Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione obbligatoria natanti (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA In data 9 aprile 2009, nelle acque del Lago d’Iseo, si verificò un incidente che coinvolse un natante di proprietà della Seahorse International S.r.l. (società assicurata per la responsabilità civile con la Aviva Italia S.p.A., oggi Allianz Viva S.p.A.), affidato in conto vendita alla società Cantieri Nautici Basso Sebino S.r.l. In conseguenza di tale incidente, persero la vita L.F. (legale rappresentante di tale ultima società), J.C. e M.N., mentre M.F. riportò danni alla persona. Il natante, che esponeva la targa prova BG 115, in relazione alla quale la Cantieri Nautici Basso Sebino S.r.l. aveva stipulato una polizza assicurazione della responsabilità civile con la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., al momento dell’incidente era condotto dal C., al quale il F. aveva ceduto la guida. Per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al predetto sinistro, hanno separatamente agito in giudizio nei confronti di Seahorse International S.r.l., Aviva Italia S.p.A., Cantieri Nautici Basso Sebino S.r.l. e Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.: 1) M.F.R., in proprio e quale rappresentante della figlia minore L.R.C. (rispettivamente compagna e figlia postuma di J.C.); 2) A.N., M.R. e S.N. (rispettivamente genitori e fratello di M.N.); 3) M.F. La Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., nel negare la propria responsabilità, ha proposto domanda subordinata di rivalsa nei confronti della propria assicurata Cantieri Nautici Basso Sebino S.r.l. nonché degli eredi di J.C., quale responsabile del sinistro. Anche Aviva Italia S.p.A., nel negare la propria responsabilità, ha proposto domanda subordinata di rivalsa nei confronti della sua assicurata Seahorse International S.r.l., nonché degli eredi di J.C. È stato, quindi, chiamato in causa altresì G.C., quale figlio ed erede di J.C., che ha proposto a sua volta, in via riconvenzionale, nei confronti delle società originarie convenute, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del padre. Il Tribunale di Bergamo, riuniti i giudizi, ha accolto le domande proposte dagli attori M.F.R., in proprio e quale rappresentante della figlia minore L.R.C., da A.N., M.R. e S.N., nonché da M.F., nei confronti di Seahorse International S.r.l., Cantieri Nautici Basso Sebino S.r.l. e Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., nonché le domande di manleva proposte da quest’ultima nei confronti di Cantieri Nautici Basso Sebino S.r.l. (in relazione ai danni subìti da M.F.R., L.R.C., A.N., M.R. e S.N., nonché M.F.) e di G.C. (in relazione ai danni subìti da M.F.), nonché quelle proposte da Seahorse International S.r.l. nei confronti di G.C. (in relazione ai danni subìti da M.F.). Ha rigettato [continua..]