Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Massimario (di a cura di Marco Rossetti)


SOMMARIO:

Assicurazione R.C.A. e risoluzione stragiudiziale della lite - Assicurazione R.C.A. e clausole - Interesse della vittima di un fatto illecito ad agire contro l'assicuratore del responsabile - Termine di prescrizione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale - Pagamento dell'indennizzo direttamente al terzo danneggiato


Assicurazione R.C.A. e risoluzione stragiudiziale della lite

L’assicuratore della r.c.a., in quanto obbligato direttamente verso il terzo danneggiato, ha sempre facoltà di transigere stragiudizialmente la lite con quest’ul­timo, senza necessità che alla transazione partecipi a pena di nullità anche l’assicurato (1). Cass. (Sez. III) – 23 aprile 2020, n. 8109 – Pres. Amendola, Est.  Cricenti – P.M. Patrone (conf) – DiF. ed altri (avv. Petino) c. HDI Assicurazioni S.p.A. (avv. Coronati). Sentenza impugnata: App. Catania 28 aprile 2016 (1) Per l’intelligenza del caso, può essere utile segnalare che, nel caso deciso dalla sentenza qui in rassegna, un assicuratore della r.c.a., dopo aver transatto stragiudizialmente la lite col terzo danneggiato, aveva agito in rivalsa nei confronti dell’assi­curato, ai sensi dell’art. 144 cod. ass., dal momento che in base alla polizza l’assi­curatore avrebbe avuto diritto di rifiutare il pagamento dell’indennizzo. L’assicurato resistette alla domanda sostenendo la – invero singolare – tesi secondo cui egli, in quanto responsabile civile, doveva ritenersi “litisconsorte necessario” (sic) rispetto alla transazione stipulata dall’assicuratore col terzo danneggiato. A tale singolare pretesa la Corte di cassazione ovviamente non poteva che opporre un rifiuto, dal momento che altro è il processo, altro è il contratto: e la transazione è per l’appunto un contratto (art. 1965 c.c.), rispetto al quale non è nemmeno concepibile una ipotesi di “litisconsorzio necessario”. Si ricordi comunque che nel giudizio di rivalsa di cui all’art. 144 cod. ass. l’as­sicurato ha facoltà di opporre all’assicuratore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al terzo danneggiato (ad es., concorso di colpa ex art. 1227 c.c., prescrizione, insussistenza del danno, ecc.). È pacifico che il diritto di rivalsa dell’assicuratore, previsto dall’art. 144 cod. ass., trovi applicazione anche quando l’assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell’assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando [continua ..]


Assicurazione R.C.A. e clausole

La clausola c.d. “claims made” non è nulla, non è vessatoria, non è immeritevole di tutela ex art. 1321 c.c.; lo stabilire poi se essa abbia costituito “approfittamento” dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato è questione di merito, insindacabile in sede di legittimità (2). Cass. (Sez. III) – 23 aprile 2020, n. 8117 – Pres. Travaglino, Est. Cigna, P.M. Cardino (conf.) – Provincia Religiosa di S. Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli (avv. Pompa) c. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. a r.l. (avv. Coletti) ed altri. Sentenza impugnata: App. Roma 15 maggio 2018 (2) La sentenza fa applicazione dei princìpi stabiliti da Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437 [sulla quale si vedano gli ampi commenti di VOLPE PUTZOLU, La clausola claims made. La seconda sentenza della S.C. a Sezioni Unite, e ROSSETTI, L’impatto della sentenza delle Sezioni Unite sulle polizze claims made basis: cosa cambia per il futuro (e per il passato), ambedue in questa Rivista, 2018, 9 e ss.), la quale in buona sostanza ha affermato che: a) la clausola claims made non è né nulla, né immeritevole ex art. 1322 c.c.; b) qualora, attraverso quella clausola, l’assicuratore abbia in concreto offerto all’assicurato una copertura solo apparente, oppure gliene abbia celato il significato, l’assicurato non potrà invocare la nullità della clausola, ma solo – nel primo caso – la responsabilità precontrattuale dell’assi­curatore, o nel secondo caso la nullità del contratto “per difetto di causa”. Sui problemi posti dalla sentenza n. 22437/18 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione si vedano F. DELFINI, Le Sezioni Unite e le claims made: l’ultima sentenza e la Big Picture, in Giur. it., 2019, 30; M. D’AURIA, Polizze claims made: ascesa e declino della clausola generale di meritevolezza?, in Corr. giur., 2019, 28; G. FACCI, Le Sezioni Unite e le claims made: ultimo atto?, in Corr. giur., 2019, 36; P. SANTORO, Clausola claims made: la seconda stagione, in Danno e resp., 2019, 41; M. GAGLIARDI, I contratti di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made: la [continua ..]


