Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 9 luglio 2019, n. 18325 – Pres. Armano, Est. Scoditti, P.M. Patrone (conf.) – A. (avv. Del Borrello) c. B. (avv. Siracusa). (di Marco Rossetti)


MASSIMA

In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i princìpi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale (1).

 

(Sentenza impugnata: App. Milano 19 aprile 2016)

INDICAZIONI

(1) La decisione è di particolare importanza, perché affronta ex professo un problema (quello degli effetti riflessi del giudicato) sinora risolta in modo non unanime dalla giurisprudenza di legittimità.

L’espressione “efficacia riflessa del giudicato”, infatti, non è stata sempre usata in modo rigoroso nella giurisprudenza della Corte.

Con essa erano finora designati due fenomeni ben distinti:

  1. la possibilità che una sentenza resa tra “A” e “B” possa produrre effetti giuridici nei confronti di un terzo soggetto “C”;
  2. la possibilità che l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza pronunciata tra A e B possa essere utilizzato dal giudice nella lite tra C e D, quale fonte del proprio convincimento (così, tra le tante, Cass. 2 febbraio 1979, n. 722; Cass. 19 ottobre 1979, n. 5433; Cass., Sez. II, 12 maggio 2003, n. 7262; Cass., Sez. III, 27 luglio 2005, n. 15686, in Dir. mar., 2006, 511; Cass., Sez. III, 21 settembre 2007, n. 19492, in Giust. civ., 2008, I, 931; Cass., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241, in Arch. circolaz., 2013, 1038.

In questa seconda ipotesi siamo dunque totalmente al di fuori del problema del­l’efficacia del giudicato.

Con riferimento, invece, al primo dei due significati dell’espressione “efficacia riflessa del giudicato”, la S.C. aveva sinora affermato che affinché un giudicato possa produrre effetti riflessi sono necessarie tre condizioni:

  1. che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 14 ottobre 1963, n. 2515, in Giust. civ., 1963, I, 2558; Cass. 6 luglio 1971, n. 2112; Cass. 11 dicembre 1986, n. 7375, in Vita not., 1987, 263);
  2. che i terzi non ne possano risentire un “pregiudizio giuridico” (Cass. 6 agosto 1965, n. 1895, in Diritto fall., 1965, II, 664; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2007, n. 11213);
  3. l’efficacia riflessa può riguardare solo l’affermazione di una “situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento” (così le decisioni appena citate).

Cosa fosse, però, un diritto “autonomo”, non era affatto opinione unanime nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo alcuni, infatti, il diritto del terzo è “autonomo” (e quindi insensibile all’efficacia riflessa del giudicato) quando attinge la sua causa da un diverso rapporto giuridico (Cass. 7 dicembre 1968, n. 3928; Cass., Sez. II, 4 aprile 2003, n. 5320, in Giust. civ., 2004, I, 1068).

Secondo altri, invece, il diritto del terzo esposto agli effetti del giudicato è “autonomo” quando il terzo è titolare di una “una situazione giuridica la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio” (così Cass., Sez. II, 29 novembre 2002, n. 16969).

In base a questi princìpi si è ammessa più frequentemente l’efficacia “riflessa”, tra le altre:

– della sentenza che dichiara il fallimento, erga omnes;

– della sentenza che accerta la proprietà, rispetto al terzo detentore;

– della sentenza che accerta l’invalidità del lavoratore, rispetto all’ente previdenziale;

– della sentenza che accerta la comproprietà in capo al venditore che ha venduto l’intero, rispetto alla lite tra acquirente e comproprietari;

– della sentenza che accerta la falsità d’un atto;

– della sentenza che accerta il fatto indicativo della capacità contributiva.

Le oscillazioni appena ricordate non avevano lasciato immune la materia del­l’assicurazione r.c.a.

