Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di trasporto di cose per conto terzi (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Le Compagnie di assicurazioni Augusta Assicurazioni S.p.A. e Generali Assicurazioni S.p.A. con atto di citazione notificato a settembre 2002 avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli le società De Georgio Trasporti s.r.l. e UTM s.a.s. di F.M., al fine di ottenere, in surroga dei diritti dell’assicurata Fiat Auto S.p.A., la condanna delle convenute al pagamento dell’importo di euro 108.104,24 (lire 209.319.000) con rivalutazione e interessi, pari a quanto le stesse attrici avevano corrisposto alla Fiat in ragione della polizza assicurativa sulle merci, tenuto conto che la merce, spedita in data 11 febbraio 1998, non era mai giunta ai destinatari finali. Le parti attrici a fondamento della domanda avevano premesso che: – tra Fiat Auto S.p.A. e la T.N.T. Automotive Logistics sussisteva un contratto in base al quale la prima affidava alla seconda la gestione del magazzino e delle consegne degli autoricambi in partenza dal Piemonte e destinati a tutte le regioni italiane; – la T.N.T. si avvaleva nell’adempimento del mandato della società De Georgio Trasporti s.r.l. per effettuare i trasporti per i pezzi di ricambio dalla ditta ILMED di Torino sino ai destinatari finali; – la De Georgio s.r.l., nel caso di specie, per il trasporto di 287 pezzi di ricambio della predetta ditta torinese si era avvalsa della società U.T.M sas di F.M. che, a sua volta, si era avvalsa dell’opera di un tale N.D. della Trans Sud con sede a Grumo Appula (Bari); – un autotrasportatore non identificato della Trans Sud si era recato in data 11 febbraio 1998 presso la ILMED di Torino per trasportarlo sino al deposito della De Georgio a Bari; – la merce non era mai giunta al deposito di De Georgio Trasporti s.r.l. né di conseguenza ai destinatari finali, sicché il rappresentante legale di U.T.M. G.P. aveva denunciato il furto il 16 febbraio 1998; – le compagnie assicuratrici avevano corrisposto il valore della merce perduta appartenente alla Fiat S.p.A., ciascuna per la propria quota, e quindi si erano surrogate nei diritti dell’assicurata. Si costituiva in giudizio la società De Georgio Trasporti s.r.l. eccependo la prescrizione annuale ex artt. 2951 e 1952 c.c. e nel merito, sostenendo di non aver alcuna responsabilità per l’accaduto, avendo avuto incarico del trasporto quale sub vettore alla U.T.M s.a.s. di F.M. che, a sua volta, aveva incaricato altro sub vettore, Trans Sud, e spiegava nei confronti di UTM domanda di manleva in caso di accoglimento della domanda. Si costituiva altresì U.T.M s.a.s. di F.M. che negava le pretese avversarie e asseriva di non aver assunto alcun obbligo con l’altro vettore e proponeva domanda riconvenzionale per danno all’immagine e alla reputazione commerciale quantificati in lire 516.000.640. Si costituiva anche la RAS [continua..]