PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
In relazione al decesso di N.B., avvenuto in territorio austriaco a seguito di incidente stradale, agì in giudizio la vedova A.T., anche in nome e per conto della figlia minore B.B. (concepita ma non ancora nata al momento della morte del padre), per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti del responsabile del sinistro, P.P., della sua compagnia assicuratrice Uniqa Sachversicherung AG e della mandataria Italiana Assicurazioni S.p.A. Il Tribunale di Pordenone pronunciò sentenza n. 664/2015 con cui accolse la domanda e condannò le due società assicuratrici, in solido, al risarcimento dei danni; più precisamente, affermò la giurisdizione del giudice italiano e la legittimazione processuale passiva dell’assicuratrice mandataria, escludendo invece la giurisdizione nei confronti del P.; quanto all’individuazione della legge applicabile, ritenne che i danni (patrimoniali e non) subiti dalle attrici in conseguenza del sinistro si fossero verificati nel luogo in cui le stesse vivevano, ossia in Italia, risultando pertanto applicabile la normativa italiana ai fini della relativa quantificazione; liquidò, quindi, alla T. 323.295,00 euro a titolo di danno parentale e di danno biologico e 219.450,00 euro a titolo di danno patrimoniale; riconobbe, invece, alla B. la somma di 230.000,00 euro per danno non patrimoniale conseguente alla perdita del padre e quella di 184.970,00 euro per danno patrimoniale; liquidò, dunque, il complessivo importo di 964.712,00 euro (di cui 549.742,00 euro per la T. e 414.970,00 euro per la figlia). Pronunciando sul gravame principale della Uniqa Sachversicherung AG e su quello incidentale della Italiana Assicurazioni, la Corte di Appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo il risarcimento complessivo a 196.087,72 euro (di cui 50.653,00 euro in favore della T. e 145.434,72 euro in favore della B.) e condannando la T. (in proprio e nella qualità alla restituzione dei maggiori importi riscossi e risultati non dovuti. Più precisamente, confermata l’affermazione della legittimazione passiva della Italiana Assicurazioni e della sua responsabilità solidale, la Corte ha ritenuto che debba applicarsi la legge austriaca (in quanto il luogo in cui il danno “diretto” si è verificato va individuato nel territorio austriaco) e ha escluso che sia contraria all’ordine pubblico interno l’applicazione di una normativa straniera comportante una liquidazione del danno non patrimoniale in misura anche sensibilmente inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione del diritto nazionale; tanto premesso, ha riconosciuto alla T. un danno non patrimoniale di 40.00,00 euro (di cui 20.000,00 per danno da lutto e 20.000,00 per danno alla sfera psichica) oltre ad un danno patrimoniale di complessivi [continua..]