Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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From “green” to “blue”: l'assicurazione tra sostenibilità e regole del mercato (di Diana Cerini, Professoressa ordinaria di Diritto Privato Comparato presso l’Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza- School of Law, Direttrice scientifica CELIS (Centre for Law, Innovation and Sustainability UniBicocca))


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Lo scritto considera la posizione delle imprese di assicurazione, nella loro duplice veste di investitori istituzionali e di risk takers, nell’ambito della transizione ecologica promossa dal Green Deal europeo. Particolare attenzione è rivolta all’emersione della green insurance ed al successivo passaggio alla blue insurance, che si occupa del tema della tutela delle acque. Sono, inoltre, considerate le varie fasi che hanno condotto all’assicurazione sostenibile, a partire dal momento di autoregolazione sino agli sviluppi di eteroregolazione più recenti.

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From “green” to “blue”: insurance among sustainability and market rules

The paper considers the position of insurance companies, in their dual role as institutional investors and risk takers, in the context of the ecological transition promoted by the EU Green Deal. Particular attention is paid to the emergence of green insurance and the subsequent transition to so-called blue insurance, which deals with the issue of water protection. The various stages leading to sustainable insurance solutions are also considered, from the moment of self-regulation to the most recent developments of hetero-regulation.

Keywords: linked policies, capitalization contract, insurance investment product.

SOMMARIO:

1. L’Europa al passo con la transizione ecologica: sostenibilità ed impatto sul mondo finanziario - 2. Il percorso dall’auto-regolazione all’etero-regolazione. Il primo step: i codici aziendali - 3. Il secondo step: soft rules a livello internazionale: l’esempio dei Principles of Sustainable Insurance (PSI) - 4. Il terzo step e l’etero-regolazione: hard law e normative UE - 5. Gli esempi di Green insurance, blue insurance e prodotti ad alto contenuto sociale - 5.2. Blue insurance - 5.3. I prodotti ad alto contenuto sociale (High social value products) - 6. Le principali aree di etero-regolazione nel settore finanziario: gli standard tecnici sulla tassonomia verde - 6.1. Una nuova direttiva sull’informativa societaria non finanziaria - 6.2. Le nuove norme in tema di governance d’impresa e di prodotto (POG) - 6.3. La nuova declinazione dei doveri di informativa e fiduciari verso l’utenza in chiave di sostenibilità - NOTE


1. L’Europa al passo con la transizione ecologica: sostenibilità ed impatto sul mondo finanziario

Il mondo assicurativo ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica e nel sostegno allo sviluppo sostenibile. Le imprese assicurative sono, infatti, coinvolte sia come investitori istituzionali nella scena nazionale e globale, sia in ragione della loro veste di risk takers, nell’ambito delle attività tipiche di assunzione e gestione dei rischi, ivi compresi quelli a dimensione catastrofale legati al cambiamento climatico. Ciò è testimoniato dal fatto che già da decenni si parla di green insurance [1], per arrivare negli anni più recenti a quella ormai nota come blue insurance, con un chiaro riferimento al focus delle coperture connesse alla tutela delle acque [2]. Se l’attività delle compagnie si è rivolta sino ad oggi prevalentemente al fattore “E” (Environment) dell’acronimo ESG utilizzato in ambito di misurazione della sostenibilità, è cresciuto via via il peso di soluzioni etiche, oltre che di green governance (“G” factor), nelle politiche interne; parimenti si assiste ad un’attenzione sempre maggiore per la componente “S” (social) che completa l’idea di sostenibilità in ottica pantografica, grazie all’offerta di prodotti assicurativi a c.d. alto contenuto sociale [3]. Così intesa, l’assicurazione sostenibile, quale segmento della più ampia finanza sostenibile, ha avuto modo di svilupparsi innanzitutto grazie a formule di autoregolazione, mediante processi decisionali e di governo interni alle imprese ovvero frutto di azioni di coordinamento spontaneo a livello sovrannazionale [4].  Molte delle soluzioni così assunte sono state, successivamente, incanalate nel percorso normativo (e come tale vincolante) voluto dall’Unione Europea. Il ruolo essenziale delle assicurazioni per realizzare la transizione ecologica e per sostenere modelli di sostenibilità ambientale, di governance e sociale è, infatti, apparso ben chiaro al legislatore unionale che da tempo guarda al mondo finanziario come partner nella realizzazione di obbiettivi ultraprivatistici. Lo si era capito in modo assai chiaro a partire da quando interventi sporadici e di dettaglio sono stati sostituiti da atti di indirizzo a vocazione ampia, come avvenuto quantomeno già con il “Piano d’Azione per Finanziare la crescita sostenibile” – doc. COM [continua ..]


