Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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La rilevanza dell'entità del premio di polizza fra usi ed abusi giurisprudenziali (di Elena Bellisario, Professoressa associata di Diritto privato presso l’Università degli Studi Roma Tre.)


Non di rado l’ammontare del premio assicurativo viene in giurisprudenza utilizzato quale parametro rilevante sotto una pluralità di profili distinti ma comunicanti: come criterio di accertamento della causa in concreto, come canone di interpretazione del contratto, come indice di uno squilibrio del sinallagma. Questi usi possono condurre a loro volta a una pluralità di conseguenze: dal risarcimento del danno alla nullità, dalla integrazione del contratto fino alla vera e propria correzione del suo contenuto.

Date le specificità del contratto di assicurazione, il presente contributo cerca di verificare se questa considerazione del corrispettivo sia sempre conforme al sistema o se invece, talvolta, presenti profili di criticità.

The relevance of the amount of the insurance premium between jurisprudential uses and abuses

Not rarely the amount of the insurance premium is used by jurisprudence as a relevant parameter under a plurality of distinct but communicating profiles: as a criterion for ascertaining the cause in concrete, as a canon of interpretation of the contract, as an indication of an imbalance of the synallagma.

These uses can in turn lead to a plurality of consequences: from compensation for damage to nullity, from the integration of the contract to the actual correction of its content.

Given the specificities of the insurance contract, this contribution tries to verify whether this relevance of the amount paid is always compliant with the system or whether, on the contrary, it sometimes presents critical profiles.

SOMMARIO:

1. L’oggetto dell’indagine - 2. Squilibrio economico e correzione giudiziale: il precedente - 3. I richiami del precedente - 4. Segue. La rilevanza del premio in una recente pronuncia, fra obiter dicta e ratio decidendi - 5. Squilibri contrattuali, potere d’intervento del giudice e suoi limiti: alcune precisazioni sulla considerazione dell’ammontare del premio assicurativo - NOTE


1. L’oggetto dell’indagine

Non di rado l’ammontare del premio assicurativo viene in giurisprudenza utilizzato quale parametro rilevante sotto una pluralità di profili distinti ma comunicanti: come criterio di accertamento della causa in concreto, come canone di interpretazione del contratto, come indice di uno squilibrio del sinallagma. Questi usi conducono a loro volta a una pluralità di conseguenze: dal risarcimento del danno alla nullità, dalla integrazione del contratto fino alla vera e propria correzione del suo contenuto. Spazi sempre più ampi sembrano così aprirsi al controllo del giudice sull’autonomia privata, che potrebbero quasi non destare stupore, e neppure attenzione, nel contesto attuale. Un contesto in cui, come noto, da tempo si è preso atto del tramonto del dogma della intangibilità del contratto, ormai frantumato da un aumento progressivo di deroghe ed eccezioni [1], e nel quale certamente aleggiano le suggestioni esercitate dal tema della “giustizia contrattuale” [2], come «valore immanente in qualsiasi sistema legale di regolamentazione del contratto» [3]. Tuttavia, anche in questo contesto, è appena il caso di rimarcare un dato tuttora sicuro: la persistente centralità del principio di libertà contrattuale e il logico corollario che ne deriva, ossia l’irrilevanza dell’adeguatezza del corrispettivo. La potenziale interferenza e compenetrazione tra condizioni economiche e condizioni normative – e l’anelito a volte insopprimibile dell’interprete alla realizzazione di un ideale equilibrio complessivo – impone quindi l’esigenza di verificare se questa considerazione del corrispettivo in materia di contratti assicurativi sia sempre conforme al sistema, date le peculiari caratteristiche di tale tipo contrattuale, o se invece, talvolta, presenti profili di criticità, traducendosi in un ampliamento non consentito delle ipotesi d’intervento del giudice nel merito dell’operazione contrattuale, e pericolosamente foriero di un suo potere di sindacato generale sul contenuto degli atti di autonomia privata [4].