Che la sentenza pronunciata soltanto tra danneggiato e danneggiante potesse essere opposta dal primo all’assicuratore era stato negato da Cass. 29 ottobre 1963, n. 2859, in questa Rivista, 1964, II, 2, 133; Cass. 4 ottobre 1976, n. 3223; Cass., Sez. II, 18 maggio 2011, n. 10919, in questa Rivista, 2011, II, 545).a anche rispetto ai terzi, ossia valere come affermazione oggettiva di verità anche

La seconda delle sentenze appena ricordate, in particolare, aveva affermato che “il giudicato sostanziale può esercitare efficacia rifless rispetto a coloro che siano rimasti estranei al processo nel quale si è formato, sempreché i terzi non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato si è formato, poiché, quando il terzo sia titolare di un simile diritto che attinge la sua causa da un diverso rapporto giuridico, può sempre disconoscere l’accertamento contenuto nella sentenza resa inter alios (nella specie la Suprema Corte ha affermato che l’ac­certamento della responsabilità civile dell’assicurato, contenuto nella sentenza pronunciata tra lui e il danneggiato, non può essere opposto all’assicuratore rimasto estraneo al processo).

Che la sentenza pronunciata tra danneggiato e danneggiante possa essere opposta dal primo all’assicuratore è stato invece ammesso da Cass. 18 gennaio 1979, n. 371; Cass., Sez. III, 16 ottobre 2001, n. 12612, in questa Rivista, 2002, II, 2, 41; Cass., Sez. III, 12 maggio 2005, n. 10017, ivi, 2005, II, 2, 275; Cass., Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1359.

 

  La Corte, ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA AXA Assicurazioni S.p.A. propose opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di euro 233.197,63 oltre interessi in favore di C.B. e SB. nella qualità di eredi di G.D.B. Era accaduto che, a seguito di procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Milano per lesioni personali colpose, in relazione al sinistro stradale fra l’autovettura di proprietà di R.R., assicurata presso AXA Assicurazioni S.p.A., ed il motociclo di G.D.B., con la costituzione di quest’ultimo quale parte civile e senza l’intervento nel processo penale di AXA Assicurazioni, era intervenuta, disposta perizia, sentenza di condanna del R. per il reato contestato con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Proposto appello dal R., e disposta nuova CTU, il Tribunale di Milano, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato al pagamento della somma di euro 202.732,00, dedotta la somma di euro 79.280,00 già corrisposta. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto sulla base di quest’ultima sentenza. Il Tribunale adito, previa CTU, revocò il decreto ingiuntivo e, determinando il credito in euro 179.574,15, condannò AXA a pagare in favore delle eredi B. quanto ancora dovuto detratti gli acconti corrisposti. Avverso detta sentenza proposero appello le eredi B. Accadeva nel frattempo che la Corte di Cassazione annullasse la sentenza penale del Tribunale di Milano limitatamente agli effetti civili quanto alla determinazione del danno da risarcire, con rinvio alla Corte d’appello di Milano la quale, con sentenza n. 690/14, aveva rideterminato il credito risarcitorio nella misura di euro 240.089,87. Si costituì AXA chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 19 aprile 2016 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, condannò AXA al pagamento in favore delle eredi B. della somma di cui alla sentenza n. 690/14 della Corte d’appello di Milano, ossia la somma di euro 240.089,87 oltre interessi, detratto l’importo corrisposto, condannando altresì AXA a tenere indenne il R. da quanto tenuto a pagare sulla base della suddetta sentenza. Osservò la corte territoriale che non poteva trovare applicazione l’art. 651 c.p.p. perché il giudicato formatosi a seguito dell’azione civile proposta nell’ambito del processo penale costituiva giudicato civile in senso proprio, come comprovato dalla circostanza che la sentenza di liquidazione definitiva del danno era stata emessa in sede civile dalla Corte d’appello di Milano a seguito di rinvio a tale giudice da parte della Corte di Cassazione e che, giusta l’efficacia riflessa del giudicato, la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile civile di un sinistro [continua..]
Fascicolo 4 - 2019