Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Le polizze assicurative connesse ai mutui tra atti di condizionamento da parte del mutuante e teoria del collegamento negoziale (di Francesco Sabiu, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Cagliari)


Il contributo analizza i principali profili strutturali e funzionali delle polizze assicurative abbinate a contratti di finanziamento, che costituiscono una delle principali aree di interferenza tra il mercato assicurativo e quello bancario. L'esame dei comportamenti scorretti riscontrati nel collocamento delle polizze viene condotto in una prospettiva rimediale, anche attraverso la descrizione degli strumenti di tutela operanti nel caso in cui l’acquisto del prodotto assicurativo sia considerato una condizione per l'accesso al credito. L’analisi verte infine sulle differenze tra i caratteri dell'attività di condizionamento esercitata dalle banche e i presupposti del collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e quelli di assicurazione.

Payment Protection Insurance (PPI) between conditioning activity carried out by the lender and the nexus of contracts theory

This paper analyzes the main structural and functional aspects of Payment Protection Insurance (PPI), which represents one of the main areas of interaction between the insurance and banking markets. The examination of improper behaviors in the placement of these insurance agreements is carried out from a remedial perspective, including the description of protective measures in case the purchase of insurance products is considered a condition for accessing credit. The analysis focuses on the differences between the characteristics of conditioning activity carried out by banks and the requirements for the contractual linkage between loans and insurance contracts.

MASSIMA: Sono soggetti alle previsioni di cui al regolamento ISVAP 40/12, art. 1, comma 1, i contratti di assicurazione «connessi» o «condizionati» ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’in­serimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo (1). PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTO 1. Nel 2014 V.F. convenne dinanzi al Tribunale di Venezia la società Arca Vita s.p.a., esponendo che: – F.C. il (Omissis) stipulò con un istituto di credito (Volksbank) un mutuo fondiario, destinato all’acquisto di un immobile; – contestualmente alla stipula del contratto di mutuo F.C. stipulò altresì un’assicurazione sulla vita propria, per il caso di morte, con la società Arca Vita s.p.a.; la stipula dell’assicurazione avvenne per il tramite dell’istituto di credito mutuante; la polizza indicava quale beneficiario, in caso di morte del c.d. portatore di rischio, V.F. ed avrebbe avuto decorrenza dal 2.7.2013; – il (Omissis) F.C. venne a mancare; – l’assicuratore, tuttavia, rifiutò il pagamento dell’indennizzo, eccependo che il contratto prevedeva un periodo di carenza (ovvero un periodo di inoperatività della polizza) di sei mesi dalla decorrenza del contratto (come s’è detto, fissata al 2.7.2013), periodo che nel caso di specie non era ancora trascorso al momento della morte di F.C. (come s’è detto, avvenuta il (Omissis), e dunque otto giorni prima dello scadere del periodo di carenza); – tale eccezione era infondata, dal momento che il periodo di carenza previsto nel contratto non poteva eccedere la durata di 90 giorni, secondo quanto stabilito dal regolamento ISVAP 40/12, art. 1. Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto. 2. Con sentenza 29 febbraio 2016 n. 359 il Tribunale di Venezia accolse la domanda, sul presupposto che nel caso di specie vi era uno “stretto collegamento” tra il contratto di mutuo, il contratto di assicurazione, e che in tale ipotesi il regolamento ISVAP 40/12, art. 1, lett. h, imponeva che il periodo di carenza non eccedesse i 90 giorni. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 3. Con sentenza 3 gennaio 2019 n. 24 la Corte d’appello di Venezia accolse il gravame della società assicuratrice e rigettò la domanda attorea. La Corte d’appello motivò la propria decisione con i seguenti argomenti: – la clausola contrattuale che prevedeva un periodo di carenza andava qualificata come clausola di delimitazione del rischio, e di conseguenza non aveva [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. Le polizze assicurative connesse ai contratti di finanziamento nel sistema delle garanzie del credito - 3. Effetti distorsivi del collocamento dei prodotti assicurativi mediante il canale bancario in una prospettiva rimediale - 4. La sfera di rilevanza del regolamento ISVAP n. 40/2012 e il concetto di obbligatorietà della polizza - 5. Polizze abbinate a mutui e collegamento negoziale - NOTE