2. Squilibrio economico e correzione giudiziale: il precedente

L’obiettivo perseguito impone un’indagine sulle applicazioni di tale parametro (l’entità del premio) che non può e non deve prescindere dall’esame del fatto. Esame, peraltro, necessario sempre al fine di distinguere la ratio decidendi dagli eventuali obiter di una pronuncia. Ciò – lo si anticipa già – conduce ad esiti nel complesso rassicuranti, potendosi riscontrare atteggiamenti tendenzialmente “invasivi” da parte della giurisprudenza solo in casi – per ora – isolati e sporadici, dai quali conviene avviare l’indagine. Una rilevanza decisiva all’equilibrio economico tra rischio garantito ed entità del premio versato risulta per la prima volta assegnata da una pronuncia del 2010 [5], che sancisce «il principio della necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore» quale «irrinunciabile asse portante dell’indagine ermeneutica». Nella specie i giudici di legittimità ritennero operante una garanzia c.d. “a primo rischio assoluto”, benché non contemplata nel contratto né provata per iscritto, solo perché l’importo (più elevato) fissato e corrisposto dall’assicurato corrispondeva a tale tipo di garanzia. Più in particolare, nella pronuncia si afferma che dalla natura di negozio a prestazioni corrispettive del contratto di assicurazione, la quale «comporta che, tra le prestazioni di ciascuna delle parti, debba esistere e permanere un costante equilibrio sinallagmatico», deriva che «la determinazione del premio di polizza non può non assumere valore determinante al fine di accertare quale sia il limite massimo dell’obbligazione facente capo all’assicuratore, onde quell’equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato». È dunque a tale criterio di corrispondenza “misura del premio-estensione del rischio”, «integrato da quello, di carattere generale, della buona fede», che deve rispondere tanto «l’interpretazione delle singole clausole contrattuali non meno che la valutazione – anche presuntiva – del complessivo tessuto negoziale». A sostegno di tali affermazioni la S.C. non manca di richiamare tre suoi precedenti, l’esame dei quali, tuttavia, consente di rilevarne una [continua ..]


3. I richiami del precedente

L’innovativo precedente del 2010 risulta a sua volta successivamente richiamato dalla stessa Cassazione, anche a Sezioni unite, ma in relazione a profili diversi, e precisamente al fine di accertare la causa concreta svolta dall’operazione economica posta in essere dalle parti. Così, in questa prospettiva funzionale, nel filone di recente formatosi in tema di clausola del contratto assicurativo c.d. claims made, si ritrova il riferimento (anche ma non solo) alla misura del premio al fine di verificare se sia stata realizzata la funzione pratica del contratto [9]. Da notare è che il richiamo ad uno dei passaggi fondamentali del precedente del 2010 è immediatamente seguito da una specificazione circa il tipo di controllo spettante al giudice, le sue finalità e i suoi limiti. Le Sezioni unite, infatti, hanno opportunamente cura di precisare – evidentemente avvertendone l’esigenza – che «[n]on è (…) questione di garantire, e sindacare perciò, l’equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale “on claims made basis” presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale». Accertamento di un «arbitrario squilibrio giuridico» tra rischio assicurato e premio per apprezzare la funzione pratica del contratto assicurativo: a tal fine e in tal senso soltanto, dunque, l’ammontare del premio è potenzialmente destinato ad assume rilevanza, in linea con quanto da tempo sancito dal diritto di derivazione europea in tema di clausole vessatorie [10], malgrado la «prosa poco nitida» del considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE [11]. Dalle indicazioni ivi contenute, infatti, risulta che: – la determinazione del prezzo non è assoggettata al controllo di vessatorietà («la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della [continua ..]


