Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione plurima (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti nella presente sede. La società Carige Assicurazioni S.p.A. (che in seguito muterà ragione sociale, per effetto di successive fusioni ed incorporazioni, dapprima in Amissima Assicurazioni S.p.A., e poi in HDI Assicurazioni S.p.A.; d’ora innanzi, “la HDI”) aveva assicurato la responsabilità civile della clinica denominata “Istituto Clinico Humanitas Mirasole” di Rozzano e dei suoi dipendenti. In occasione di un parto avvenuto all’interno della clinica patì lesioni permanenti il neonato. I genitori ne ascrissero la responsabilità ad uno dei sanitari operanti, il dott. P.E.L.S., e la HDI tenne indenne i propri assicurati pagando a titolo di risarcimento direttamente nelle mani dei terzi danneggiati l’importo di euro 1.502.442. 2. Allegando questi fatti, nel 2010 la HDI convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società Sompo Japan Insurance Company of Europe Ltd. (che in seguito muterà ragione sociale in Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd.; d’ora innanzi, “la Sompo”), esponendo che: –) il medico responsabile del danno aveva stipulato anch’egli una assicurazione della propria responsabilità civile con la Sompo; –) di conseguenza il medesimo rischio (la responsabilità civile del sanitario) era risultato coperto da due polizze: quella stipulata dalla Humanitas (anche) per conto altrui ex art. 1891 c.c. e quella stipulata da P.E.L.S. nell’interesse proprio; –) ricorreva dunque una ipotesi di assicurazione plurima, ai sensi dell’art. 1910 c.c.; –) la HDI, avendo risarcito i danneggiati dell’intero danno, aveva diritto di regresso nei confronti della Sompo ai sensi dell’art. 1910, quarto comma, c.c.. 3. Con sentenza 11 agosto 2012, n. 9350 il Tribunale di Milano rigettò la domanda, ritenendo che la polizza stipulata dalla Sompo fosse operante solo “a secondo rischio”, cioè nel solo caso di incapienza o inefficacia di altre assicurazioni stipulate a copertura del medesimo rischio. La sentenza fu appellata dalla HDI. 4. Con sentenza 23 marzo 2013, n. 1267 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame. Tale sentenza, impugnata per cassazione dalla HDI, fu cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza 9 giugno 2016, n. 11819. 5. Riassunto il giudizio, con sentenza 10 maggio 2018, n. 2338 la Corte d’ap­pello di Milano accolse parzialmente il gravame della HDI. La Corte d’ap­pello ritenne sussistente una ipotesi di assicurazione plurima, e di conseguenza ha ritenuto sussistente il diritto di regresso della HDI. Ha, poi, stabilito la misura del regresso nel 50% [continua..]