Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In materia di assicurazione per responsabilità civile e interruzione della prescrizione dei diritti dell'assicurato


La circostanza che la persona danneggiata dall’assicurato abbia notificato a que­st’ultimo un ricorso per accertamento tecnico preventivo non fa decorrere la prescrizione del diritto all’indennizzo vantato dall’assicurato nei confronti dell’assicu­ratore, in quanto l’istanza di a.t.p. non è assimilabile, per i fini di cui all’art. 2952, comma 3, c.c., al promovimento d’una “azione” giudiziale (1).

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA Il Condominio di via Courmayeur, n. 34, Roma, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza 13 febbraio 2017, n. 939/17, della Corte d’appello di Roma che – accogliendo, per quanto qui ancora di interesse, il gravame esperito in via di principalità dalla società INA Assitalia S.p.A. (oggi Generali Italia S.p.A.) contro la sentenza n. 26605/09 del Tribunale di Roma – ha rigettato la domanda di manleva proposta dall’odierno ricorrente verso INA Assitalia, dichiarando prescritto, ex art. 2952, comma 2, c.c., il diritto all’indennizzo. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che, a seguito di un incendio, sviluppatosi il 4 agosto 2003 nella Riserva Naturale dell’Insugherata, limitrofa ai Condominii di via Courmayeur, n. 20/30 e n. 34, G.P. e S.R.E., lamentando ingenti danni ai propri appartamenti, instauravano, ai fini della loro quantificazione, un procedimento per accertamento tecnico preventivo. Essendosi, inoltre, sviluppato un secondo incendio, circa due anni dopo, ed esattamente il 28 maggio 2005, i medesimi P. e R.E. ricorrevano, ex art. 688 c.p.c., nei confronti del Condominio odierno ricorrente, per conseguire l’ordine, a carico dello stesso, di procedere immediatamente alla potatura e al taglio della vegetazione di un’area cespuglioso-boschiva di appartenenza dello stesso. Radicato, successivamente, giudizio di merito nei confronti di entrambi i Condominii, sia per ottenere l’adozione di misure idonee ad evitare il danno temuto, sia il risarcimento dei danni subìti, l’odierno ricorrente chiamava in giudizio due società assicuratrici, RAS S.p.A. (oggi Allianz S.p.A.) ed Assitalia S.p.A. (come detto, oggi Generali Italia S.p.A.), chiedendo di essere manlevato, in forza di due specifici contratti con esse sottoscritti. Il primo giudice, in accoglimento della domanda attorea, ordinava ai due Condominii la periodica pulizia e manutenzione dell’area boschiva di loro pertinenza, condannandoli, altresì, al risarcimento dei danni, stimati in misura di euro 139.544,87, oltre interessi legali. Tuttavia, in accoglimento della domanda di manleva dell’odierno ricorrente, l’obbligo di pagamento veniva posto, per esso, a carico della sola INA Assitalia. Proposto appello principale da quest’ultima, la Corte capitolina – non senza dichiarare la tardività della costituzione in appello di entrambi i Condominii – accertava l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo, sul presupposto che il termine di cui all’art. 2952, comma 3, c.c. fosse decorso (in assenza di atti interruttivi) dalla domanda di accertamento tecnico preventivo proposta, nei confronti del Condominio odierno ricorrente, dai predetti P. e R.E. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre per cassazione il Condominio di via Courmayeur, [continua..]