Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 13 febbraio 2019, n. 4147 – Pres. Amendola, Est. Graziosi. P.M. Cardino (conf.) – Z. (avv. Prencipe) c. D. (avv. Di Paola). (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


MASSIMA

In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione concessa dal­l’art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005 dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’ori­ginario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto (1).

(Sentenza impugnata: App. Torino 16 agosto 2016)

INDICAZIONI

 

(1) La sentenza qui in rassegna si segnala all’attenzione del lettore in quanto, per la prima volta in sede di legittimità, affronta ex professo il tema della natura, dei presupposti e dei limiti applicativi della previsione contenuta nell’art. 141 cod. ass., che tanto aveva fatto discutere la giurisprudenza di merito.

Lo fa stabilendo tre princìpi molto semplici:

(a) l’art. 141 cod. ass. pone a carico dell’assicuratore del vettore una mera presunzione di colpa, e non un responsabilità oggettiva;

(b) tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione del caso fortuito;

(c) il caso fortuito può essere rappresentato anche dal fatto umano del terzo, come – ad esempio – allorché la persona trasportata su un veicolo fermo patisca danni in conseguenza di un tamponamento, o di altra manovra che non sia dovuta ad imperizia del vettore.

Restano, così, definitivamente superati tutti i complicati sofismi con cui parte della giurisprudenza di merito aveva cercato di interpretare la norma nel senso che il “caso fortuito” previsto dall’art. 141 cod. ass. quale esimente fosse una nozione diversa e più ristretta rispetto al generale concetto di “caso fortuito” (così, in giurisprudenza, Trib. Torino 11 ottobre 2007, in Danno e resp., 2008, 349; in dottrina, nello stesso senso, senza pretesa di completezza, si vedano M. Hazan, La nuova procedura di risarcimento del terzo trasportato: luci ed ombre, in Danno e resp., 2008, 352; D. Zorzit, Il caso fortuito e l’art. 141 del codice delle assicurazioni: verso la soluzione dell’enig­ma?, ivi, 2007, 619; M. Criscuolo, La R.C. auto dopo la riforma delle assicurazioni, 2006, 85).

Contra, invece (e dunque nello stesso senso della sentenza qui in rassegna) A. Maietta, Circolazione stradale e responsabilità civile, Padova, 2007, 135-136.

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA A seguito di sinistro stradale avvenuto il 4 maggio 2008 a Barletta, in cui si erano scontrate una Ford Fiesta – guidata da C.D.B. e di proprietà di O.D.D.B, assicurato con Piemontese S.p.A., poi Italiana Assicurazioni S.p.A. – e un veicolo Rover – guidato da G.I., di proprietà di P.I., assicurato con Zurich Assicurazioni S.p.A. (poi divenuta Zurich Insurance Public Limited Company), e sul quale erano trasportati C.L., E.R. e C.D.D. – e in cui decedevano G.I. e C.L. e riportavano lesioni E.R. e C.D.D., veniva instaurata una pluralità di cause. In particolare, Piemontese S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 140 cod. ass. quelli che riteneva i presumibili danneggiati, mettendo a loro disposizione il suo massimale assicurativo di euro 800.000 e chiedendo che fossero accertate le percentuali di responsabilità dei due conducenti e fosse liquidato il danno a tutti i danneggiati entro il massimale; in questa causa si costituivano i congiunti di G.I., cioè la coniuge O.C. in proprio e quale legale rappresentante dei figli minorenni M.I. e P.I., il padre P.I., la madre M.G., le sorelle G.I., G.I., S.I. e F.I., che proponevano domanda di risarcimento nei confronti della compagnia di C.D.B. e O.D.D.B. I trasportati sulla Rover sopravvissuti E.R. e C.D.D. e gli eredi del trasportato deceduto C.L., cioè la moglie J.C., la figlia J.L., e gli ulteriori congiunti Domenico L., A.L., R.L., R.V.L. e F.L.M. agivano davanti al Tribunale di Trani ex art. 141 cod. ass. nei confronti di Zurich Assicurazioni S.p.A. e di P.I. Avendo il Tribunale di Trani dichiarato la sua incompetenza a favore di quello di Torino, le relative cause venivano poi riassunte davanti a quest’ultimo e in seguito riunite a quella avviata da Piemontese S.p.A. Con sentenza n. 1454/2016 il Tribunale di Torino dichiarava la responsabilità nella causazione del sinistro di C.D.B. per l’80% e di G.I. per il 20%, conseguentemente condannando ai risarcimenti. Avendo proposto appello principale Zurich Insurance Public Limited Company e appelli incidentali Italiana Assicurazioni S.p.A., R., D., i congiunti di C.L. e i congiunti di G.I., la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 29 aprile-16 agosto 2016, accertava la responsabilità al 100% della causazione del sinistro in capo al conducente della Ford Fiesta e condannava negli importi che determinava i D.B. e Italiana Assicurazioni S.p.A. a risarcire tutti i danneggiati, nonché Zurich Insurance Public Limited Company a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato deceduto. Ha presentato ricorso Zurich Insurance Public Limited Company sulla base di tre motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 329, comma 2, e 342 c.p.c. e omesso accertamento di giudicato interno [continua..]
Fascicolo 2 - 2019