MASSIMA
In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i princìpi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale (1).
INDICAZIONI
(1) La decisione è di particolare importanza, perché affronta ex professo un problema (quello degli effetti riflessi del giudicato) sinora risolta in modo non unanime dalla giurisprudenza di legittimità.
L’espressione “efficacia riflessa del giudicato”, infatti, non è stata sempre usata in modo rigoroso nella giurisprudenza della Corte.
Con essa erano finora designati due fenomeni ben distinti:
In questa seconda ipotesi siamo dunque totalmente al di fuori del problema dell’efficacia del giudicato.
Con riferimento, invece, al primo dei due significati dell’espressione “efficacia riflessa del giudicato”, la S.C. aveva sinora affermato che affinché un giudicato possa produrre effetti riflessi sono necessarie tre condizioni:
Cosa fosse, però, un diritto “autonomo”, non era affatto opinione unanime nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo alcuni, infatti, il diritto del terzo è “autonomo” (e quindi insensibile all’efficacia riflessa del giudicato) quando attinge la sua causa da un diverso rapporto giuridico (Cass. 7 dicembre 1968, n. 3928; Cass., Sez. II, 4 aprile 2003, n. 5320, in Giust. civ., 2004, I, 1068).
Secondo altri, invece, il diritto del terzo esposto agli effetti del giudicato è “autonomo” quando il terzo è titolare di una “una situazione giuridica la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio” (così Cass., Sez. II, 29 novembre 2002, n. 16969).
In base a questi princìpi si è ammessa più frequentemente l’efficacia “riflessa”, tra le altre:
– della sentenza che dichiara il fallimento, erga omnes;
– della sentenza che accerta la proprietà, rispetto al terzo detentore;
– della sentenza che accerta l’invalidità del lavoratore, rispetto all’ente previdenziale;
– della sentenza che accerta la comproprietà in capo al venditore che ha venduto l’intero, rispetto alla lite tra acquirente e comproprietari;
– della sentenza che accerta la falsità d’un atto;
– della sentenza che accerta il fatto indicativo della capacità contributiva.
Le oscillazioni appena ricordate non avevano lasciato immune la materia dell’assicurazione r.c.a.
Che la sentenza pronunciata soltanto tra danneggiato e danneggiante potesse essere opposta dal primo all’assicuratore era stato negato da Cass. 29 ottobre 1963, n. 2859, in questa Rivista, 1964, II, 2, 133; Cass. 4 ottobre 1976, n. 3223; Cass., Sez. II, 18 maggio 2011, n. 10919, in questa Rivista, 2011, II, 545).a anche rispetto ai terzi, ossia valere come affermazione oggettiva di verità anche
La seconda delle sentenze appena ricordate, in particolare, aveva affermato che “il giudicato sostanziale può esercitare efficacia rifless rispetto a coloro che siano rimasti estranei al processo nel quale si è formato, sempreché i terzi non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato si è formato, poiché, quando il terzo sia titolare di un simile diritto che attinge la sua causa da un diverso rapporto giuridico, può sempre disconoscere l’accertamento contenuto nella sentenza resa inter alios (nella specie la Suprema Corte ha affermato che l’accertamento della responsabilità civile dell’assicurato, contenuto nella sentenza pronunciata tra lui e il danneggiato, non può essere opposto all’assicuratore rimasto estraneo al processo).
Che la sentenza pronunciata tra danneggiato e danneggiante possa essere opposta dal primo all’assicuratore è stato invece ammesso da Cass. 18 gennaio 1979, n. 371; Cass., Sez. III, 16 ottobre 2001, n. 12612, in questa Rivista, 2002, II, 2, 41; Cass., Sez. III, 12 maggio 2005, n. 10017, ivi, 2005, II, 2, 275; Cass., Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1359.
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