condominio (vertente sul quantum del ristoro), in quanto proposto in via subordinata rispetto al gravame principale. In particolare, la sentenza di secondo grado aveva respinto l’appello del Comune relativamente alle domande di garanzia con la seguente motivazione «Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi il rischio assicurato deve essere rappresentato da un evento futuro ed incerto. Quel che ha da essere futuro – rispetto alla stipula del contratto – non è il prodursi del danno, ma l’avverarsi della causa di esso. Non è mai consentita – infatti – l’assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, a nulla rilevando che l’evento – e quindi [continua ..]


2. Il rischio nell’assicurazione sulla responsabilità civile

La Corte accoglie il ricorso, innanzitutto, avuto riguardo al motivo con cui il ricorrente “imputa al giudice territoriale di aver confuso l’evento corrispondente al rischio assicurato (ovvero il crollo del marcapiano del fabbricato condominiale) con la causa dell’evento stesso (ovvero lo stillicidio dal canale di gronda della galleria comunale), erroneamente ancorando l’ope­ratività della polizza all’epoca di insorgenza della causa dell’evento, non alla data di questo” [2]. I giudici di legittimità ricordano come “nel contratto di assicurazione, con il lemma «rischio» si designa la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato «sinistro» e consistente in un pregiudizio al patrimonio o all’integrità fisica di una persona” sottolineando che “l’evento dedotto ad oggetto del rischio deve presentare, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo, due caratteristiche e cioè deve essere: incerto, da intendersi come possibile, meramente potenziale, non già irrealizzabile; futuro, ovvero ancora non verificato al momento della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento storico-naturalistico già tradotto in concreta realtà a quell’epoca” [3]. Nella prospettiva della Suprema Corte, diversa dall’evento oggetto di rischio è la causa dello stesso, ovvero la ragione che rappresenta la “scaturigine del fatto dannoso, a quest’ultimo legata da un nesso eziologico di normale derivazione”. Come rilevano correttamente i giudici di legittimità “la causa dell’evento può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o anche sopravvenire in corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l’efficacia dell’assicura­zione, correlata – come detto – al tradursi in realtà della situazione di rischio: salvo il solo caso in cui l’avveramento del sinistro non rappresenti una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto”. La questione è nota sin dalle origini dell’assicurazione contro la responsabilità civile, laddove si rileva che “se è vero che il rischio assicurato è la [continua ..]


3. L’involontarietà del fatto dannoso e l’accidentalità

Come accennato, la decisione del giudice di merito aveva negato l’inden­nizzabilità del sinistro ritenendo di dover interpretare la clausola «danni involontariamente cagionati a terzi» come riferibile all’area di ciò che è accidentale, escludendo dalla copertura ogni eventuale condotta colposa (ravvisata, peraltro, nel caso di specie in capo al soggetto assicurato). La questione, in effetti, è alla base della ricostruzione storica dell’istituto, ove si abbia riguardo alle osservazioni autorevolmente formulate in passato circa le cause del “ritardo” nell’affermarsi dell’assicurazione contro la responsabilità civile [10]. È stato, infatti, scritto che l’ostacolo che impediva la nascita di tale ramo di assicurazione era costituito dalla combinazione dei due principi secondo cui, rispettivamente, “non vi è responsabilità senza colpa” e che “l’assicuratore è liberato dal suo obbligo se il sinistro è provocato da colpa (o dolo) dell’assicurato” [11] (principi erosi e “abbattuti” a partire dal XIX secolo) [12]. Invero, il dibattito circa la necessaria accidentalità del danno, di cui è espressione la decisione qui annotata, sembrerebbe contenere l’eco di detti principi, ormai abbandonati [13]. La Corte di legittimità accoglie il ricorso rilevando che l’involontarietà del danno “oggetto di espressa previsione pattizia, riconduce evidentemente nel perimetro del rischio protetto il fatto colposo, cioè ascrivibile a negligenza, imperizia o imprudenza dell’assicurato, espungendone unicamente i danni derivanti da fatti dolosi (indotti, cioè, da una deliberata determinazione di cagionare il sinistro): la clausola si atteggia così a mera riproduzione del dettato positivo dell’art. 1917, primo comma, ultimo periodo, del codice civile” [14]. Ciò nel solco del consolidato indirizzo della medesima Corte secondo cui “la clausola con cui l’assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati ‘in conseguenza di un fatto accidentale’ non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, [continua ..]


NOTE