Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Dalle Corti di merito Tribunale di Torino (di Stefania Tassone, Consigliera della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione)


La sentenza annotata affronta il tema della clausola “valore a nuovo” nella polizza assicurativa contro il furto.

The commented judgement analyses “valore a nuovo” clause in Theft Insurance.

17 giugno 2024 – G.U. Bosco – M.M. c. C. S.p.A. In tema di assicurazione contro il furto, la clausola di polizza “valore a nuovo”, che preveda l’indennizzo a prezzo di listino in caso di furto entro 12 mesi dall’immatricolazione, non è applicabile all’ipotesi in cui, al momento della stipulazione della polizza, la proprietaria abbia colposamente omesso di riferire che, prima dell’immatricolazione, il motociclo era già stato usato per due anni su pista; in base al principio indennitario, infatti, l’assicurato può pretendere il valore che il motociclo aveva al momento del sinistro e non una somma eccedente l’effettivo valore della cosa assicurata. (1). Il Tribunale ecc. (Omissis). FATTO e DIRITTO Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 23 giugno 2022, M.M. evocava in giudizio C. S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto del suo motociclo assicurato, avvenuto nella notte tra il 4 e 5 novembre 2021. L’attrice esponeva quanto segue: – in data 2 agosto 2021, la M.M. acquistava dal sig. S. il motociclo Yamaha R1 M Modello 2021 tg. (omissis) – immatricolato per la prima volta in data 14 luglio 2021 – ad un prezzo di euro 24.000,00, come risulta dall’emissione di fattura tra privati (doc. 2); – successivamente, la M.M. stipulava con la C. S.p.A. la polizza assicurativa n. (Omissis) per il proprio motociclo, prevedendo la copertura per il rischio connesso al furto dello stesso (doc. 3); – nella notte tra il 4 e 5 novembre 2021, ad Alpignano in via XI Febbraio, il motociclo veniva rubato da ignoti malfattori, che avevano scardinato la porta basculante del garage in cui era parcheggiato. Veniva sporta regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Alpignano (doc. 4); – la M.M. informava immediatamente del furto subito la Compagnia Assicuratrice che si fece lasciare procura speciale per il compimento di qualsiasi atto di amministrazione o di disposizione del motociclo oggetto di furto; (Omissis) – dal momento che erano trascorsi mesi senza alcun aggiornamento sullo stato della pratica da parte dell’Assicurazione, l’attrice avviava con quest’ultima la procedura di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 28/2010 s.m.i., che si concludeva con un verbale negativo in quanto la C., sebbene fosse stata ritualmente invitata, non era comparsa all’incontro del 17 maggio 2022 (doc. 8); – la pretesa risarcitoria dell’attrice trova pieno fondamento nell’art. 1882 c.c. poiché, al momento del furto, la M.M. aveva provveduto al pagamento del premio assicurativo che le garantiva la copertura dal rischio di furto (doc. 3) del suo motociclo perfettamente funzionante; – essendo il furto avvenuto quattro mesi dopo la prima immatricolazione – e, quindi, entro dodici mesi dalla prima immatricolazione [continua..]