2. Il percorso dall’auto-regolazione all’etero-regolazione. Il primo step: i codici aziendali

Come più sopra indicato, i recenti interventi adottati in sede europea dianzi richiamati, volti ad agevolare la transizione ecologica attraverso la leva degli investimenti, si collocano in linea di continuità con un percorso intrapreso già da alcuni decenni dal settore assicurativo, che ebbe da subito un ruolo chiave nella diffusione della finanza etica e, successivamente, sostenibile, con una particolare attenzione per l’impatto sulle generazioni future[18]. Giova a questo proposito ricordare, in tutta brevità, come le prime riflessioni in ottica di sostenibilità possono ricondursi all’interno del dibattito avviato negli USA sin dalla metà degli anni Settanta del XX Secolo in relazione alla responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsibility) [19]: essa propose, tra le varie formule applicative che ne sono poi seguite, di prendere in considerazione la dimensione sostenibile delle attività economiche e degli investimenti partendo dal riassetto degli elementi della c.d. triple bottom line o triple P: People, Planet, Profit. Proprio in tale contesto si giunse ad enucleare, sul finire degli Anni Novanta, l’acronimo “ESG” (Environment, Social and Governance), divenuto in breve tempo arcinoto ed utilizzato dal mercato in un’ottica di più ampio respiro per individuare i principali scenari nei quali azioni ed investimenti sostenibili si declinano, ossia non solo con riferimento all’attenzione per l’ambiente (“E”), ma anche per l’elemento antropologico e la popolazione autoctona dei siti di insediamento di attività produttive e servizi (“S”), passando attraverso la stessa gestione delle imprese (“G”). In questo contesto, la dimensione etica degli investimenti, trasversale alla misurazione degli ESG factors, è stata utilizzata per valutare se e come la creazione di valore economico potesse o meno andare a scapito del bene comune. Del resto, l’incedere della finanza etica ha ridisegnato in modo inesorabile molte delle priorità del mercato degli investimenti e delle decisioni su dove collocare le attività finanziarie: se il rendimento finanziario puro, storicamente considerato predominante, resta al centro delle scelte degli operatori economici, considerazioni di policy più attente all’impatto sull’am­biente ed al contesto sociale [continua ..]


