Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Dalle Corti di merito Tribunale di Torino (di Corrado Chessa, Professore ordinario di Diritto privato nell’Università di Cagliari.)


PROVVEDIMENTO: (Omissis) La decisione sulla domanda di risoluzione dipende dalla qualificazione della natura della garanzia prestata da CP_1 e dunque appare innanzitutto opportuno esaminare la disciplina dei cd. “confidi”, intesi come enti mutualistici, e delle garanzie dagli stessi prestate. Infatti CP_1 è una società cooperativa a mutualità prevalente che esercita l’attività di garanzia collettiva dei fidi e rientra nella categoria legislativa dei “confidi” di cui all’art. 13 del D.L. Data_7 n. 269, convertito nella L. Data_8 n. 326, la cui attività principale è quella di agevolare l’accesso delle piccole-medio imprese al credito bancario, tramite la prestazione di garanzie di tipo mutualistico sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito. La Corte di Cassazione al riguardo ha chiarito che “L’attività svolta dal consorzio fidi consiste nella prestazione di una garanzia che lo obbliga a tenere indenne dal consorzio fidi tutto o in parte, dalle perdite che fossero derivate dall’ina­dempimento del debitore, e di suoi eventuali fideiussori, dopo la relativa escussione”. (Cass. 17731/14). La Corte precisa che i confidi non coprono l’esposizione creditizia ma le perdite definitive ed accertate derivanti dall’inadempimento del debitore, nonché di eventuali fideiussori, dopo la loro escussione, per altro di regola non versando direttamente le somme, ma attingendo al c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata. Nella stessa sentenza si evidenzia che “La peculiarità di tale “garanzia” offerta dal consorzi fidi, ben diversa da quella dei soggetti che avessero rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolventesi nell’obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall’insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l’esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina ad avvicinare la loro causa a quella più propriamente “assicurativa del credito”. Deve dunque sottolinearsi che le garanzie prestate dai confidi non garantiscono verso la banca la restituzione di quanto dalla stessa erogato, diversamente da quanto fanno i garanti in senso proprio, ma garantiscono la banca dall’insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei fideiussori, per una certa percentuale della definitiva perdita, una volta esperite tutte le procedure di recupero nei confronti di tutti gli obbligati principali e i garanti. L’analisi della documentazione contrattuale versata in atti permette di ricostruire nel caso di specie le obbligazioni delle parti in senso conforme alla abituale struttura delle garanzie sussidiarie, come sopra esposta. Al riguardo va innanzitutto analizzata la convenzione stipulata in data Data_9 CP_1 e Controparte 3 oggi [continua..]