Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Responsabilità per danno da prodotto difettoso e tutela del consumatore di fronte alle sfide del prosumerismo (di Chiara Sartoris, Assegnista di ricerca post dottorato in Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze)


Il contributo analizza la disciplina della responsabilità per danno da prodotto difettoso in relazione alle sfide del fenomeno del c.d. prosumerismo. La diffusione e il successo delle piattaforme digitali, soprattutto di quelle di economia collaborativa, crea indubbiamente nuove opportunità di produzione e di consumo. Tuttavia, impone di interrogarsi sull’effettività della tutela del consumatore quando acquista prodotti difettosi non da una impresa, ma dalla figura ibrida del prosumer. Tanto il difficile inquadramento di questa figura, quanto il non chiaro ruolo delle piattaforme digitali nelle singole transazioni aumentano i rischi connessi alla circolazione di prodotti difettosi o insicuri e rendono l’assicurazione uno strumento fondamentale di tutela. L’analisi viene sviluppata anche in relazione alla proposta di direttiva volta a modificare la disciplina vigente in materia, che ancora non sembra mettere a fuoco il problema in tutte le sue implicazioni.

Liability for defective products and consumer protection in connection with prosumersim challenges *

The paper analyses the rules in matter of liability for defective products in connection with the challenges posed by the so-called prosumerism phenomenon. The spread and the success of digital platforms, especially those of collaborative economy platforms, certainly provides new oportunitiues of production and consumption. However, it requires to reflect upon the effectivity of consumer protection for any purchase of defective products in case the seller is not an entrepreneur, being a hybrid figure, a prosumer. The risks connected with the circulation of defective or insecure products are increased either by the complex classification of the prosumer figure or by the unclear role of digital platforms within each single deal and make insurance a fundamental tool of protection. The analysis is developed also with referece to the proposal for a directive to modify the existing discipline, which seems not to focalize the problem with all its implications.

SOMMARIO:

1. Scambi su piattaforme digitali e rischi per il consumatore: i principali problemi - 2. La multilateralità dei rapporti contrattuali su piattaforma digitale: caratteristiche e problemi - 3. Economia collaborativa e prosumerismo: la tutela per i danni da prodotto difettoso - 4. Riflessioni sull’effettività della tutela alla luce della proposta di direttiva sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso - NOTE


1. Scambi su piattaforme digitali e rischi per il consumatore: i principali problemi

La responsabilità per danno da prodotto difettoso è da tempo al centro dell’attenzione di interpreti e studiosi, i quali si interrogano sulla attualità e sull’effettività della tutela dettata dalla direttiva 85/374/CEE e dal codice del consumo italiano (artt. 114-127) [1]. Tale riflessione si impone alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche e, soprattutto, dell’affermazione di piattaforme digitali quale luogo privilegiato degli scambi commerciali [2]. La creazione di cc.dd. marketplaces digitali in cui le transazioni sono sempre più rapide e disintermediate se, per un verso, crea nuove opportunità di produzione e di consumo, per altro verso, nasconde una serie di rilevanti criticità. In particolare, aumenta il rischio di possibili deficit di tutela soprattutto in relazione al profilo della sicurezza dei prodotti acquistati. Come si avrà modo di osservare, due sono i fattori che contribuiscono a minare l’effettività della tutela dei consumatori contro prodotti difettosi. Da un lato, il multiforme ruolo svolto dalle piattaforme digitali, non essendo sempre facile comprendere se esse si limitino a facilitare l’incontro tra domanda e offerta ovvero assumano un ruolo attivo nelle singole transazioni. Dall’altro, il fenomeno del prosumerismo [3], cioè la possibilità che le parti coinvolte nella transazione non siano riconducibili chiaramente entro le categorie normative di professionista e di consumatore. Il ridimensionamento della tradizionale filiera distributiva, che consentiva di filtrare e di selezionare quanto circolava nei mercati contrastando gli scambi di merci contraffatte o di bassa qualità, ha lasciato il posto a una nuova forma di intermediazione. Si è aggiunta, infatti, una filiera dominata da enormi piattaforme digitali aperte a venditori, anche non professionisti, ubicati in tutto il mondo e spesso di difficile identificazione. In questo scenario si inserisce, appunto, la figura del “prosumer”. Pur privo di un’orga­nizzazione imprenditoriale in senso tradizionale, prosumer è colui che compie operazioni economiche, anche non occasionali e continuative, tanto da acquisire nel tempo un bagaglio di conoscenze e di esperienze tali da assumere una posizione di materiale vantaggio rispetto al­l’acquirente. Siamo, dunque, di fronte a una peculiare [continua ..]


