MASSIMA(1):
Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell’art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti.
(Sentenza impugnata: Trib. Nocera Inferiore 27 maggio 2019)
Cass., Sez. III, ord. 29 aprile 2022, n. 13501– Pres. Spirito, Est. Pellecchia – M. (avv. Bruno) c. A. (avv. Incannò).
(1) Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI, ord. 17 luglio 2019, n. 19121, in Arch. circolaz., 2019, 822.
MASSIMA(2):
Per i contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta “ad probationem” e non “ad substantiam”, con la conseguenza che alla relativa carenza è possibile ovviare con un atto successivo.
(Sentenza impugnata: App. Milano 3 dicembre 2018)
Cass., Sez. III, 6 giugno 2022, n. 18118 – Pres. Spirito, Est. Cirillo – M. (avv. Del Grosso) c. S. (avv. Gemma).
(2) Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 1992, n. 6147, in Giur. it., 1993, I, 1, 821.
MASSIMA(3):
Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest’ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l’assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario.
(Sentenza impugnata: App. Lecce 8 aprile 2019)
Cass., Sez. VI-3, 15 giugno 2022, n. 19278 – Pres. Amendola, Est. Cirillo – T. (avv. Bagno) c. U. (avv. Adragna).
(3) Non constano precedenti negli stessi termini. Il principio di cui alla massima costituisce tuttavia una diretta applicazione dell’art. 1203, n. 3, c.c., non essendovi dubbio che il vettore abbia interesse a soddisfare il credito del mittente, e che così facendo libera dalla sua obbligazione verso il mittente l’assicuratore di quest’ultimo.
MASSIMA(4):
L’assicuratore della r.c.a. non appena ricevuta la richiesta di risarcimento ha il dovere di attivarsi per accertare, con l’ordinaria diligenza, se vi siano altri danneggiati e se il massimale possa presumibilmente essere capiente per tutti; ed in caso di presumibile incapienza ha l’onere di ridurre proporzionalmente l’importo dovuto al danneggiato o effettuare il c.d. deposito liberatorio. Ove ciò non faccia, l’assicuratore tiene una condotta inadempiente nei confronti dell’assicurato, verso il quale potrà essere chiamato a rispondere per mala gestio, in caso di [continua..]