1. Il caso

L’ordinanza in epigrafe ha ad oggetto una controversia tra il beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita a copertura del rischio di decesso del mutuatario (sottoscritta contestualmente alla stipula di un contratto di mutuo fondiario) e l’impresa di assicurazione. In seguito al decesso della mutuataria, l’impresa assicurativa rifiutava il pagamento dell’indennizzo al beneficiario della polizza sulla base dell’e­sistenza nel contratto di un periodo di carenza (i.e. un periodo di inattività della polizza) di sei mesi. Sulla questione i giudici di merito sono pervenuti a decisioni contrastanti. In primo grado ha trovato accoglimento il ricorso del beneficiario, il quale lamentava la violazione dell’art. 1, regolamento ISVAP 3 maggio 2012, n. 40, che prescrive, per i contratti di assicurazione sulla vita connessi all’ero­gazione di un mutuo, che il periodo di carenza non possa estendersi oltre novanta giorni dalla sottoscrizione della polizza assicurativa. In accoglimento dell’appello proposto dalla società assicuratrice, tuttavia, il giudice di secondo grado ha reputato che l’art. 1 del regolamento succitato non trovasse applicazione nel caso di specie, dovendosi considerare l’effi­cacia di tale norma circoscritta al caso in cui la banca erogatrice del mutuo pretenda, come condizione del finanziamento, la stipula di una polizza sulla vita. La Corte d’appello, sul punto, ha ritenuto non ravvisabile alcun collegamento diretto o indiretto tra i due contratti, non comparendo neppure il nome del beneficiario della polizza all’interno del contratto. La Corte di Cassazione, tuttavia, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal beneficiario, ha stabilito che i requisiti minimi sanciti dall’art. 1 del regolamento n. 40/2012 trovino applicazione nei riguardi di tutte le polizze la cui stipula sia il frutto di un’attività di condizionamento, intendendosi con tale espressione il contegno con cui il mutuante abbia anche in via di fatto imposto la sottoscrizione dell’assicurazione da parte del cliente come requisito per accedere al finanziamento ovvero abbia limitato la sua libertà di scelta. Tale interpretazione appare fondata, in particolare, sulla ratio su cui poggia l’ulteriore norma – di cui il regolamento dell’Au­torità di vigilanza costituisce attuazione – contenuta [continua ..]


2. Le polizze assicurative connesse ai contratti di finanziamento nel sistema delle garanzie del credito

La peculiarità delle polizze assicurative (sulla vita e contro i danni) abbinate ai mutui [1], all’interno del più ampio fenomeno dell’assicurazione a garanzia del credito [2], consiste nella combinazione di un dato soggettivo con uno oggettivo. Il primo riguarda l’attribuzione della qualità di assicurato al soggetto finanziato [3]. Il secondo attiene all’oggetto della copertura assicurativa, che coincide non col rischio di insolvenza tout court del debitore, ma con quello che un evento riguardante la sua sfera personale o patrimoniale incida negativamente sulla restituzione dell’importo mutuato [4]. Le polizze in questione, incrementando la sicurezza che l’obbligo restitutorio venga adempiuto [5], assolvono una funzione di garanzia del credito [6], che si sovrappone a quella che tipicamente connota lo schema assicurativo prescelto [7]. Si è anche soggiunto in dottrina che la protezione dell’interesse creditorio si esplica, in tal caso, in via indiretta, attraverso la tutela immediata del mutuatario contro il rischio di un evento sfavorevole afferente alla sua sfera giuridica, a differenza di quanto accade nei contratti di assicurazione del credito in senso proprio [8], in cui il creditore si garantisce in modo diretto contro il rischio di mancato pagamento per insolvenza del debitore o per altre cause contrattualmente previste [9]. È consolidata la tesi che nell’abbinamento tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento [10] ravvisa un’ipotesi di collegamento negoziale [11], secondo lo schema del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) [12]. La connessione sarebbe peraltro unilaterale, in virtù del carattere accessorio della polizza rispetto al finanziamento; di guisa che le vicende di quest’ul­timo si ripercuotono sulla prima, mentre non si verifica il contrario [13]. Da un punto di vista pratico il richiamato legame giuridico si manifesta, secondo l’id quod plerumque accidit, nel collocamento del prodotto assicurativo da parte del medesimo istituto bancario o finanziario [14] a cui il cliente si rivolge per la concessione del finanziamento. Sebbene non possa qualificarsi come una funzione di distribuzione o intermediazione assicurativa [15], l’attività in esame costituisce una delle più rilevanti ipotesi di interrelazione tra il [continua ..]


