Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione autoveicoli (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Il 16 ottobre 2007 K.K., mentre attraversava a piedi la strada, fu investita da un motociclo condotto da G.C., privo di copertura assicurativa. La vittima patì lesioni che ne determinarono la morte. 2. Nel 2009 i congiunti della vittima (odierni ricorrenti) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la società INA-Assitalia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia S.p.A.; d’ora innanzi, per brevità, “la Generali”), chiedendone la condanna al risarcimento del danno rispettivamente patito. 3. La Generali si costituì, eccependo il limite del massimale, indicato nella cifra di euro 774.685,35, come previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993, applicabile ratione temporis. 4. Con sentenza n. 3018 del 2014 il Tribunale di Roma accolse la domanda, ma contenne l’obbligazione dell’impresa designata nei limiti del massimale di euro 774.685,35. Il Tribunale ritenne che alla data del sinistro (16.10.2007) non fosse applicabile il maggior massimale di 2,5 milioni di euro, introdotto dal d. lgs. 6 novembre 2007 n. 198 in attuazione della Direttiva 2005/14/CE, ed applicabile solo con decorrenza dall’11 dicembre 2009. La sentenza fu appellata su questo punto dagli attori. 5. Con sentenza 21 maggio 2019, n. 3385 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte d’appello ha applicato il massimale di 775.685,36 euro previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993, sul duplice presupposto che: a) se lo Stato italiano non aveva rispettato il termine di attuazione della Direttiva 2005/14, rispettò però il termine entro il quale il massimale andava elevato a 2,5 milioni di euro; b) in ogni caso, avesse o non avesse l’Italia rispettato i termini di attuazione della Direttiva 2005/14, la misura del massimale ivi prevista “non è di attuazione automatica”. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti con ricorso fondato su un solo, articolato motivo. La Generali ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. G.C. è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo i ricorrenti sostengono una tesi così riassumibile: a) la Direttiva 2005/14/CE elevò i massimali minimi di garanzia dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli (r.c.a.), e quindi il “tetto” dell’obbligazione dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, a 5 milioni di euro; b) l’Italia avrebbe dovuto recepire tale Direttiva entro l’11 giugno 2007; c) l’Italia non lo fece, in quanto recepì la Direttiva solo col d. lgs. 6 [continua..]