Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di Diritto di accesso agli atti di cui all'art. 146 cod. ass. (di a cura di Stefania Tassone, Consigliera della Corte Suprema di Cassazione)


PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. La H. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1921 del 1 giugno 2023, con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato l’appello da essa medesima proposto avverso la sentenza n. 1186/2020 del 19 giugno 2020, con cui il Giudice di Pace di Taranto l’aveva condannata a consegnare ad Al.Mi. tutta la documentazione – ed in particolare la perizia espletata sull’altro veicolo coinvolto nel sinistro – relativa all’istruttoria circa il sinistro stradale, a seguito del quale la Al.Mi. aveva riportato danni alla propria auto. Resiste con controricorso Al.Mi. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. L’assicurazione ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo la compagnia assicurativa ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 146 cod. ass. e dell’art. 2 del d.m. 191/2008 per avere il Tribunale stabilito l’ordine, a richiesta del danneggiato, alla compagnia ricorrente di espletare e di eseguire attività non espletate per giungere alla relativa constatazione, valutazione e liquidazione del sinistro”. Censura l’impugnata sentenza di appello, là dove, nel confermare la sentenza di prime cure, ha così motivato: “nel fascicolo informativo sono comprese anche le perizie sui danni materiali che l’impresa di assicurazione della r.c.a. deve necessariamente espletare per giungere alla relativa constatazione, valutazione e liquidazione. L’ordine giudiziale non può ritenersi ultroneo tant’è vero che la H., dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (...), ha integrato la documentazione ex art. 146 predetto, inviando alla contraente assicurata anche la perizia espletata sull’altra autovettura coinvolta nell’incidente”. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Valga, al riguardo, anzitutto, ricostruire il contesto normativo a cui ricondurre la controversia in esame. Nel codice delle assicurazioni, di cui al d.lgs. 209 del 2005, l’art. 3 impone in via generale alle imprese assicuratrici l’obbligo di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Più specificatamente, poi, il successivo art. 146, comma primo, del d.lgs. 209/2005 prevede (enfasi aggiunta: n.d.r.): “1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di [continua..]