Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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In tema di danni da circolazione di veicoli (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA: In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 cod. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito    PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. M.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa Zurich Insurance PLC chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 330.000,00, o nell’importo (maggiore o minore) accertato. Espose in particolare parte attrice che mentre in qualità di trasportato era a bordo dell’autovettura Fiat 500, condotta da L.P. ed assicurata presso la convenuta, il conducente aveva perso il controllo dell’autovet­tura, la quale era così uscita di strada, cappottandosi e cagionando al C. gravi lesioni personali. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e deducendo di aver corrisposto in via stragiudiziale l’importo di euro 55.219,00. 2. Il Tribunale adito, riconosciuta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 141 cod. ass., accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 167.776,60 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2.607,75 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi, detratto l’acconto corrisposto. 3. Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. 4. Con sentenza di data 7 febbraio 2019 la Corte d’Appello di Firenze accolse l’appello, dichiarando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. e rimettendo la causa [continua..]