3. Il secondo step: soft rules a livello internazionale: l’esempio dei Principles of Sustainable Insurance (PSI)

Le prassi virtuose adottate a livello aziendale e le soluzioni proposte al mercato idonee a coprire i rischi di un mondo più attento al tema del cambiamento climatico sono state motore per rafforzare progetti di più ampio respiro su scala internazionale, pur sempre improntati alla autoregolazione. Senza pretesa di esaustività, si ricorderà come nell’ambito delle attività della Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) fu definito un modello di Global Reporting Initiative (GRI), ritenendo fondamentale sviluppare un quadro di riferimento per la reportistica e l’informativa sull’impatto dei comportamenti ambientali delle imprese [23]. L’adozione di successive linee guida applicabili in via settoriale sin dai primi anni 2000 [24], portò, poi, verso standard di rendicontazione della sostenibilità tradotti, con gli opportuni interventi del regolatore, in norme vincolanti ad opera della più recente tassonomia UE. Una seconda tappa cruciale può considerarsi l’adozione dei diciassette principi contenuti nei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (2015), che furono anticipati, proprio con riferimento al mondo finanziario, dai Principles of Sustainable Finance, prima, e dai Principles of Sustainable Insurance (“PSI”), poi, sempre sotto l’egida dell’ONU (2012) [25]. In tempi più recenti, nel gennaio 2016, l’UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), ha adottato i Principles for Responsible Investment (PRI) e la Generation Foundation ha, a sua volta, lanciato un progetto triennale per porre fine al dibattito sul fatto che il dovere fiduciario sia un legittimo ostacolo all’integrazione delle questioni ambientali, sociali e di governance nella pratica e nel processo decisionale degli investimenti, indicando come al contrario sia proprio l’incontro con la rinnovata sensibilità sociale per i temi green ed etici a spingere per l’adozione di norme più rigorose in chiave di sustainable investments, come ben descritto anche nell’ul­teriore rapporto “Fiduciary Duty in the 21st Century”(2019) edito da PRI, UNEP FI, UNEP Inquiry e UN Global Compact [26]. Va, infine, segnalata l’attenzione per il ruolo della finanza rispetto alla vita delle persone e delle attività legate alle acque, come dimostra l’adozione dei [continua ..]


4. Il terzo step e l’etero-regolazione: hard law e normative UE

L’etero-regolazione è stata realizzata prevalentemente con azioni a livello europeo attraverso la scelta dello strumento normativo regolamentare, ritenuto necessario per garantire uniformità, anche e soprattutto in relazione alle numerose variabili tecniche coinvolte. Si deve, infatti, al Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa non finanziaria sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR” – acronimo per Sustainable Finance Disclosure Regulation) e al Regolamento 2020/852 la messa in atto di un sistema orientato all’adozione di soluzioni uniformi nell’UE. Innanzitutto, il Regolamento UE 2019/2088 ha richiesto agli operatori ed ai consulenti finanziari di comunicare come tengono in considerazione rischi ed impatti ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Regolamento ha previsto, inoltre, specifici requisiti di disclosure per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e per i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, ponendo così le basi per la disciplina più recente. In questo percorso hanno avuto un ruolo chiave le azioni delle autorità di settore che per prime hanno contribuito a delineare lo scheletro delle future regole di hard law contenute nei regolamenti UE: nell’aprile 2019, la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) pubblicava il parere tecnico su “Integration of sustainability risks and factors in the delegated acts under Solvency II and IDD”, sottolineando l’importanza specifica, per il mondo assicurativo, dei medesimi temi che sono stati poi portati al centro della Comunicazione UE doc. COM 2021/188 final [31] (ossia ancora una volta l’in­formativa societaria non finanziaria, le informazioni ai clienti e l’obbligo di valutazione dei rischi di sostenibilità nella governance aziendale). Le European Supervisory Authorities (ESAs) hanno a loro volta predisposto i Regulatory Technical Standards (RTS) applicativi della SFDR. Negli RTS erano già contenute indicazioni dettagliate su come effettuare la disclosure rispetto a: impatti negativi sui temi di sostenibilità sulla base di specifici indicatori; caratteristiche dei prodotti; allineamento alla tassonomia dei prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale. Si [continua ..]