2. La multilateralità dei rapporti contrattuali su piattaforma digitale: caratteristiche e problemi

Si è detto che sono due i fattori a cui è imputabile un aumento del rischio di danni da prodotti difettosi nell’ambito dell’economia di piattaforma: la nuova configurazione dei rapporti commerciali per la presenza di un nuovo soggetto dalle caratteristiche cangianti, la piattaforma digitale; l’afferma­zione del fenomeno del prosumerismo. Merita avviare la riflessione a partire dal ruolo delle piattaforme. In particolare, ai fini di una miglior comprensione del ruolo e della eventuale responsabilità delle imprese che gestiscono piattaforme digitali, giova preliminarmente inquadrare i plurimi rapporti che si possono instaurare in tale contesto. Per piattaforma digitale si intende una infrastruttura che favorisce l’in­contro tra domanda e offerta ridimensionando la tradizionale filiera produttiva. Essa, infatti, consente di bypassare tutti quei soggetti intermedi che compongono tradizionalmente la filiera. Per comprendere questa prima affermazione sia consentito descrivere brevemente il funzionamento delle filiere tradizionali. Le filiere commerciali si caratterizzano per la presenza di una pluralità di soggetti, tra i quali un ruolo cruciale è svolto dai distributori. Questi ultimi sono i soggetti che, di solito, si interpongono tra il produttore e il consumatore finale al fine di agevolare la transazione. In particolare, i distributori, oltre a gestire i rapporti con i clienti, svolgono solitamente un servizio commerciale di logistica diretto a consentire la consegna del prodotto al consumatore finale: si pensi ad attività di immagazzinamento, trasporto, imballaggio, spedizione, servizi di assistenza al cliente, ecc. Come è chiaro, proprio questo ruolo di intermediazione tra domanda e offerta pone i distributori nelle migliori condizioni per esercitare una funzione di filtro e di controllo sullo standard di qualità e di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. Un controllo che si rivela di estrema importanza non solo dal punto di vista del consumatore finale, ma anche per gli stessi distributori. Questi ultimi, invero, hanno tutto l’interesse a curare i propri rapporti non solo con i produttori, ma anche con i consumatori. Anzi, in un contesto economico nel quale la reputazione commerciale di un operatore è fattore cruciale per la buona riuscita di un affare, i distributori sono indirettamente incentivati dallo stesso sistema economico a impegnarsi nel [continua ..]


