Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione marittima (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA: In tema di assicurazione marittima di merci, ai sensi degli artt. 540, lett. a), e 541, lett. c), c.n., affinché possa ritenersi legittimo l’abbandono delle merci all’assi­curatore, è necessario che chi lo invochi dimostri oltre alla perdita della nave su cui le merci sono caricate, l’assoluta innavigabilità della nave e la sua non riparabilità, nel caso in cui manchino sul posto i mezzi necessari per la riparazione e non sia possibile procurarli facendone richiesta altrove. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’innavigabilità della nave, essendo stata accertata la riparabilità tramite sostituzione dell’albero motore, senza che fosse stata dedotta l’impossibilità di reperirlo nel porto dove la nave era rimorchiata o di farlo ivi pervenire). BREVE COMMENTO: Non constano precedenti in termini. Secondo Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 1975, n. 428, in questa Rivista, 1975, II, 2, 142, con nota di G. Ferrarini, Perdita del viaggio e abbandono all’assicuratore nell’assicurazione marittima delle merci, ai fini della legittimità dell’abbandono delle merci all’assicuratore, nel caso previsto dall’art. 541, lett. c), cod. nav., l’innavigabilità della nave va intesa come condizione negativa incidente sulla struttura obiettiva della nave stessa, e non come mero difetto di taluna delle condizioni richieste perché la nave sia navigabile a tenore dell’art 164 cod. nav. La stessa sentenza ha altresì stabilito che l’abban­dono all’assicuratore è una facoltà eccezionale dell’assicurato, che in quanto tale può essere esercitata solo alle condizioni che per legge e per contratto la giustificano, le quali vanno accertate senza possibilità di estensione o di analogia. Secondo Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 1968, n. 2254, in Foro it., 1968, I, 2772, l’istituto dell’abbandono, quale istituto peculiare delle assicurazioni marittime, ha per finalità quella di una sollecita liquidazione del rapporto assicurativo, mediante da un lato la corresponsione allo assicurato dell’indennizzo per l’avveramento del rischio assicurato e, dall’altro, il trasferimento, in capo all’assicuratore non solo delle cose in rischio per esso assicuratore al momento del sinistro, ma anche di tutti i diritti, che, relativamente alle predette cose, spettano all’assicuratore verso i terzi, nonché delle eventuali correlative obbligazioni a favore dei predetti terzi. Può essere utile ricordare che, secondo Cass. civ., sez. I, 28 luglio 1977, n. 3372, in questa Rivista, 1978, II, 2, 151, in caso di perdita totale della nave, una volta chiesto l’indennizzo per l’abbandono della nave ex art. 540 cod. nav., è possibile domandare in corso di causa [continua..]