Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di polizze vita e condizioni di salute taciute dall'assicurato (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


È correttamente motivata la decisione di merito con cui viene negato il diritto al­l’indennizzo ai beneficiari d’una polizza sulla vita, nel caso in cui il contratto escluda la garanzia per l’ipotesi in cui il portatore di rischio, affetto da obesità, abbia sottaciuto, al momento della stipula, l’esistenza di “condizioni patologiche” (1).

Nel caso in cui l’assicurato taccia all’assicuratore sulla vita le proprie reali condizioni di salute, l’assicuratore è liberato dal pagamento dell’indennizzo, ex art. 1892 c.c., a nulla rilevando se la morte sia stata causata dalla malattia sottaciuta o da altre cause (2).

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA V.C. ha stipulato con le compagnie di assicurazione Caci life Ltd e Caci non life Ltd una polizza vita a copertura di un mutuo di 50 mila euro, acceso il 27 ottobre 2010. L’assicurazione prevedeva il pagamento del mutuo residuo in caso di decesso dell’assicurato. Il C. è deceduto il 20 novembre 2011, ma le società assicuratrici hanno rifiutato il pagamento, sostenendo che all’epoca della stipula del contratto (27 ottobre 2010) il C. era affetto da una patologia grave, una forma di obesità importante, che lo ha portato alla morte, e che ha taciuto tale circostanza alle imprese di assicurazione. Con la conseguenza della inoperatività della polizza, proprio in ragione di apposita clausola che, nel caso di decesso dovuto a malattie o a situazioni patologiche note all’assicurato, e da questi taciute, esclude l’obbligazione dell’assicuratore. La vedova del C., E.L., ha agito in giudizio in proprio e per conto dei figli minori, L. e V.C., ottenendo in primo grado una pronuncia favorevole. Il Tribunale, espletata consulenza tecnica, ha ritenuto che il decesso non è avvenuto per causa dell’obesità, ma quale complicazione di un intervento chirurgico, e che comunque nel sottoscrivere la polizza il C. aveva solo dichiarato di essere “in buona salute”, affermazione generica, compatibile con il suo stato di obesità e dunque niente affatto reticente. La Corte di appello ha rinnovato la CTU, all’esito della quale ha invece, in accoglimento della impugnazione, rigettato la domanda della vedova del C., sul presupposto che lo stato di obesità dovesse ritenersi una malattia, nota all’assicurato e da questi taciuta, e che, quella obesità ha causato la morte. Ricorre la vedova, E.L., con tre motivi. Non v’è costituzione delle parti intimate. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d’appello parte dal presupposto che la clausola in questione, in base alla quale è esclusa la copertura assicurativa se il decesso è dovuto ad una malattia taciuta dall’assicurato, si riferisce anche al caso in cui la malattia è concausa del decesso, anche se non esclusiva causa di questo. Ciò premesso, ritiene, sulla base della consulenza tecnica, che la morte dell’as­sicurato è avvenuta, sL a seguito di complicazioni dell’intervento chirurgico, ma in ragione della obesità che lo aveva reso necessario, cosi che questa condizione deve ritenersi essa stessa una concausa, e ritiene altresì che, già nel 2010, l’obesità del C. fosse particolarmente grave tanto da dover essere considerata una malattia e dover essere dichiarata come tale dall’assicurato. La L. ricorre con tre motivi. 2.1. Con il primo motivo [continua..]