4. Segue. La rilevanza del premio in una recente pronuncia, fra obiter dicta e ratio decidendi

Un’attenzione specifica va da ultimo riservata a una recente pronuncia con la quale la Cassazione, tornando a richiamare quella del 2010, utilizza l’entità del premio come criterio interpretativo di clausole di esclusione della garanzia in una polizza di r.c. professionale. Difatti, nella sua motivazione si rinvengono alcuni passaggi suscettibili di penetrare direttamente nel contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore, di fatto correggendolo, proprio attraverso il parametro del corrispettivo ricevuto [16]. Ancora una volta non può prescindersi dall’esame della vicenda concreta: l’acquirente di un immobile non in regola con le norme edilizie conviene in giudizio il venditore, chiedendo di essere risarcito delle spese sostenute per la sanatoria e le sanzioni. Il venditore chiama a sua volta in causa il geometra al quale aveva affidato l’incarico di accertare la regolarità urbanistica dell’immobile, lamentando che questi non si fosse accorto che sussisteva una violazione delle norme edilizie. Il geometra, a sua volta, chiama in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, il quale eccepisce la non indennizzabilità dell’evento in virtù della presenza di due clausole: una escludeva la copertura della responsabilità del professionista per il “pagamento di sanzioni, multe ed ammende, ad eccezione di quelle irrogate ai clienti del professionista”; l’altra escludeva dalla copertura l’ipotesi di responsabilità per “violazione di norme edilizie”. Il giudice d’appello accoglie sia la domanda dell’acquirente sia quella di rivalsa formulata dal venditore dell’immobile nei confronti del geometra, ma rigettala domanda di manleva del professionista nei confronti del proprio assicuratore, ritenendo operanti entrambe le clausole [17]. La S.C. cassa la decisione rilevando il mancato rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale. La motivazione essenziale è che l’interpretazione data dal giudice di merito «ha reso praticamente nullo il rischio garantito a vantaggio del­l’assicuratore ed ha privato di qualunque utilità pratica per l’assicurato la polizza e in definitiva sprovvisto di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico». Tale motivazione è preceduta da articolate premesse [18], in cui il [continua ..]


5. Squilibri contrattuali, potere d’intervento del giudice e suoi limiti: alcune precisazioni sulla considerazione dell’ammontare del premio assicurativo

Questo breve excursus consente una duplice osservazione di carattere generale: le ambiguità fatalmente insite nell’uso del medesimo precedente, o meglio della sua massima, a fini applicativi diversi [23] e l’opportunità di evitare obiter tanto infelici quanto inutili [24]. L’indagine svolta ci consente poi di constatare che solo sporadicamente affiora nella giurisprudenza una tendenza potenzialmente pericolosa: ossia un uso del contenuto economico della prestazione (l’ammontare del premio) quale criterio di interpretazione dell’oggetto del contratto (la delimitazione del rischio) che finisce per sconfinare in un sindacato sull’equilibrio economico del rapporto. Come infatti visto, nella gran parte dei casi la Cassazione si muove – almeno formalmente – nell’ambito di un’interpretazione attinente allo squilibrio giuridico, preoccupandosi di non oltrepassarlo (e dimostrando di ben percepirne il rischio costante). Solo talvolta essa pare spingersi oltre, seminando affermazioni che, in sostanza, consentono di far passare l’idea che il pagamento di un premio elevato debba necessariamente corrispondere ad una copertura assicurativa più ampia, indipendentemente da quanto previsto nel contratto. Il che, conseguentemente, non può non implicare anche un potere riduttivo del giudice nell’ipotesi in cui questi ritenga eccessivo il premio pagato dall’assicurato. Benché sporadiche, si tratta – com’è evidente – di idee e di affermazioni tutt’altro che innocue, perché idonee a tradursi in una modifica diretta dell’oggetto del contratto, andando pesantemente a incidere sull’autonomia dei privati e suscitando perplessità sotto vari profili. In particolare, non pare corretta l’equazione secondo cui a un premio di importo più elevato corrisponde necessariamente anche una copertura più ampia: più elevato rispetto a cosa? Esiste forse un premio standard al quale è obbligatorio adeguarsi? [25] Né pare appropriato far discendere ciò dalla natura sinallagmatica del vincolo. Prescindendo qui dal dibattito sulla esatta natura della prestazione dell’assicuratore e, quindi, sui “termini” del sinallagma – se cioè esso sussista tra il pagamento del premio e la promessa di pagare l’indennizzo oppure tra il pagamento [continua ..]


NOTE