In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l’assicuratore dello stesso.
“In matters of civil liability insurance, the injured party cannot take direct action against the insurer of the party responsible for the damage (except in cases exceptionally provided by law), as the injured party is not a party to the relationship between the liable insured and their insurer.”
18 giugno 2024 – G.U. Masoni – M.M. c. Comune di M. e N. S.p.A.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante–assicurato e l’assicuratore dello stesso. (1).
Il Tribunale ecc. (Omissis).
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice reclamava il risarcimento dei danni subìti in conseguenza della caduta, avvenuta il giorno 27 dicembre 2020, alle ore 11:30 circa, mentre si recava a piedi presso l’isola ecologica comunale posta in Via Rocca a M. e dovuta alla presenza di ghiaccio sull’asfalto.
Solo a seguito dell’espletamento della CTU medico legale, si costituivano il Comune di M. e la sua Compagnia assicuratrice, N. Compagnia di Assicurazioni S.p.A., resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa di carenza di legittimazione passiva.
Tale eccezione, integrando peraltro un aspetto rilevabile d’ufficio, è fondata.
La danneggiata ha svolto azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. – o, in subordine, ex art. 2043 c.c. – nei confronti del Comune di M. invocando, come detto, il risarcimento dei danni derivati dalla caduta causata dalla presenza di ghiaccio sul marciapiede dell’isola ecologica comunale.
Del tutto estraneo a tale rapporto è l’assicuratore per la responsabilità civile che ha assunto, esclusivamente nei confronti del proprio contraente assicurato (nella specie il Comune), il vincolo contrattuale di manlevarlo dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall’omesso dovere di custodia.
Va infatti ribadito il principio secondo cui: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante–assicurato e l’assicuratore dello stesso” (così, in ultimo, Cass. n. 5259/2021).
Soltanto l’assicurato è quindi legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.
3. Passando al merito, la domanda risarcitoria è infondata e va reietta.
Premesso l’inquadramento della fattispecie nell’ambito previsionale dell’art. 2051 c.c., va osservato che, trattandosi di responsabilità oggettiva, all’attore compete l’onere di provare l’evento dannoso ed il [continua..]