Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Dalle Corti di merito (di Ilaria Riva, Professoressa associata di Diritto privato, Università degli Studi di Torino.)


In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo è stato provocato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non identificato (1).

 

 

Il Tribunale ecc. (Omissis). La controversia ha ad oggetto l’azione di risarcimento danni spiegata dall’attri­ce, G.R., in qualità di trasportata sul motociclo Piaggio Beverly targato (...) di proprietà del sig. R.G.D. e condotto da L.F. con riferimento ad un sinistro stradale verificatosi in M. in Via N., il giorno 12 novembre 2013, alle ore 17.30 circa. In particolare, secondo quanto specificato in citazione prima di impegnare l’in­crocio tra la via N. e la via S. G., il conducente si spostava con il proprio mezzo sulla corsia di sinistra della Via N. avendo notato che la corsia di destra del medesimo senso di marcia si trovava occupata da una serie di veicoli accodati ad un autobus di linea ATM in sosta alla relativa fermata. Il sig. F. nel procedere lungo la corsia di sinistra di Via N. libera al traffico giungeva in prossimità dell’autobus ATM quando improvvisamente si vedeva tagliare la strada da un’autovettura di colore scuro di grossa dimensione la quale, incolonnata dietro l’autobus intraprendeva il cambio corsia (da destra a sinistra) senza azionare l’indicatore di direzione e si dileguava nel traffico. Per evitare l’impatto il sig. F. era costretto a sterzare bruscamente verso sinistra per poi terminare la corsa contro il limitrofo spartitraffico posto fra le due carreggiate di via N. La sig. R., sbalzata dal sellino e caduta a terra veniva soccorsa da alcuni passanti che avevano assistito all’evento e poi trasportata tramite autolettiga presso l’ospedale San Carlo Borromeo dove le veniva diagnosticata “contusione polmonare sinistra con falda di versamento frattura scomposta c7 dell’apofisi traversa, frattura con distacco della coracoide spalla sinistra” e veniva dimessa in data 7 dicembre 2013 per poi essere nuovamente ricoverata in data 15 gennaio 2014 dove le veniva diagnosticata una “polmonite sinistra su versamento pleurico post traumatico”. La polizia locale sopraggiungeva sul luogo del sinistro ed acquisiva le informazioni descritte nel verbale. Con missiva del 26 maggio 2014 l’attrice chiedeva il risarcimento dei danni alla C. e alla G.I. S.p.A. in qualità di società assicurativa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. ritenendo che il sinistro si era verificato per esclusivo fatto e colpa del conducente di un veicolo rimasto “non identificato”. La richiesta risarcitoria veniva respinta con missiva in data 6 ottobre 2014. La sig. G.R. ha citato in giudizio la società G.I. S.p.A. in qualità di impresa designata ai sensi dell’art. 286, d.lgs. n. 209/2005, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro verificato il 12 novembre 2013 in Via N. a M. del quale l’attrice sarebbe rimasta vittima in seguito all’urto del motociclo su cui era trasportata da parte di un veicolo [continua..]