Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Assicurazioni. Obbligo di salvataggio e fattispecie particolari (di Giorgiomaria Losco, Consigliere Sezione Italiana AIDA)


Nell'ambito della disciplina civilistica sul contratto di assicurazione una serie di disposizioni disciplinano i meccanismi diretti a contenere i danni in ottica di collaborazione tra assicurato ed assicuratore e ciò sia attraverso contributi economici (come la rifusione delle spese di salvataggio), sia attraverso regole comportamentali previste, appunto, dalla legge ed anche, spesso, più specificatamente, dalle condizioni generali di assicurazione, soprattutto in considerazione della diversità di rischi garantibili dal contratto di assicurazione stesso. La presente nota ha lo scopo di rappresentare le possibili situazioni emergenti e le relative soluzioni dottrinali e giurisprudenziali.

Rescue obligation insurance and special cases

Within the civil law on the insurance contract, a series of provisions regulate the mechanisms aimed at containing damages with a view to collaboration between the insured and the insurer and this, bot through economic contributions (such as the reimbursement of rescue costs) and through rules behavioral provisions foresee,, in fact, by the law and also, often, more specifically, by the general insurance conditions, especially in consideration of the diversity of risks that can be guaranteed by the insurance contract itself. This note aims to represent the possible emerging situations and the related doctrinal and jurisprudential solutions.

In tema di contratto di assicurazione con riferimento specifico agli artt. 1914 (Obbligo di salvataggio) e 1915 (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio) c.c., una volta individuato il rischio assicurato, andranno considerati di salvataggio quegli interventi che, inserendosi nel processo causale, potranno essere idonei ad impedire totalmente o parzialmente la produzione o il completamento del danno. L’assicurato, su tale presupposto fattuale, avrà, così, il diritto di ottenere dall’assicuratore il reintegro delle spese a tale scopo effettuate, ovvero dei danni dall’assicurato stesso subiti in occasione del salvataggio stesso: questo diritto, va precisato, è autonomo ed indipendente dal credito indennitario. Tale diritto permane anche quando, aggiungendosi al danno prodotto dal sinistro, comporta il superamento della somma assicurata e permane, altresì, anche se l’attività di salvataggio non si riesce a realizzare, ma ciò, sempre che dette spese (o detti danni) risultino effettuate “non sconsideratamente” e detta attività sia stata conforme ai princìpi della c.d. diligenza del buon padre di famiglia. Fatte queste premesse generali sull’inquadramento normativo del­l’isti­tuto, si può rilevare come il dettato normativo incida, in modo rilevante, sul­l’iter stesso del sinistro e del suo indennizzo; certamente ed indipendentemente dalle opere di salvataggio è, comunque, indubbio l’onere a carico del­l’assicurato di cercare sempre di prevenire ed impedire l’evento dannoso: ciò in forza del dovere di diligenza tra contraenti del rapporto assicurativo come emergente in primis dal principio costituzionale di solidarietà sociale [1], ma soprattutto per i princìpi di buona fede e correttezza che ispirano il nostro diritto delle obbligazioni soprattutto in tema di diritto delle assicurazioni, per il rapporto fiduciario e mutualistico che deve intercorrere tra le parti, stante l’aleatorietà e complessità, anche gestionale, del fenomeno “ rischio” (v. artt. 1175, 1337,1366 e 1375 c.c.) e, in modo più specifico, ex art. 1227 c.c. (per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza) ed art. 1900 c.c. (esclusione dei danni derivanti da dolo o colpa grave dell’assicurato). Da una parte avremo, quindi, il dovere generale dell’assicurato, come regola di buona fede, di far sì che il sinistro non avvenga e quindi che la relativa alea non divenga certezza [2], dall’altra parte, quando il sinistro si è verificato o è sul punto di verificarsi in modo certo ed imminente e la stessa alea venga allora meno: questa diligenza generale si deve trasformare in attività concretamente diretta a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e [continua..]