3. Economia collaborativa e prosumerismo: la tutela per i danni da prodotto difettoso

I rischi di una tutela ineffettiva per l’acquirente di beni difettosi sono ancora maggiori quando l’acquisto avvenga su piattaforme di cc.dd. collaborative economy o sharing economy [11]. È cosa nota che il successo e la diffusione delle piattaforme digitali abbia favorito l’affermazione di un nuovo sistema economico caratterizzato dallo scambio e dalla condivisione di beni o servizi tra privati intermediati dalla sola infrastruttura digitale. Questo significa che qualunque privato può acquistare e, nel contempo, fornire o condividere beni o servizi su tali piattaforme. Tale aspetto se, per un verso, contribuisce all’affermazione di nuove forme di consumo e di produzione maggiormente in linea con le esigenze dei moderni sistemi economici [12]; per altro verso, incide sulla configurazione tradizionale del rapporto contrattuale. E impone di riflettere sull’attualità di categorie ormai in buona parte consolidate, come quella di consumatore e di professionista. Senza potersi soffermare in questa sede sui risvolti più prettamente economici e sociologici di tale sistema, preme concentrare l’attenzione sul connesso fenomeno giuridico del prosumerismo. La c.d. peer economy favorisce la liquidità dei confini tra le menzionate categorie, dando luogo alla figura ibrida del “prosumer”, caratterizzata da una commistione inedita tra i ruoli di professionista e di consumatore [13]. Come si vedrà, l’utente di una piattaforma di sharing economy non è più soltanto un mero fruitore di beni o servizi, un soggetto passivo di fronte a un soggetto attivo. Sempre più spesso, l’utente partecipa attivamente al processo produttivo di beni e servizi o contribuisce alla produzione di ulteriori contenuti e informazioni. Rilevanti e inevitabile le ricadute di questo fenomeno in punto di individuazione della disciplina applicabile, soprattutto nei casi in cui emerga la necessità di tutelare gli utenti di piattaforma che acquistino prodotti difettosi. A questo riguardo, sia pure nei limiti delle finalità del presente studio, sia consentito svolgere un approfondimento funzionale a meglio focalizzare la figura del prosumer e le sue ricadute sulla questione in esame. Le caratteristiche strutturali delle piattaforme digitali rendono spesso difficile stabilire se l’utente che presta il servizio sottostante svolga o meno [continua ..]


4. Riflessioni sull’effettività della tutela alla luce della proposta di direttiva sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso

Nelle pieghe del descritto conflitto tra interessi contrapposti si nasconde il rischio di un deficit di effettività nella tutela dei consumatori utenti di piattaforme digitali. L’impossibilità di qualificare l’utente-fornitore come un professionista impedisce di invocare la disciplina consumeristica a favore dell’utente-acquirente. Questo significa che, in caso di danni da prodotto difettoso, quell’utente non potrebbe fruire del regime di favor dettato dalla direttiva 85/374/CEE. Né migliori prospettive sembrano palesarsi alla luce della menzionata proposta di direttiva sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso. Giova adesso soffermarsi sul suo contenuto per argomentare tale affermazione. La Commissione europea, conscia della non adeguatezza della disciplina di cui alla direttiva 85/374/CEE) per l’intervenuto mutamento dei modelli produttivi e distributivi, intende predisporre una nuova disciplina volta a sostituire quella vigente. Nell’ottica di un processo di armonizzazione massima, la proposta di direttiva fissa tre obiettivi: a) rispondere alle esigenze di tutela del consumatore dinnanzi all’irrompere sul mercato di prodotti innovativi, soprattutto di quelli caratterizzati dalla presenza di sistemi di intelligenza artificiale; b) prevedere nuove tipologie di danni risarcibili derivanti dall’impiego di nuovi prodotti tecnologici, in primis i danni connessi alla perdita dei dati personali; c) estendere la platea dei soggetti potenzialmente responsabili per danni da prodotti difettosi. Ai limitati fini del presente studio, interessa soffermarsi su quest’ultimo obiettivo. Il descritto mutamento dei modelli produttivi e distributivi incide non solo sull’assetto delle tradizionali filiere commerciali e distributive, ma anche sul riparto delle responsabilità per danni. La comparsa di nuovi soggetti economici, quali i fornitori di piattaforme digitali, non è irrilevante; come dimostrato, l’attività svolta da questi ultimi è suscettibile di interagire con le attività di produzione e di commercializzazione, tanto da incidere sul rischio di circolazione di prodotti difettosi. L’art. 7 del testo della proposta (rubricato “Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi”), nell’individuare la platea dei legittimati passivi all’azione di danno, la estende a tutti gli operatori [continua ..]


NOTE