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In tema di Assicurazione in generale e danni in generale

a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

MASSIMA(1):

Il patto di deroga all’art. 1906 c.c., che esclude l’indennizzabilità dei danni derivanti da vizio intrinseco della cosa assicurata, non deve necessariamente essere espresso, ma può essere ricavato in via di interpretazione delle restanti clausole contrattuali.

MASSIMA(2):

Nell’assicurazione contro i danni il credito indennitario dell’assicurato, se liquidato convenzionalmente con perizia contrattuale, si trasforma da obbligazione di valore in obbligazione di valuta al momento del deposito della perizia.

MASSIMA(3):

Il patto denominato “appendice di vincolo” – consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l’assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l’indennizzo nelle mani del terzo vincolatario, oppure a non versarlo all’assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario – ha la funzione di garantire un creditore del­l’assicurato al pari della “surrogazione dell’indennità alla cosa” di cui all’art. 2742 c.c. Differisce, però, da quest’ultima sia perché prescinde dall’esistenza di un diritto reale di garanzia del vincolatario sul bene assicurato, sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all’indennizzo direttamente al creditore dell’assicurato, mentre l’art. 2742 c.c. demanda all’assicurato la scelta se impiegare l’indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative in tema di surrogazione dell’indennità alla cosa non sono applicabili all’appendice di vincolo (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto inapplicabile alla clausola di “appendice di vincolo” la disciplina in forza della quale il creditore dell’assicurato non può vantare alcun credito nei confronti del­l’assicuratore, se l’assicurato destina l’indennizzo alla ricostruzione dei beni ipotecati che siano stati distrutti dal sinistro).

BREVE COMMENTO:

MASSIMA(1):  Non si rinvengono precedenti editi negli stessi esatti termini. Il principio per cui il contratto di assicurazione richiede la forma scritta solo ad probationem già in passato aveva indotto la giurisprudenza a ritenere che la prova [continua..]

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