5. Gli esempi di Green insurance, blue insurance e prodotti ad alto contenuto sociale

5.1. Green insurance Per mettere in risalto l’importanza assegnata, in tale prospettiva, alla componente etica più marcatamente correlata all’attenzione per la sostenibilità si iniziò a parlare ben presto di green insurance con un impatto cruciale per la valorizzazione del capitale reputazionale delle imprese. La locuzione green insurance, inizialmente limitata solo alle coperture r.c.a. per veicoli a ridotto impatto ambientale, è venuta così ad indicare sia l’offerta di coperture adatte alla transizione ecologica ed a valorizzare e promuovere comportamenti ecosostenibili, sia l’adozione di prassi aziendali ed organizzative interne – delle stesse compagnie più attente alla sostenibilità [32]. Rispetto al primo scenario, ossia l’offerta di coperture idonee a fronteggiare e “accompagnare” la transizione ecologica, si deve ricordare come gli assicuratori possano ed abbiano un interesse ad intervenire [33], tanto in caso di cambiamenti dipendenti dal ciclo naturale sia in relazione a cambiamenti e conseguenti eventi (anche catastrofali) che abbiano una più marcata un’an­tropogenesi. L’incidenza dell’assicurazione è sempre maggiore, come dimostra la diffusione di coperture in tema di danno ambientale e c.d. anti-pollution products, come le polizze di responsabilità civile per l’inqui­na­mento che coprono il rimborso delle spese per misure di emergenza o temporanee per prevenire o limitare i danni risarcibili. In questo settore si sono diffuse anche soluzioni assicurative realizzate con tecniche innovative, quali le polizze parametriche. Occorre altresì considerare che le imprese di assicurazione sono altamente sensibili alle ripercussioni che i cambiamenti climatici hanno sulle coperture pertinenti ai rami vita o non vita: si pensi, ad esempio, all’aumento del rischio di catastrofi naturali, oggetto sempre più spesso di coperture assicurative ad hoc, ed all’impatto negativo sulle coperture per i danni ai beni che tali eventi hanno. In secondo luogo, le imprese di assicurazione hanno via via assunto un ruolo chiave attraverso la leva esercitabile sulle coperture assicurative mediante: (a) l’adozione di misure difensive e incentivi negativi (riduzione o esclusione di garanzie e limitazioni all’indennizzo) a fronte di comportamenti degli assicurati non in linea [continua ..]


5.2. Blue insurance

L’attenzione del mondo assicurativo per i temi della sostenibilità ha portato ad enucleare, dopo (o meglio a fianco) della green insurance, un nuovo fronte di azione noto come blue insurance. Essa si rivolge con particolare attenzione alla tutela delle acque, delle forme di vita e delle attività ad esse connesse. La storia della blue insurance sembra scriversi, anche in questo caso, innanzitutto attraverso proposte ed azioni condotte a livello spontaneo (ad opera di singole imprese e, poi, su scala associativa), per arrivare – passando attraverso vari steps intermedi che non si possono qui puntualmente ripercorrere - al recente Libro Bianco della Commissione Europea che sembra porre al centro di futuri interventi normativi in chiave di sostenibilità proprio l’economia blu (Comunicazione della Commissione, doc. COM 2021/240 final)[36]. Si ricorderà, a questo proposito, come la locuzione blue economy indichi un modello di economia che valorizza, rispettandole, le acque del Pianeta quale risorsa non solo naturale ma anche finanziaria ed economica [37]. Si tratta, dunque, di uno snodo della green economy, con un particolare focus rivolto ai grandi bacini acquatici (mari ed oceani) così come alle risorse idriche fluviali, lacustri ed alle riserve d’acqua nel loro complesso. La blue economy, inoltre, pone in luce le attività di tutti coloro che lavorano direttamente nel settore (ad esempio nell’ambito di pesca, trasporti, turismo) ovvero che vivono a stretto contatto delle coste marittime e dei corsi d’acqua. A fronte della banale quanto cruciale constatazione che l’acqua è spesso posta in pericolo da comportamenti umani poco rispettosi dell’ambiente, gli operatori economici hanno iniziato a dedicare maggiore attenzione al fatto che tutte le acque rappresentino una componente essenziale non solo per la vita e la sopravvivenza dell’uomo, ma anche per l’economia globale. Le grandi acque in particolare – mari e oceani – forniscono cibo ed energia e permettono un trasporto efficiente che sostiene le complesse catene di fornitura globali. Come è stato chiarito da recenti ricerche, una serie multipla di sfide sono poste alla sopravvivenza in buone condizioni di oceani ed acque. I rischi dipendono tanto da processi legati al riscaldamento globale, all’acidificazione ed alla riduzione di ossigeno, così da altre minacce [continua ..]


