MASSIMA (1):
L’assicuratore che, prima della stipula di un’assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all’assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell’assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.
(Sez. III) – 22 luglio 2024, n. 20128 (ord.) – Pres. De Stefano, Est. Valle – G. (avv. Palmigiano) c. C. (avv. Monterosso).
(Sentenza impugnata: App. Palermo 21 luglio 2022)
(1) Quello degli effetti del questionario anamnestico nell’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni è uno dei problemi più tormentati in giurisprudenza. Questo problema consiste in ciò: stabilire quale sia il rapporto tra la scelta dell’assicuratore di sottoporre all’assicurato un questionario, e la reticenza dell’assicurato su una circostanza non contemplata nel questionario. La giurisprudenza su questo punto le ha dette tutte: che la reticenza dell’assicurato, per i fini di cui all’art. 1892 c.c., resta tale anche se riguarda una circostanza non contemplata nel questionario; oppure che la reticenza sui una circostanza non contemplata nel questionario fa presumere che a quella circostanza l’assicuratore non annetteva alcuna importanza; od ancora, infine, che il livello di analiticità delle risposte esigibili dall’assicurato dipenderebbe (sic!) dallo spazio a disposizione sul foglio del questionario accanto a ciascuna domanda: se c’è poco spazio l’assicurato può essere anche generico; se c’è molto spazio deve essere analitico. Il primo dei tre orientamenti appena elencati è quello che parrebbe prevalente nella giurisprudenza di legittimità; nello stesso infatti si veda già Cass. civ., sez. III, ord. 26 maggio 2020, n. 9882, in questa Rivista, 2020, II, 461, ed ivi l’ampia nota di ulteriori riferimenti.
MASSIMA (2):
L’azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell’art. 148 cod. ass., se l’assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l’integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l’assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente proponibilità della [continua..]