Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Massimario (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


SOMMARIO:

Rilevabilità d'ufficio dei limiti della garanzia - Natura non vessatoria della clausola che esclude la copertura assicurativa per soggetti privi di patente di guida - Valenza di prova documentale di un giudicato di condanna del danneggiante - Danni riportati dal proprietario di un veicolo mentre vi era trasportato - Implicita formulazione della domanda di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno per “mala gestio”


Rilevabilità d'ufficio dei limiti della garanzia

Ogni eccezione sollevata dall’assicuratore ed attinente ai limiti della garanzia non è una eccezione in senso stretto, ma una argomentazione difensiva, come tale non soggetta all’onere di cui all’art. 2697, comma 2, c.c. Ne consegue che essa, purché risulti dagli atti, è rilevabile d’ufficio (1). Cass. (Sez. III) – 12 giugno 2020, n. 11283 (ord.) – Pres. Spirito, Est. Fiecconi – B. (avv. Quadri) c. Zürich (n.c.). (Sentenza impugnata: App. Milano 3 maggio 2018) (1) La Cassazione con la sentenza qui in rassegna ha ritenuto rilevabile ex officio la non indennizzabilità del sinistro a causa della pattuizione d’una franchigia. In senso conforme alla sentenza qui in rassegna si vedano Cass., Sez. III, 12 luglio 2019, n. 18742, in questa Rivista, 2019, II, 440; Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 15228, ivi, 2014, 679; Cass. Sez. III, 22 febbraio 2000, n. 1967, in Giust. civ., 2000, I, 2971. Per un approfondimento della questione sia consentito, sul punto, il rinvio a M. Rossetti, L’eccezione di ‘inoperatività della polizza’, ovvero una notte in cui tutte le vacche sono nere, in questa Rivista, 2019, 337. Naturalmente la rilevabilità ex officio dell’inoperatività è comunque subordinata al rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio, con la conseguenza che il giudice non potrebbe rilevare d’ufficio patti o clausole non ritualmente acquisiti agli atti del giudizio (Cass., Sez. III, 22 giugno 2007, n. 14581, in questa Rivista, 2007, II, 2, 301).


Natura non vessatoria della clausola che esclude la copertura assicurativa per soggetti privi di patente di guida

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la clausola che esclude la copertura per i sinistri causati da conducenti privi di patente di guida, poiché delimitativa del rischio garantito, attiene all’oggetto del contratto e, pertanto, non ha natura vessatoria ex art. 1341 c.c.   Cass. (Sez. III) – 22 giugno 2020, n. 12119 – Pres. Armano, Est. Rossetti, P.M. Basile (conf.) – D. (avv. Saracco) c. A. (avv. Pascotto). (Sentenza impugnata: App. Torino 29 settembre 2017) Il principio è pacifico. Secondo la S.C., peraltro, se il contratto di assicurazione della r.c.a. esclude la garanzia assicurativa per i danni causati da un conducente non abilitato alla guida, per “mancanza di abilitazione alla guida” deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative). Pertanto, se il conducente è comunque abilitato alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida. In applicazione di tale principio, si è ritenuto coperto dalla polizza, a fronte di una clausola che limitava l’obbligo di indennizzo ai soli casi in cui gli assicurati fossero stati abilitati alla guida dei mezzi secondo le disposizioni in vigore: – il sinistro causato su una strada frequentata da un motociclista munito soltanto del c.d. “foglio rosa”, sul presupposto che il “foglio rosa” costituisca comunque un titolo abilitante alla giuda, mentre la violazione dell’obbligo di non condurre il veicolo su strade frequentate costituiva un mero illecito amministrativo, inidoneo ad inficiare la validità a l’efficacia del titolo di abilitazione alla guida (Cass., Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12728, in Giust. civ., 2011, I, 1003; Cass., Sez. III, 7 ottobre 2005, n. 19657, in questa Rivista, 2006, II, 2, 58); – il sinistro causato da persona munita di patente “A”, postasi alla guida di un motociclo sul quale trasportava altra persona, in violazione dell’art. 79 codice della strada abrogato (Cass., Sez. III, [continua ..]


Valenza di prova documentale di un giudicato di condanna del danneggiante

In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti del­l’assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale  Cass. (Sez. 6-3) – 24 giugno 2020, n. 12394 (ord.) – Pres. Frasca, Est. Vincenti M. (avv. Cardillo) c. A. Sentenza impugnata: Trib. Catania 4 luglio 2018 La massima è conforme a quanto già affermato, con ampia motivazione, da Cass. 9 luglio 2019, n. 18325, in questa Rivista, 2019, 671.


Danni riportati dal proprietario di un veicolo mentre vi era trasportato

In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” si applica anche in favore dell’assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente; in questo caso, l’assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell’assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subìto dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l’assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l’eventualità di guida senza patente) . Cass. (Sez. 6-3) – 3 luglio 2020, n. 13738 (ord.) – Pres. Frasca, Est. Guizzi – C. (avv. Ventruti) c. P. Sentenza impugnata: App. Milano 6 dicembre 2018  Che il proprietario di un veicolo a motore abbia diritto ad essere risarcito dall’assicuratore del suo stesso veicolo, quando abbia riportato danni mentre vi era trasportato, è principio ormai sancito dal diritto comunitario, da quello nazionale, dalla giurisprudenza di Lussemburgo e da quella di Roma. Quanto al primo, viene in rilievo l’art. 12, comma 1, direttiva 2009/103/UE, il quale stabilisce che l’assicurazione deve coprire “la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo”. Tale norma è attuata [continua ..]


Implicita formulazione della domanda di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno per “mala gestio”