Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Infezione da Covid-19 e assicurazioni private: infortunio o malattia? Al Supremo Collegio (forse) l'ardua sentenza (di Maria Giulia Salvadori, Ricercatrice di Diritto privato presso l’Università di Torino)


L’indagine si articola in distinti momenti. In premessa viene tracciato l’excursus che ha condotto a definire come infortunio il processo infettivo virale, batteriologico, parassitari – sulla presupposta equiparazione tra causa virulenta e causa violenta – ribadita con specifico riguardo al Coronavirus dal decreto c.d. Cura Italia del marzo 2020. Nella seconda parte, vengono sottoposti a vaglio due opposti orientamenti: il primo ritiene che tale assimilazione vada circoscritta alle infezioni nell’ambito delle Assicurazione sociali; il secondo ammette che possa valere anche nel settore delle Assicurazioni private. Il dibattito si riflette oggi anche nelle decisioni della giurisprudenza. La sentenza del Tribunale di Torino – qui commentata in senso adesivo – si inscrive nella seconda corrente di pensiero, diversamente da altre pronunce di merito, e classifica tra gli infortuni anche l’infezione virale da Covid-19, condannando la Compagnia assicurativa al pagamento dell’in­dennizzo a favore degli eredi di un odontoiatra, assicurato contro gli infortuni, deceduto per le complicanze derivanti dal contagio.

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Covid-19 infection and private insurance: injury or disease? The Cassation Court (maybe) to take the tough decision

This investigation is structured in distinct moments. The premises deal with the excursus which – tracing a similarity between violent and virulent cause – led to define a viral, bacteriological, parasitic infective process as injury; and this was reaffirmed with specific reference to Corona virus by the so called Cura Italia decree of March 2020. In the second part, two opposite orientations are examined: the first argues that such equalization should be limited to infections in the field of Social insurance; the second admits that it might also apply to the sector of Private insurance. Nowadays this debate also reflects in Court decisions. The judgement by the Court of Turin – here commented upon in confirmative sense – falls within the second line of thought, differently from other substantive rulings, and ranks viral infections from Covid-19 among injuries as well, condemning the Insurance company to pay compensation in favour of the heirs of a dentist who was insured against injury and died from complications deriving from contamination.

Keywords: injury – disease – social insurance – insurance against injury – Covid–19 – art. 1370 Italian Civil Code.

MASSIMA: In assenza di specifica esclusione contrattuale, l’infezione da SARS-CoV-2 soddisfa la definizione di infortunio contemplata dalle “Condizioni Generali” di Polizza nei termini di evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza una invalidità permanente o una inabilità temporanea oppure la morte. In quest’ultimo caso, l’indennizzo sarà corrisposto ai beneficiari o, in assenza di designazione, agli eredi, in conformità alle pattuizioni negoziali. PROVVEDIMENTO: Il Tribunale ecc. (Omissis). 1. Tempo, luogo e descrizione del sinistro. 1) In data 7 marzo 2020 il sig. (...), di anni 49, marito dell’odierna attrice (...) nonché padre del piccolo (...) (nato il (...), si recava per la seconda volta presso l’ospedale di Rivoli (TO) per malessere generale, dispnea, forte ipertermia e tosse. 2) Egli veniva accettato in Pronto Soccorso con codice giallo e accompagnato in isolamento per “sospetto Covid-19” [cfr. cartella clinica qui prodotta sub doc.(...), pag. 3 e segg.]. 3) Sottoposto alle radiografie e al tampone nasofaringeo, il (...) risultava positivo al Covid-19. 4) La diagnosi del verbale di pronto soccorso era infatti “polmonite a focolai multipli in paziente positivo al SARS COV 2” (cfr. pag 5, pag.11, e pag. 19 – doc.1). 5) In data 8 marzo 2020 il (...) veniva trasferito presso l’A.S.C. di (...) per mancanza di posti letto disponibili nel nosocomio di Rivoli (cfr. pag. 33, doc.1). 6) Egli veniva dunque ricoverato nel reparto “malattie infettive”, dove giungeva vigile e collaborante (cfr. pag. 29 e segg. doc. 1) e dove veniva posto in isolamento. 7) Nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2020 il sig. (...) peggiorava (dispnea importante, febbre a 39) e veniva, pertanto, trasferito presso il reparto di “terapia intensiva” (cfr. pag. 36 e segg. doc. 1) per insufficienza respiratoria da Covid-19 (pag. 45, doc. 1). 8) Come risulta dalla lettura del “diario integrato” (pag. 141 e segg. doc. 1) presso il reparto di anestesia e rianimazione il sig. (...) rimaneva in terapia intensiva perennemente curatizzato, pressoché costantemente ipertermico, dispneico, analgo-se­dato e ventilato; a tratti con tendenza all’ipotensione e con pupille poco reagenti; i suoi scambi respiratori erano sempre scarsi e la diuresi costantemente stimolata (cfr. pag. 141 e segg. doc. 1). 9) In data 13 marzo 2020 il (...), in condizioni invariate, veniva trasferito presso il reparto “rianimazione” (cfr. pag. 151, doc. 1), dove continuava ad essere curato sebbene non rispondesse alle terapie; tant’è che si variavano più volte i setting respiratori, si procedeva all’intubazione e si ricorreva, per cercare di moderare l’ipertermia, persino al posizionamento [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa. Infortunio e assicurazione sociale - 2. La (per ora) isolata decisione del Tribunale di Torino - NOTE


