Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione della tutela legale e spese di resistenza (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


(Sentenza impugnata: App. Roma 19 giugno 2018) La Corte ecc. (Omissis). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1372 e 1917 c.c. Il motivo contiene una tesi giuridica così riassumibile: –) l’art. 28 delle condizioni generali del contratto stipulato tra la Assicuratrice Milanese e A.R. prevedeva una apposita garanzia “per la tutela legale”, e stabiliva che tale garanzia era prestata “per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto”; –) nel caso di specie, il fatto generatore della pretesa risarcitoria da parte del terzo danneggiato era avvenuto nel 2007, mentre il contratto era stato stipulato nel 2012; –) di conseguenza, la suddetta garanzia non operava e l’assicurato non poteva pretendere la rifusione delle spese di resistenza. 1.2. Il motivo è infondato. Non è controverso tra le parti che la Assicuratrice Milanese ed A.R. abbiano stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile. Secondo quanto accertato dal giudice di merito, con statuizione non impugnata in questa sede, l’art. 17 delle condizioni generali del contratto di assicurazione prevedeva che la copertura prestata dall’assicuratore valesse “per le richieste di risarcimento pervenute alla società dall’assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento” (così la sentenza impugnata, p. 5). Il contratto, dunque, delimitava temporalmente il rischio includendo nella copertura assicurativa anche i fatti commessi dall’assicurato prima della stipula del contratto, a condizione che il terzo danneggiato ne chiedesse il risarcimento durante il periodo di efficacia della polizza. 1.3. Ciò posto in punto di fatto, rileva questa Corte in punto di diritto che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato delle spese di resistenza (art. 1917, terzo 3, c.c.). Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all’assicurato (art. 1932, comma 1, c.c.). L’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di rivalere l’assicurato delle spese di resistenza, in quanto effetto naturale del contratto, ha la medesima estensione dell’obbligo di tenere indenne l’assicurato delle conseguenze patrimoniali dei fatti illeciti da lui commessi. Il primo di tali obblighi, pertanto, si estenderà o ridurrà a seconda del crescere o ridursi [continua..]