Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (di  cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA(1): L’azione accordata dall’art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209/2005 all’impresa designata per il “recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", benché definita “di regresso”, ha natura autonoma e speciale e non costituisce né un regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., né una surrogazione ex art. 1916 c.c. Ne consegue che nel caso di sinistro causato da veicolo non assicurato l’impresa designata ha diritto di recuperare l’intero importo pagato alla vittima sia dal proprietario, sia dal conducente, e ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l’intero anche nell’eventualità che uno degli altri sia insolvente. MASSIMA(2): La competenza a conoscere dell’azione recuperatoria accordata all’impresa designata dall’art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209/2005 non spetta ratione materiae al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell’art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile. MASSIMA(3): L’azione recuperatoria accordata all’impresa designata dall’art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209/2005 è soggetta al termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del pagamento effettuato al danneggiato. BREVE COMMENTO: MASSIMA (1-3). La Sezioni Unite con l’importante sentenza qui in rassegna hanno posto fine ad un tormentato dibattito, risalente e complesso, circa la natura dell’azione recuperatoria accordata dall’art. 291 cod. ass. all’impresa designata che abbia indennizzato la vittima d’un sinistro causato da veicolo non assicurato. Punto di contrasto era lo stabilire se l’azione che l’impresa designata può esercitare nei confronti del responsabile, al fine di recuperare la somma versata al danneggiato, sia davvero un “regresso”, come la qualifica la legge. Se lo fosse, ad essa si applicherebbe l’art. 1299 c.c., e di conseguenza se più sono i corresponsabili del sinistro l’impresa designata non potrebbe invocare la rifusione dell’intero da ciascuno di essi in via solidale, ma potrebbe pretendere da ogni corresponsabile solo la quota di danno su di lui gravante. Le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa a tale quesito, sulla base d’una motivazione assai semplice: il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un istituto avente scopo solidaristico; contrasterebbe con tale finalità interpretare la legge in modo tale da rendere meno agevole per l’im­presa designata il recupero delle somme versate. Ed infatti – è il presupposto implicito, ma evidente, della decisione – quanto meno l’impresa designata riuscirà a recuperare dal responsabile le somme [continua..]