Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di onere della prova delle circostanze di esclusione dell´ indennizzabilità del sinistro (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


(Sentenza impugnata: App. Venezia 28 febbraio 2017) La Corte ecc. (Omissis). Rilevato che: 1. Con ricorso notificato il 27 marzo 2018, avverso la sentenza n. 462/2017 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata in data 28 febbraio 2017 e non notificata, G.T., E.T. e C.Z. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Con controricorso notificato il 15 maggio 2018, resiste la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. 2. I ricorrenti convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, la società Cattolica Assicurazioni per sentirla condannare al pagamento in loro favore del­l’in­dennizzo di euro 175.308,00 in forza di polizza infortuni cumulativa contratta dalla Banca Popolare di Verona, datrice di lavoro del loro congiunto R.T., deceduto a Lazise la notte del 10 febbraio 2002 per annegamento nel lago di Garda, in un punto pieno di scogli, deducendo che l’annegamento fosse compreso tra i rischi assicurati dalla polizza, nonché che le indagini svolte dalla Procura a seguito del decesso non avessero consentito di ascrivere la causa della morte a suicidio. Nel costituirsi, la compagnia convenuta resisteva alla domanda, in quanto plurimi elementi convergevano per il suicidio dell’assicurato, evento non coperto dalla polizza stipulata con riferimento alle cause imputabili a dolo o colpa grave dell’assicurato. 3. Con sentenza n. 1017/2007, il Tribunale adito rigettava la domanda, ritenendo la causa attribuibile al suicidio, sulla base di alcune circostanze indiziarie che deponevano in favore di questa tesi (quale il fatto di avere lasciato un biglietto di addio alla ragazza appena lasciata e di versare in un periodo non felice della sua vita). 4. La Corte d’appello di Venezia, investita dai ricorrenti, motivando diversamente in punto di prova del suicidio, ritenuto non sufficientemente provato, rigettava l’appello sull’assunto che, per quanto fosse rimasta incerta la causa dell’annega­mento, la garanzia per gli infortuni operasse allorché l’evento occorso fosse riferito a causa “fortuita, violenta ed esterna”; che, pertanto, il concetto di “infortunio” e di “fortuito” non comprendesse il comportamento doloso o colposo dell’assicurato; nondimeno, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che la morte fosse riconducibile a un evento accidentale in danno dell’assicurato, mentre la causa dell’annegamento era rimasta ignota. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.), rappresentato, nel caso di specie, dall’annegamento, fatto che avrebbe dovuto essere considerato costitutivo del diritto ad ottenere l’indennizzo ai sensi di polizza» sull’assunto che l’unico fatto incontrovertibile [continua..]