PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2006 G.B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata la compagnia Navale Assicurazioni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni (quantificati in euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori) – oggetto di copertura assicurativa (polizza assicurativa Programma Impresa n. 3603053 MMI Assicurazioni S.p.a. poi incorporata dalla Navale) – prodotti da sovraccarico di neve sul suo fabbricato ubicato in (Omissis). Si costituiva la Navale, contestando la pretesa, nell’an e nel quantum, in base alle condizioni generali di polizza. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti [e in particolare domanda di condono, relativa documentazione integrativa e concessione in sanatoria del Comune di (Omissis)], nonché mediante c.t.u. diretta ad accertare la conformità del fabbricato alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Il giudice di primo grado con sentenza n. 169/2015, in accoglimento della domanda, condannava la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno in misura di euro 5.580,43, da rivalutarsi e da diminuirsi della franchigia, oltre alle spese di lite.
2. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello il B. lamentando: l’omessa motivazione in ordine all’istanza di integrazione della c.t.u. e l’errata valutazione delle risultanze; l’erroneità e parzialità delle valutazioni del c.t.u. senza considerazione dei rilievi del c.t.p., escludendo, seppur implicitamente, dall’indennizzo contrattualmente dovuto i danni subiti dal sistema di filtraggio, nonché dalle parti di tamponatura e plafonatura del fabbricato; il mancato esame, da parte del c.t.u., della documentazione e l’omessa attività di indagine; l’indennizzabilità, in base alle condizioni di polizza, dei danni derivati da infiltrazioni conseguenti a sovraccarico di neve. L’appellante concludeva chiedendo, nel merito, stabilirsi il suo diritto all’indennizzo anche per i danni subiti dal sistema di filtraggio e le parti di tamponatura e plafonatura del fabbricato ex art. 1.2.3 delle garanzie speciali in misura di euro 25.000,00 o diversa oltre interessi, spese e svalutazione e, in via istruttoria, un supplemento peritale a ciò finalizzato. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello incidentale la società assicuratrice, chiedendo la declaratoria di inoperatività della polizza ex art. 1.2.3 delle condizioni generali di contratto con conseguente restituzione di quanto corrisposto, anche nell’eventuale ipotesi di ritenuta nullità della sentenza. La Corte territoriale con sentenza n. 1363/2020, in accoglimento dell’appello incidentale, assorbito l’appello principale, rigettava la domanda proposta dal B., che condannava alla rifusione delle spese [continua..]