1. Premessa. Infortunio e assicurazione sociale

La sentenza del Tribunale di Torino del gennaio 2022 offre l’occasione per riflettere sulla dibattuta configurazione nei termini di “infortunio” o “malattia” della infezione virale acuta da Covid-19 nelle assicurazioni private. Adottando una soluzione diametralmente opposta rispetto a quella di altre pronunce di merito, precedenti e successive [1], il giudice riconosce al contagio i connotati dell’infortunio – secondo la definizione consegnata dalle Condizioni generali di Polizza infortuni di evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna – e verificata la copertura assicurativa contro tale rischio, anche in caso di morte, condanna la Compagnia di Assicurazione al pagamento dell’indennizzo a favore degli eredi dell’assicurato(un medico dentista) deceduto per le complicanze conseguenti all’infezione. Prima di affrontare nel dettaglio l’esame della controversia, sarà utile rammentare, sommariamente, i presupposti che hanno dato origine alla delicata querelle che da qualche anno divide la dottrina e da oggi anche la giurisprudenza. Dalla segnalazione, nel dicembre 2019, dei primi casi di polmonite ad “eziologia ignota” a Wuhan nella provincia cinese di Hubei – di cui viene individuato ben presto l’agente causale nel nuovo Coronavirus (Sars-CoV-2), che immediatamente rivela un indice di trasmissibilità elevatissimo, tale da diffondersi oltre ogni confine geografico – alla dichiarazione di pandemia globale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel marzo 2020, trascorrono soltanto pochi mesi. Un brevissimo intervallo di tempo, in cui il Governo italiano, proclamato lo stato d’emergenza in ossequio al comunicato dell’OMS, inizia a mettere a punto le prime misure volte a contrastare la propagazione dei contagi, seguite da una imponente mobilitazione dell’ap­parato pubblico, destinata ad operare sul piano sanitario ed economico-so­ciale. In questo complicato scenario si colloca il c.d. Decreto Cura Italia – d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27) contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” che all’art. 42, comma 2, qualifica, sia pur indirettamente, in termini di infortunio, l’infezione da [continua ..]


2. La (per ora) isolata decisione del Tribunale di Torino

Questa è in sintesi la materia del contendere, il nocciolo della questione sottoposta all’esame del Tribunale di Torino che, riconoscendo l’infortunio, si discosta dalla precedente pronuncia del Tribunale di Pesaro a cui invece si uniformano le successive sentenze dei Tribunali di Roma e Pescara [11] dando compattezza ad un orientamento che vuole l’infezione da Covid-19 ricondotta nell’alveo della malattia. Pare utile rammentare il caso concreto da cui muove la sentenza in commento. Nel marzo 2020 un odontoiatra, libero professionista, decedeva in ospedale per grave insufficienza respiratoria conseguente ad infezione da Covid-19. Alla giovane moglie e al figlio minore, lasciava un patrimonio, esclusivamente mobiliare, non superiore a centomila euro. Nel 2019 il medico aveva sottoscritto una assicurazione contro gli infortuni, anche non connessi all’attività professionale. Il contratto prevedeva l’obbligo della Compagnia assi­curativa di corrispondere un indennizzo in caso di evento a causa violenta, esterna, fortuita, produttivo di lesioni fisiche oggettivamente constatabili, da cui fosse derivata una invalidità permanente, temporanea, oppure la morte. In quest’ultimo caso, era stabilito, a favore degli eredi, il versamento della somma di centomila euro, negato dalla Compagnia di assicurazione, sul presupposto che l’evento denunciato – infezione da Covid-19 – non costituisse infortunio secondo la definizione contenuta nelle Condizioni di Polizza. Risultavano privi di riscontro i numerosi inviti da parte del legale della beneficiaria a stipulare una convenzione di negoziazione assistita o a trovare, in ogni modo, una soluzione transattiva. La decisione della controversia viene quindi rimessa al giudice che, come anticipato, riconosce il diritto all’indennizzo sposando pienamente la tesi del consulente tecnico. La motivazione ne riassume i passaggi più significativi dimostrando, attraverso la descrizione delle modalità con cui il virus si trasmette e si moltiplica nell’organismo, la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Condizioni di Polizza infortuni. Nel dettaglio: ricorre la causa fortuita in quanto non si è trattato di un atto volontario, bensì di una infezione contratta in modo del tutto accidentale e imprevedibile, visto che all’epoca dei fatti non si aveva ancora piena contezza delle dimensioni [continua ..]


NOTE