Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di liquidazione del danno non patrimoniale


La c.d. “vocazione nazionale” delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla salute sussiste solo con riferimento alla tabella concernente la liquidazione del danno biologico, e non per le altre e successive tabelle diffuse dal medesimo Tribunale. Ne consegue che, al di fuori della materia del danno biologico, non viola l’art. 1226 c.c. il giudice che nella liquidazione del danno applichi criteri diversi da quelli c.d. “milanesi” (1).

Nella liquidazione del danno alla salute patito da persona che, dopo essere stata ferita, muoia per cause indipendenti dalle lesioni, si deve tenere conto della vita effettivamente vissuta, e non di quella sperata (2).

La scelta del criterio di liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di una sproporzione manifesta fra entità del danno ed entità del risarcimento (3).

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA Decidendo sull’appello proposto da G.U., M.U. ed UGF Assicurazioni S.p.A. avverso la sentenza in data 22 settembre 2010 del Tribunale di Macerata che li aveva condannati, in solido, a risarcire il danno subìto da T.L. – investita, mentre percorreva a piedi la strada, dall’auto condotta dal primo, di proprietà della seconda ed assicurata per la RCA dalla suindicata società – la Corte d’appello di Ancona, con sentenza in data 12 luglio 2017, n. 1066, rilevata l’inapplicabilità dell’art. 652 c.p.p. – non avendo inteso la parte offesa, regolarmente citata ex art. 75, comma 2, c.p.p., trasferire l’azione civile, già iniziata, nel procedimento penale, successivamente definito con l’assoluzione del conducente – ha ritenuto applicabile la presunzione legale di colpa esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c., non avendo questi fornito la richiesta prova liberatoria, a fronte di risultanze istruttorie che, anche a seguito delle indagini tecniche svolte in sede penale e civile, avevano consentito di formulare soltanto incerte ipotesi ricostruttive della dinamica del sinistro. La Corte territoriale ha inoltre confermato la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico subito dalla L., in quanto la durata in vita della stessa, in stato di coma, per 810 giorni dalla data del sinistro, consentiva di ravvisare quel­l’“apprezzabile lasso di tempo” tra le lesioni e l’exitus necessario all’accertamento ed alla valutazione di uno status minorativo della capacità biologica e dinamico-relazionale del soggetto: tuttavia, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha corretto il criterio di liquidazione, ritenendo di dover commisurare la entità del danno alla durata della vita effettiva ed al valore monetario “pro die” della “inabilità temporanea assoluta” (aggiornato in relazione al tempo trascorso dal primo grado, ed incrementato nella misura massima del 50% avuto riguardo alla enorme dimensione della intensità ed entità del danno) e non invece ai valori tabellari previsti per la “invalidità permanente”. Il Giudice di appello ha inoltre riconosciuto che la liquidazione doveva ritenersi onnicomprensiva anche del danno da sofferenza interiore, avendo il CTU rilevato che nel corso del tempo si erano manifestati lievi miglioramenti dello stato comatoso che indicevano a ritenere che la L. avesse sviluppato una pur minima percezione della gravità della propria condizione. Ha invece confermato il criterio di rivalutazione e di ristoro del danno da ritardata disponibilità della somma spettante agli eredi della danneggiata, mediante il calcolo degli interessi al tasso legale sull’importo annualmente via via rivalutato. La sentenza di appello, non notificata, [continua..]