Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di chiamata in causa del subagente


Poiché l’impresa di assicurazioni è tenuta a vigilare sulla correttezza dell’operato dell’agente, e questo a sua volta è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’operato del subagente, l’assicuratore può essere chiamato a rispondere del fatto illecito commesso dal subagente in danno dell’assicurato (nella specie, per abusiva riscossione d’un contratto di capitalizzazione): a) ai sensi dell’art. 2049 c.c., quando abbia intrattenuto un rapporto diretto col subagente; b) ai sensi dell’art. 2049 c.c., quando ne venga invocata la responsabilità per il fatto dell’agente, reo di non aver vigilato sul subagente; c) ai sensi dell’art. 2043 c.c., per violazione del generale obbligo di cautela che impone all’assicuratore di prevenire la commissione di fatti illeciti da parte dei suoi intermediari (1).

Il principio di estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato opera solo nei casi di absolutio ab observantia iudicii, e cioè quando il convenuto, negando la propria legittimazione sostanziale, indica nel terzo chiamato il vero e unico debitore. Quando, invece, il convenuto chiami in causa un terzo al fine di esserne garantito, l’eventuale estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa non è automatica, e deve essere espressamente compiuta entro e non oltre la prima udienza di trattazione (2).

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA La ricorrente Y.M. agisce quale beneficiaria e cessionaria di contratti di capitalizzazione stipulati dal defunto marito M.D. con la Reale Mutua Assicurazioni. Sostiene che, subito dopo la morte del coniuge, il subagente della predetta compagnia, con il quale il de cuius aveva avuto i rapporti contrattuali, ha trasferito, con il di lei accordo, tre delle sei polizze alla ricorrente. Quest’ultima, dunque, dopo il decesso del marito, ha chiesto a Reale Mutua il pagamento di tutte e sei le polizze, ma la compagnia ha opposto rifiuto, assumendo che, quanto alle tre rimaste intestate al marito defunto, erano state già incassate da quest’ultimo ancora in vita, e quanto alle altre tre, non si era perfezionato alcun contratto non essendo mai pervenute alla Reale Mutua che non aveva pertanto mai espresso consenso al perfezionamento dell’accordo. La stessa Reale Mutua ha chiesto dunque di chiamare in garanzia l’agente di zona, A.P., responsabile dell’operato del suo subagente, G.R., che aveva portato avanti le trattative e concluso l’affare con il defunto D. Il P. si è costituito eccependo di aver mai sottoscritto per conto della Reale Mutua le tre polizze intestate alla ricorrente e le relative volture, ed addebitando la responsabilità del tutto alla dolosa preordinazione del subagente. È emerso, infatti, durante l’istruzione del giudizio di primo grado che il Ricci, subagente, aveva falsificato le firme del D. sulla istanza di riscatto delle polizze inducendo la Reale Mutua a pagare il premio ad altro soggetto, credendolo il creditore legittimato, sul presupposto che si trattasse del D., ed inoltre mai aveva trasmesso alla compagnia le altre tre polizze, quelle asseritamente “trasferite” alla ricorrente. Quest’ultima, con l’atto di citazione, ha spiegato domanda di adempimento, o, in subordine, di responsabilità ex artt. 2049 e 2043 c.c. della compagnia di assicurazione. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda nei confronti della Reale Mutua ritenendo che quest’ultima, quanto alle polizze riscosse da ignoto, avesse pagato in buona fede al creditore apparente, e che quanto alle altre tre, esse non si erano mai perfezionate, per difetto di consenso da parte della compagnia. Ha dichiarato poi inammissibile la domanda nei confronti del P., in quanto non espressamente estesa nei suoi confronti in modo tempestivo, ma solo con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c. La decisione è stata confermata in appello. La M. ricorre con dieci motivi, a fronte dei quali resistono con controricorso sia la Reale Mutua che il P. La prima dei due deposita memorie e così anche la Reale Mutua. RAGIONI DELLA DECISIONE La ratio della decisione impugnata. La Corte d’appello, intanto, ritiene inammissibile la domanda verso l’agente di zona, A.P., in quanto questi era stato [continua..]