Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di Assicurazione in generale e danni in generale (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. 2. La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (d’ora innanzi, per brevità, “la BNL”), concesse alla società Italgasbeton S.p.A. (che in seguito muterà ragione sociale in Italgasbeton I s.r.I.) un mutuo per la costruzione d’uno stabilimento industriale per la produzione di calcestruzzo. La Italgasbeton stipulò un’assicurazione contro i danni agli impianti derivanti dall’esercizio dell’opificio. Il contratto venne concluso in coassicurazione con tre diverse società assicuratrici: Fondiaria-SAI S.p.A. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSAI S.p.A., e come tale sarà d’ora innanzi indicata), Allianz S.p.A. e Generali Italia S.p.A. Il contratto prevedeva che l’eventuale indennizzo dovuto dai coassicuratori in caso di sinistro fosse vincolato a beneficio della BNL. 3. Il 18 luglio 2007 nello stabilimento della Italgasbeton scoppiò un’autoclave per la produzione del calcestruzzo, che provocò gravi danni e la morte di una persona. La Italgasbeton chiese stragiudizialmente ai tre coassicuratori il pagamento del­l’indennizzo dovuto, a copertura dei suddetti danni. 4. Dopo lo svolgimento di una perizia contrattuale, nel 2008 i tre coassicuratori convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Italgasbeton e la BNL, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che i danni causati dallo scoppio non erano indennizzabili, perché provocati da un evento non compreso tra quelli previsti dalla polizza. A fondamento della domanda di accertamento negativo del proprio obbligo indennitario le società attrici dedussero che il contratto di assicurazione copriva i danni derivati da scoppio causato da “eccesso di pressione” dell’autoclave, mentre nel caso concreto lo scoppio fu causato non da eccesso di pressione, ma da un difetto del meccanismo di chiusura dell’autoclave, a sua volta causato da un vizio progettuale e costruttivo. 4. La società Italgasbeton si costituì e, oltre a contestare l’indennizzabilità del sinistro, formulò domanda riconvenzionale di condanna delle tre società attrici al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto. 5. Anche la BNL si costituì, chiedendo al Tribunale di “condannare le società attrici, qualora venisse accertata l’indennizzabilità del sinistro verificatosi il 18 luglio 2007, a versare alla BNL la somma di euro 7.400.000 oltre interessi”. 6. Con sentenza 3 agosto 2010, n. 18840 il Tribunale di Roma dichiarò che il sinistro era indennizzabile a termini di polizza e condannò gli assicuratori al pagamento dell’indennizzo, quantificato in 6,4 milioni di euro. Il Tribunale, [continua..]