Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di Terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA C.R. e i figli R. e G. R. agirono ex art. 141 del cod. ass. (d. Lgs. n. 209/2005) per il risarcimento dei danni patiti per il decesso di E.P. (moglie del primo e madre degli altri due), avvenuto a seguito di un incidente stradale verificatosi mentre la stessa si trovava trasportata a bordo dell’autovettura di proprietà di C.R. e condotta dallo stesso, che era sbandata e uscita di strada. Gli attori convennero in giudizio la Milano Assicurazioni S.p.A. (poi UnipolSAI Assicurazioni s.p.a.), che assicurava la responsabilità civile del veicolo del R., chiedendo, in favore del medesimo R., il risarcimento del danno dallo stesso subito iure proprio per la perdita della relazione con la defunta e, altresì, in favore di tutti gli attori, il risarcimento, iure hereditatis, del danno non patrimoniale patito dalla P. Il Tribunale di Milano condannò la società convenuta al risarcimento del danno subito iure proprio da C.R. (liquidandolo in 180.000,00 euro, tenuto conto del concorso di colpa della vittima per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza); rigettò, invece, la domanda di risarcimento del danno richiesto iure hereditatis, rilevando che la morte della P. era sopravvenuta a brevissima distanza di tempo dal sinistro. La UnipolSAI impugnò la sentenza contestando l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. e, a monte, la risarcibilità del danno in favore del conducente responsabile del sinistro. La Corte di Appello ha accolto il gravame rilevando che: il Tribunale aveva «disposto il risarcimento per la perdita del rapporto coniugale in favore del conducente responsabile dell’incidente», senza tener conto che «il conducente è escluso, dall’art. 129, da ogni procedura di risarcimento disciplinata dal codice delle assicurazioni»; «nel caso in esame la responsabilità del conducente C.R. [era] conclamata e risulta[va] pacificamente dai documenti prodotti dalle parti, principalmente dal rapporto della Polizia Giudiziaria, dal quale emerge[va] che il R. [aveva] ammesso di aver perso improvvisamente il controllo dell’autovettura […], andando a sbattere violentemente contro il guard–rail e cagionando così la morte della propria moglie, trasportata sull’auto da lui guidata»; «in secondo luogo», il Tribunale non aveva tenuto conto della natura eccezionale della norma contenuta nell’art. 141 cod. ass. (la cui ratio «è quella di agevolare il terzo trasportato, il quale ha diritto di essere indennizzato dall’assicuratore del vettore, senza dover svolgere dispendiose ricerche per stabilire a quale dei conducenti coinvolti ed in quale misura la responsabilità è addebitabile»), che «non può trovare applicazione nelle ipotesi di sinistri verificatisi senza il [continua..]