MASSIMA(1):
L’eccezione di tardivo pagamento del premio, con conseguente inoperatività della polizza, è una eccezione rilevabile d’ufficio .
MASSIMA(2):
Se il sinistro si verifica dopo la scadenza del termine di cui all’art. 1901 c.c., con conseguente sospensione degli effetti del contratto, l’accettazione del tardivo pagamento del premio da parte dell’assicuratore non comporta di per sé la rinuncia ad eccepire l’inoperatività del contratto (2).
BREVE COMMENTO:
MASSIMA(1):Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 494, in questa Rivista, 2007, II, 2, 200.
MASSIMA(2):Il medesimo principio era stato affermato già Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 3 dicembre 2021, n. 38216, in questa Rivista, 2022, 179. È significativo tuttavia notare che, pur pervenendo al medesimo approdo (l’accettazione tardiva e senza riserve del premio non comporta la rinuncia all’eccezione di inoperatività della polizza) la sentenza qui in rassegna e l’ordinanza appena ricordata seguono percorsi argomentativi differenti. La sentenza qui in rassegna fa leva sulla irrilevanza giuridica d’un silenzio non circostanziato; la ordinanza 38216/21, cit., invece, fa leva (anche) sulla incompatibilità con la causa del contratto di assicurativo della pretesa facoltà dell’assicuratore di accordare una tutela retroattiva all’assicurato.
(Rigetta, App. Napoli 3 aprile 2019, n. 1882)
Cass. civ., Sez. III, sentenza 10 febbraio 2022, n. 4357 – pres. Vivaldi – est. Scoditti – PM De Renzis (conf.) – Prata (avv. Picciocchi) c. Unipolsai s.p.a. (non cost.).