Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di clausola di regolazione del premio (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. La Ambrosio s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Sace BT S.p.A., deducendo che: – aveva stipulato con la convenuta una polizza per l’assicurazione contro i rischi del credito commerciale con validità dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012; – la copertura assicurativa concerneva la perdita totale o parziale dei crediti per l’in­solvenza dei propri clienti in ordine alle fatture con pagamento dilazionato emesse nel corso dei 18 mesi di durata del contratto; – il premio complessivo concordato era variabile, in quanto il premio minimo (stabilito in euro 51.030,00) era soggetto a “conguaglio” periodico sulla base del­l’entità del “fatturato assicurabile”, corrispondente “all’importo totale delle vendite con pagamento dilazionato fatturate ai clienti”, che l’assicurato era tenuto a comunicare all’assicuratore al termine di ciascun periodo di riferimento; – in adempimento di questo obbligo, essa aveva proceduto alla notifica annuale del fatturato alla Sace BT S.p.A. (calcolandolo nella complessiva somma di euro 14.934.544,08), previa detrazione delle fatture relative ai c.d. “clienti declinati” (per l’importo di euro 84.016,31) e, soprattutto, delle fatture con dicitura “Rimessa Diretta”, pagate in contanti al momento dell’emissione (per l’importo di euro 503.736,86), per le quali, mancando la previsione del pagamento dilazionato, non sussisteva il rischio di insolvenza del cliente e che, pertanto, restando il relativo credito al di fuori della copertura assicurativa, non potevano concorrere a formare il fatturato assicurabile, ai fini della determinazione del premio; – il “conguaglio” del premio era stato dunque da essa calcolato in euro 16.175,45 ed era stato versato alla Sace BT S.p.A. a mezzo di bonifico bancario in data 9 febbraio 2012; – nei mesi successivi a questa data (tra il marzo e il luglio 2012), a seguito del mancato pagamento, da parte di taluni clienti, di fatture emesse nel periodo di durata della polizza, aveva chiesto alla società assicuratrice la liquidazione del relativo indennizzo, per l’importo complessivo di euro 220.571,25; – la Sace BT S.p.A. aveva però eccepito l’avvenuta sua decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo, ai sensi dell’art. 9.1. delle condizioni di polizza, in ragione del presunto inesatto adempimento all’obbligo di notifica del fatturato assicurabile, per essere state detratte dal calcolo fatture che avrebbero dovuto esservi ricomprese, con conseguente indebita riduzione del “conguaglio” del premio assicurativo. Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo in diritto la legittimità della detrazione delle fatture con dicitura “Rimessa Diretta” dal [continua..]