5.3. I prodotti ad alto contenuto sociale (High social value products)

L’attività assicurativa si è sempre legata a situazioni e fasi della vita delle persone particolarmente critiche, attraverso l’offerta di prestazioni volte a garantire i soggetti assicurati ed i loro familiari nei momenti di particolare difficoltà economica ovvero organizzativa (si pensi alle coperture tipiche per il caso morte, invalidità o altri danni alla persona, ma anche al settore delle assicurazioni non vita contro eventi pregiudizievoli). Una crescente attenzione è stata poi rivolta, nelle dinamiche di creazione ed offerta dei prodotti, a segmenti della popolazione più fragili [48]. Tale processo di innalzamento del livello di “moralizzazione” del settore è ovviamente da ricondursi in buona parte alla diffusione della finanza etica, già più sopra ampiamente discussa, la quale porta al suo interno anche l’esigenza di innalzare il capitale reputazionale delle imprese; insostituibile appare il ruolo del regolatore tanto a livello europeo quanto nazionale, oltre alle azioni delle autorità di vigilanza particolarmente attente alla tutela dei diritti dell’utenza, specialmente dei soggetti ritenuti più fragili. In tempi più recenti, occorre sottolineare un ulteriore sviluppo che, legandosi in particolare alla componente “S” dei fattori ESG, ha portato gli assicuratori a proporre coperture a c.d. significant social value. Con tale locuzione si indicano: (a) innanzitutto i prodotti assicurativi che rispondono alle esigenze di copertura di specifici segmenti di clientela penalizzati dal mercato, o che vanno a coprire situazioni di particolare delicatezza, ad esempio in relazione a soggetti fragili e vulnerabili. Tale offerta assicurativa, pur non potendo certamente ricondursi al no profit, non ha necessariamente una corrispondenza “meccanica” con le regole di efficienza del mercato, più prone ad escludere determinati soggetti ritenuti ad alto rischio anche sulla base di considerazioni di carattere attuariale che inglobano al loro interno, oltre che valori dipendente dall’analisi di rischio, il fine di massimizzazione del profitto quale elemento di calcolo del premio assicurativo. Ad esempio, alcune compagnie offrono sempre più spesso prodotti rivolti a giovani, anziani, soggetti con disabilità, migranti, che per vari motivi escono dalla fascia di rischio medio-basso alla quale si [continua ..]


