Sez. II) – 18 aprile 2023, n. 3887 – Pres. Mezzacapo, Est. Cicchese, Mariani (ref.) – B. (avv. Morera, Pacciani, Botto, Manzone, Bassi) c. IVASS (avv. Marcussi, Scarcello, Rosatone, Castrovinci Zenna, Gentile).
(Atto impugnato: Provvedimento sanzionatorio dell’IVASS, prot. 244354 del 22 dicembre 2022)
In tema di responsabilità dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nell’impresa, l’approvazione di delibere in seno al CdA sulla base di informazioni mancanti o incomplete determina non solo la responsabilità della società ma anche del Presidente del Consiglio di amministrazione in quanto quest’ultimo, violando doveri propri e venendo meno al compito di garante per il corretto funzionamento dell’organo, ha determinato o concorso a integrare l’illecito disciplinare ascrivibile alla società. (1)
In materia di accertamento di violazioni amministrative ad opera di Autorità indipendenti, il dies a quo non si identifica nel momento della materiale acquisizione dei risultati dell’attività istruttoria. Difatti, l’accertamento si intende integrato una volta terminata anche la fase di esame e valutazione della documentazione raccolta idonea a consentire la verifica di possibili violazioni. (2)
Il TAR ecc. (Omissis).
FATTO
Il dott. P.B. impugna, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento del 22 dicembre 2022, con il quale IVASS gli ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 432.000,00, oltre a diritti di notifica per euro 30,70, per violazioni disciplinari da lui poste in essere nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Presidente dei Comitati per il governo societario e la sostenibilità e per le nomine della società Omissis di Assicurazione.
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
I. Violazione dell’art. 311-septies del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 8 e 12 del Regolamento IVASS n. 39/2018. Violazione dell’art. 14 della l. 689/1981. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento.
II. Sulle violazioni relative alla fattispecie sub A).
Violazione degli artt. 30 e 30-quater, 311-bis, 311-sexies e 311-septies del d.lgs. n. 209/2005; degli artt. 4, 5 (commi 2, 8, 9, 10), 9 e 10 (comma 1) del Regolamento IVASS n. 38/2018; degli artt. 8, comma 2, e 11 del Regolamento IVASS n. 39/2018; dell’art. 1 della legge n. 689/1981 e dei principi di legalità, tipicità, determinatezza, prevedibilità e tassatività della sanzione amministrativa; degli artt. 6 e 7 Cedu; dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 1 della l. n. 689/1981. Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del [continua..]