Interesse della vittima di un fatto illecito ad agire contro l'assicuratore del responsabile

La vittima d’un fatto illecito, la quale abbia visto accogliere la sua domanda di risarcimento nei confronti del responsabile, ma rigettare la domanda di garanzia proposta da quest’ultimo contro il proprio assicuratore chiamato in causa, non ha interesse, ex art. 100 c.p.c., ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva formulata dall’assicurato (fattispecie non rientrante nella disciplina dell’assicurazione r.c.a.) (3). Cass. (Sez. VI-3) – 3 giugno 2020, n. 10427 (ord.) – Pres. Frasca, Est. Rossetti – M. (avv. Gallozzi e Rosauro) c. UnipolSAI S.p.A. (n.c.). Sentenza impugnata: Trib. Napoli Nord 7 giugno 2017 (3) La sentenza fa applicazione dei princìpi stabiliti da Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in Foro it., 2016, I, 2169. Tale sentenza, come noto, ha composto i precedenti contrasti concernenti i limiti del litisconsorzio nelle fasi di gravame, nei giudizi aventi ad oggetto una domanda principale di risarcimento (o di adempimento), ed una domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile. La decisione delle Sezioni Unite appena ricordata ha abbandonato la scolastica e tralatizia distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria” (in base alla quale, in precedenza, si pretendeva di stabilire se il terzo chiamato dovesse o non dovesse partecipare al giudizio di appello: se si trattava di garanzia propria, si diceva, il terzo chiamato in causa è un litisconsorte necessario; se si trattava di garanzia impropria, no), sostituendo ad essa la più analitica distinzione (tuttavia non sempre agevole sul piano pratico) tra le ipotesi in cui la chiamata in garanzia ha unicamente lo scopo di ot­tenere un accertamento unitario, anche nei confronti del terzo chiamato, dei fatti de­dotti dall’attore (nel qual caso il terzo chiamato è litisconsorte necessario anche in grado di appello), dall’ipotesi in cui la chiamata in garanzia ha invece (anche o solo) lo scopo di accertare la sussistenza e il modo di essere di un distinto rapporto giuridico esistente fra chiamante e terzo chiamato.


Termine di prescrizione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale

Affinché possa applicarsi al credito risarcitorio scaturente da un sinistro stradale il più lungo termine previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c., per l’ipotesi in cui il fatto illecito causativo del danno integri gli estremi di un reato, non è necessario che l’elemento soggettivo di questo (colpa o dolo) sia accertato in concreto, ma è sufficiente che esso possa ritenersi sussistente in via presuntiva, ad esempio ai sensi dell’art. 2054 c.c. (4). Cass. (Sez. III) – 10 giugno 2020, n. 11102 (ord.) – Pres. Amendola, Est. Olivieri – P.M.  Mistri (conf.) –Hdi Assicurazioni S.p.A. (avv. Ferri) c. F. (avv. Palladino) ed altri. Sentenza impugnata: App. Campobasso 5 giugno 2018 (4) Il principio è pacifico da tempo, e affermato, oltre che da numerose decisioni delle sezioni semplici, anche dalle sezioni unite della corte di cassazione, con la nota sentenza pronunciata da Cass., Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27337, in questa Rivista, 2009, II, 2, 95, ove si stabilì che nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dall’art. 2947, comma 3, c.c., non consente la differente interpretazione secondo cui, tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.


Pagamento dell'indennizzo direttamente al terzo danneggiato