Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 7 agosto 2014, n. 17783 (di Marco Rossetti)


ABSTRACT: Cass. (Sez. I) – 7 agosto 2014, n. 17783 – Pres. Salvago, Est. Campanile, P.M. Capasso (conf.)  Comune di Torrenova (avv. Starvaggi) c. Toro Assicurazioni S.p.A. (avv. Barberis ed altro).

(Sentenza impugnata: App. Messina 26 maggio 2008)

  
SOMMARIO:

- 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8.



2.

Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicu­rato, a seguito dell’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subìto danni, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza del­l’obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell’ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’art. 1917, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione del giudice di merito nella parte in cui, condannando l’assicuratrice a tenere indenne l’assicurato degli effetti pregiudizievoli della sentenza, comprese le spese di giudizio nei riguardi del danneggiato, non aveva posto a carico della compagnia assicuratrice anche le spese processuali sopportate dall’assicurato per la propria difesa) (2).


3.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che domanda la condanna del­l’assicuratore del responsabile al risarcimento del danno oltre il limite del massimale incombe esclusivamente l’onere di dedurre il ritardo dell’assicuratore nella liquidazione del danno, mentre grava sull’assicuratore l’onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo medesimo (3).   Cass. (Sez. III) – 23 ottobre 2014, n. 22511– Pres. Russo, Est. Sestini, P.M. Sgroi (conf.) – V. ed altri (avv. Gentili) c. Fondiaria SAI S.p.A. ed altri. (Sentenza impugnata: App. Catanzaro 2 agosto 2010)   (3) In termini esattamente identici si veda già Cass., Sez. III, 9 ottobre 2012, n. 17167, in Arch. circ., 2013, 136.


4.

Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, che subordinano la garanzia assicurativa all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicura­tore, ma definiscono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito. Ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 c.c. (4).   Cass. (Sez. III) – 28 ottobre 2014, n. 22806 – Pres. Amatucci, Est. Sestini, P.M. Fresa (conf.) – A. (avv. Polimeni ed altro) c. Fata Assicurazioni S.p.A. (avv. D’Orsi). (Sentenza impugnata: App. Catanzaro 2 febbraio 2011)   (4) Nello stesso senso, Cass., Sez. III, 27 luglio 2001, n. 10290, in questa Rivista, 2001, II, 2, Mass. n. 34; Cass., Sez. III, 20 febbraio 1998, n. 1790, in Foro it. Rep., 1998, Assicurazione (contratto), n. 74; Cass., Sez. III, 16 giugno 1997, n. 5390, in Giust. civ., 1997, I, 2431; Cass. 8 luglio 1991, n. 7533, in Foro it. Rep., 1991, Assicurazione (contratto), n. 90.


5.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’art. 1901, comma 3, c.c., l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata – secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’art. 1901 c.c. (espressamente richiamato nell’art. 7 l. 24 dicembre 1969, n.990), la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento (5).   Cass. (Sez. III) – 31 ottobre 2014, n. 23149 – Pres. Russo, Est. Sestini, P.M. Sgroi (conf.) – C. (avv. Mancuso ed altro) c. B. ed altri. (Sentenza impugnata: App. Caltanissetta 20 novembre 2010)   (5) Nello stesso senso, Cass., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13545, in questa Rivista, 2007, II, 2, 22.


6.

  In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, i massimali previsti dal­l’art. 1 della direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983 non sono applicabili, in luogo dei massimali di polizza, ai sinistri stradali verificatisi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri (fissato al 31 dicembre 1987 dall’art. 5, comma 1), non trattandosi di direttiva “self exe­cuting”, applicabile ai rapporti orizzontali tra danneggiato e/o assicurato, da un lato, ed assicuratore del danneggiante, dall’altro (6).   Cass. (Sez. III) – 4 novembre 2014, n. 23430 – Pres. Segreto, Est. Carleo, P.M. Basile (conf.) – Tirrena Compagnia Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. (avv. Torresi) c. M. ed altri. (Sentenza impugnata: App. Roma 22 marzo 2011)   (6) La massima si uniforma a quanto già deciso da Cass., Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 2186, secondo cui l’obbligo per lo Stato italiano, previsto dall’art. 1, comma 2, della direttiva 84/5/CEE, di innalzare il massimale di assicurazione fino alla soglia ivi indicata entro il 31 dicembre 1987, era suscettibile di differimento al 31 dicembre 1990 solo se, entro l’originaria scadenza, fosse comunque intervenuto un aumento in misura pari alla metà della differenza tra l’importo “a regime” e quello in vigore alla data del 1° gennaio 1984. Ne consegue che, in assenza di un tempestivo intervento normativo di “adeguamento intermedio” (avendo lo Stato italiano conformato la propria normativa solo con il d.P.R. 9 febbraio 1990, con efficacia dal successivo 1° luglio), vanno direttamente applicati, anche nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, i valori previsti dalla citata direttiva a far data dal 1° gennaio 1988.


7.

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (7).   Cass. (Sez. III) – 4 novembre 2014, n. 23434 – Pres. Segreto, Est. Sestini, P.M. Basile (diff.) – R. (avv. Martino ed altro) c. Assicurazioni Generali S.p.A. (avv. Magaldi ed altro). (Sentenza impugnata: Trib. Santa Maria Capua Vetere 24 novembre 2010)   (7) Il principio è pacifico: si veda, sul tema, Cass., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 274, in questo stesso fascicolo, II, 121, ed ivi la nota di ulteriori riferimenti.


8.