3. Effetti distorsivi del collocamento dei prodotti assicurativi mediante il canale bancario in una prospettiva rimediale

La compenetrazione tra i due comparti, com’è noto, si è talora declinata nell’attuazione di comportamenti impropri sia nella produzione che nella distribuzione delle polizze assicurative [17]. In quest’ultima fase, inerente alla sfera di attività delle banche, si sono ravvisate, soprattutto in passato, molteplici criticità [18]: la commistione delle varie voci di spesa che, sacrificando il valore della trasparenza, determinava notevoli difficoltà di distinguere il corrispettivo economico dovuto per la polizza da oneri di altra natura; la mancanza o l’inadeguatezza della profilatura del cliente; il conflitto di interessi che discendeva dalla possibilità che il mutuante potesse cumulare le qualifiche di intermediario e beneficiario (o vincolatario) della polizza; lo sfruttamento della posizione di forza contrattuale attraverso la prassi di subordinare la concessione del credito alla stipula di una polizza formalmente non obbligatoria [19]; la previsione di costi eccessivi e l’utilizzo di tecniche di incanalamento dei clienti, persuasi dalla previsione di una copertura assicurativa, verso forme di indebitamento eccessive [20]. L’emersione di una diffusa consapevolezza [21] riguardo a siffatte distorsioni del mercato finanziario [22] ha favorito l’adozione di rimedi rivenienti da fonti normative di diversa natura: atti aventi forza di legge, regolamenti e norme di soft law [23]. Tra gli interventi normativi in parola merita un cenno, per la sua portata generale, il divieto [24] per la banca di assumere contestualmente il ruolo di intermediario e di beneficiario (o vincolatario) della polizza. La previsione – che si innesta nel quadro regolatorio del fenomeno, a spettro esteso, della «Bancassicurazione» [25] – tende a scongiurare il conflitto di interessi [26] in cui verserebbe l’istituto finanziario che nell’ambito della polizza cumulasse: da una parte, la qualifica di percettore delle provvigioni; dall’altra, la veste di soggetto avente diritto al pagamento dell’indennizzo ovvero di destinatario dell’eventuale clausola di vincolo [27]. La previsione di tale incompatibilità soggettiva, peraltro, rafforza gli strumenti di contrasto alla prassi, invalsa nell’operatività degli intermediari finanziari, di subordinare la concessione di un finanziamento [continua ..]