6. Le principali aree di etero-regolazione nel settore finanziario: gli standard tecnici sulla tassonomia verde

La Comunicazione 2021/188 annuncia – pur rinviandone la concreta realizzazione a futuri atti normativi – l’adozione di atti delegati contenenti standard tecnici uniformi per individuare in concreto le attività e gli investimenti sostenibili. Ciò appare quanto mai necessario poiché, in mancanza, si avrebbero (anche) effetti distorsivi della concorrenza, lasciando il fine di realizzare un mercato UE verde e competitivo parzialmente irrealizzato. Raggiunto l’accordo politico sul testo, un primo atto delegato contenente gli standard tecnici avrebbe dovuto essere adottato già alla fine di maggio. Il testo ancora in discussione diffuso il 4 giugno 2021 [51] palesa la fissazione di criteri che consentano di determinare a quali condizioni si possa dire che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Tale informativa sarà, poi, oggetto della trasparenza al mercato ed agli investitori. Il quadro che ne emerge non è comunque semplice né lineare anche a causa di una parziale sovrapposizione di discipline e di una nomenclatura, quale quella che definisce gli stessi prodotti finanziari, diversa da quella utilizzata in altri provvedimenti UE. Si rammenterà, infatti, che le istituzioni comunitarie, a ridosso della Comunicazione 2018/97 “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile”, erano intervenute innanzitutto con il Regolamento UE 2019/2088 relativo alla informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR” dalla versione inglese Sustainable Financial Disclosure Regulation). Tale regolamento – entrato in vigore il 10 marzo 2021, ad eccezione delle informazioni da includere nelle relazioni periodiche, in vigore dal 1° gennaio 2022, e degli obblighi informativi sul prodotto, da implementarsi entro il 30 dicembre 2022 proprio a fronte della necessità di ulteriori atti integrativi – all’art. 1 postula l’armonizzazione delle norme sulla trasparenza in materia di sostenibilità per i partecipanti ai mercati finanziari ed i consulenti, ossia SIM, banche, SGR, imprese di assicurazioni per l’offerta di IBIPs ed enti e gestori pensionistici, così come dei professionisti che offrono consulenza per i prodotti di [continua ..]


6.1. Una nuova direttiva sull’informativa societaria non finanziaria

La Comunicazione preannuncia l’adozione di nuove regole sull’informa­tiva in materia di sostenibilità delle imprese, a completamento del Regolamento UE 2019/2088, in particolare nella parte in cui prevede gli obblighi di informativa al mercato, e del Regolamento UE 2020/852 che all’art. 8 richiede alle imprese di comunicare indicatori specifici relativi alla misura in cui le loro attività sono sostenibili ai sensi della tassonomia UE già richiamata più sopra. Pur tenendo conto del principio di proporzionalità già richiamato, saranno armonizzate le comunicazioni delle informazioni sulla sostenibilità per la maggiorparte delle imprese, ivi comprese le PMI quotate sui mercati europei, in modo che le società finanziarie, gli investitori e il grande pubblico dispongano di informazioni comparabili e affidabili. Il 6 luglio 2021 la Commissione UE ha pubblicato la versione definitiva dell’atto delegato che dettaglia i contenuti, le tempistiche e le modalità con cui queste informazioni devono essere pubblicate. In particolare, le imprese non finanziarie devono pubblicare informazioni su: quota di fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia; quota di spese in conto capitale (Capex) e di spese operative (Opex) relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Alle società finanziarie è richiesto di pubblicare indicatori chiave di performance (Key Performance Indicator – KPI) che esprimano la percentuale di allineamento alla tassonomia degli asset in gestione. In questo caso, il KPI è rappresentato come un rapporto tra investimenti e attività finanziarie allineati alla tassonomia (al numeratore) e totale degli investimenti e delle attività finanziarie (al denominatore). L’applicazione dei requisiti sarà graduale tra il 2022 ed il 2024. Le imprese dovranno comunicare tali indicatori insieme alle altre informazioni sulla sostenibilità prescritti dalla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità [58].