4. La sfera di rilevanza del regolamento ISVAP n. 40/2012 e il concetto di obbligatorietà della polizza

Per individuare il perimetro di operatività del regolamento e, di conseguenza, delle limitazioni alla possibilità di pattuire un periodo di carenza, occorre preliminarmente precisare la nozione di contratto di assicurazione sulla vita di cui all’art. 28, comma 1, d.l. n. 1/2012, su cui si incentra la disciplina dettata dall’autorità. La norma richiede, in particolare, che tale negozio sia il frutto di un’attività «condizionamento»: di qui il dubbio se la fattispecie negoziale in esame possa ritenersi integrata soltanto a fronte di polizze obbligatorie ovvero anche nei casi di copertura facoltativa del rischio [36]. La ricerca di una risposta all’interrogativo postula, a sua volta, che sia dapprima chiarita la reale portata dei concetti di obbligatorietà e facoltatività della polizza abbinata al finanziamento. Non vi è dubbio che l’obbligatorietà sussista laddove l’assicurazione sia considerata alla stregua di condicio sine qua non del finanziamento, per volontà del legislatore [37] ovvero delle parti [38]. Non è altrettanto pacifico, però, se tale carattere si configuri soltanto nel caso in cui il rilascio del credito sia subordinato, mediante apposita clausola, alla conclusione del negozio assicurativo oppure anche nell’ipotesi di assenza di una simile pattuizione, quando il mutuante abbia in via di fatto considerato la polizza alla stregua di presupposto per l’accesso al finanziamento. In presenza di quest’ultima circostanza, a ben vedere, la polizza – sebbene facoltativa da un punto di vista formale – risulta obbligatoria sotto il profilo sostanziale [39], con il corollario che nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione la disciplina a tutela del mutuatario. La regolamentazione in materia di contrattazione asimmetrica, in quanto ispirata alla protezione in concreto della parte debole, risponde del resto all’esigenza di approntare rimedi tesi a contrastare, tra l’altro, quelle pratiche scorrette che – esplicandosi sul piano del mero comportamento del professionista – non lasciano traccia sul regolamento negoziale [40]. Con diversa sfumatura terminologica si è anche rilevato chela nozione di obbligatorietà non coinciderebbe con quella di condizionamento [41], posto che quest’ultima comprende, oltre alle situazioni in cui [continua ..]


5. Polizze abbinate a mutui e collegamento negoziale

L’ordinanza in commento può costituire l’occasione per affrontare un’ul­teriore questione, riguardante l’eventuale possibilità di considerare integrato il «condizionamento» ex art. 28 d.l. «liberalizzazioni», oltre che in presenza di un’imposizione di fatto, anche a fronte di qualsivoglia ipotesi di «collegamento negoziale» tra il negozio assicurativo e quello finanziario [45]. Con quest’ultima espressione, com’è noto, si suole designare una categoria dogmatica [46]connotata da una certa complessità ed eterogeneità [47]. Al suo interno si è infatti distinto: in base alla fonte da cui promana, tra collegamento necessario [48], volontario [49] e occasionale [50]; a seconda della direzione univoca o biunivoca di tale interrelazione, tra collegamento unilaterale e bilaterale [51]; tra collegamento genetico e funzionale, in virtù del manifestarsi del legame soltanto nel momento iniziale ovvero anche sul piano del sinallagma [52]. Non essendo questa la sede più adatta per soffermarsi sulle molteplici sfumature e aree di rilevanza della categoria concettuale in questione, ci si può limitare, ai fini della presente indagine, a un breve cenno a una delle sue principali manifestazioni: il collegamento volontario e funzionale, nel cui novero è stata precipuamente ricondotto l’abbinamento delle polizze ai mutui [53]. Due sono gli elementi che secondo l’orientamento tradizionale ne costituiscono il fondamento strutturale: uno, di natura oggettiva, consiste nel nesso di natura teleologica tra una pluralità di negozi; l’altro, di natura soggettiva, è integrato dall’intenzione di coordinare i diversi atti di autonomia privata verso il perseguimento di un risultato economico unitario [54]. L’eventuale coincidenza tra le nozioni di collegamento, da una parte, e di condizionamento, dall’altra, lungi dal possedere un mero rilievo teorico, avrebbe notevoli implicazioni sul piano probatorio, dato che al mutuatario sarebbe sufficiente dimostrare l’esistenza del nesso teleologico e/o funzionale per ottenere la declaratoria di nullità del contratto assicurativo stipulato in violazione dei requisiti minimi sanciti dal regolamento [55]. Un primo segnale in tal senso promana da un dato testuale, atteso che la [continua ..]


NOTE