6.2. Le nuove norme in tema di governance d’impresa e di prodotto (POG)

Con specifico riferimento al settore assicurativo, la Commissione annuncia un primo intervento (già delineato nella bozza di atto delegato n. 2628/2021) che r ritrova approvato, in tempi assai celeri, con formula definitiva mediante il Regolamento 1267/2021). Tale Regolamento modifica sia il Regolamento 2015/35 in tema di governance d’impresa, sia le normative regolamentari in tema di governance e disclosure sui prodotti. Le nuove norme, appare in G.U. del 2 agosto 2021, saranno in vigore dal 2 agosto 2022. (a) Le modifiche in tema di governance d’impresa. In particolare, con riferimento alle modifiche al Reg. 2015/35/UE sulla governance delle imprese assicurative, l’effetto previste consiste nel rendere obbligatoria la valutazione dei rischi di sostenibilità su base continuativa anche nelle dinamiche di valutazione di Solvency II. (b) Le modifiche in tema di procedura di governance per i prodotti assicurativi. Di particolare importanza le novità in tema di governo e sorveglianza sui prodotti – product oversight and governance, o POG. La Comunicazione annuncia, infatti, l’adozione di incisive novità rispetto ai regolamenti sulla product oversight and governance, rispettivamente, per il mondo assicurativo, il Regolamento UE 2017/2358 sul governo dei prodotti assicurativi vita e non vita e il Regolamento UE 2017/2359 sul governo dei prodotti assicurativo-finanziari, entrambi ad integrazione della Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione di prodotti assicurativi (IDD) [59]. Secondo la Commissione le modifiche dovranno realizzarsi con ben sei atti delegati. Le nuove norme mirano nel complesso ad indurre le imprese finanziarie, i consulenti, i gestori di attivi e gli assicuratori ad includere la sostenibilità nelle loro procedure di realizzazione e governo dei prodotti, ma anche a incorporare il tema sostenibilità nelle attività di divulgazione delle informazioni in fase precontrattuale e contrattuale e di assistenza e consulenza alla clientela. Secondo la Commissione, con tali atti modificativi si dovrà incoraggiare il sistema finanziario a sostenere, a sua volta, le imprese già “sostenibili” e quelle che hanno intrapreso la via della sostenibilità dirigendo gli investitori finali in tale percorso. Più in dettaglio, in base al Reg. 2021/1257 (e così già puntualmente nella bozza di un primo atto delegato n. [continua ..]


6.3. La nuova declinazione dei doveri di informativa e fiduciari verso l’utenza in chiave di sostenibilità

L’impegno a costruire e ricercare investimenti sostenibili trova riflesso negli obblighi di informativa, assistenza e consulenza che imprese ed intermediari hanno nella fase di offerta del prodotto assicurativo, da coordinarsi con la regola magistrale in tema di obblighi di comportamento, ossia di evitare conflitti di interessi, come testimonia il riferimento al richiamo ai doveri fiduciari presente nella Comunicazione UE del 2021. Aldilà delle regole di dettaglio che sono previste anche rispetto alla fase distributiva ed ai relativi obblighi di comportamento dal Reg. 201/1257, preme sottolineare come ciò che si va delineando è un nuovo paradigma per l’impostazione degli obblighi fiduciari che si fanno veicolo di un “accompagnamento” da parte dei distributori e degli intermediari tutti, verso investimenti sostenibili [61]. In particolare, nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza del prodotto offerto, i consulenti assicurativi (nella maggior parte intermediari) e di investimento avranno l’obbligo di ottenere informazioni non solo sulle conoscenze e sulla esperienza del cliente in materia di investimenti, volta a valutarne le capacità di sostenere perdite, di tolleranza e propensione al rischio in linea con i più tradizionali parametri assunti per la valutazione di adeguatezza dei prodotti intermediati; essi dovranno altresì raccogliere indicazioni sulle preferenze in fatto di sostenibilità e consigliare, di conseguenza, il prodotto adeguato a soddisfare tale requisito. Ciò farà sì che i consulenti, nel valutare la gamma di strumenti e prodotti finanziari da raccomandare ai clienti, considerino sistematicamente la loro sostenibilità [62]. Si consideri a questo proposito che il settore delle assicurazioni sulla vita fu tra i primi a prevedere un dovere di rendere una specifica disclosure rispetto agli investimenti etici, poi ricondotti nel set di parametri ESG nel quale trova posto anche la prospettiva di sostenibilità [63]. Ne conseguirà, secondo la Commissione, una situazione di maggiore soddisfazione dell’utenza ed un innalzamento del livello di acquisto consapevole e responsabile anche dei clienti retail, i quali potranno pertanto decidere con maggiore consapevolezza come meglio direzionare i propri investimenti verso attività ecosostenibili [64]. Non è inoltre trascurabile [continua ..]


NOTE